Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.09.2000 16.2000.56

September 20, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,528 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2000.00056

Lugano 20 settembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione __________ __________ 2000 presentato da

__________ __________, __________  

  contro  

la sentenza __________ __________ 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di __________ nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza __________ da

__________ __________, __________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 730.80 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE

di __________, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con istanza __________ __________ 2000 __________ __________ ha convenuto   in giudizio __________ __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 600.- a saldo della fattura emessa il ____________________ 1999 (doc. A) per lavori di giardinaggio eseguiti per conto di quest'ultimo, e meglio per quattro ore di lavoro (fr. 160.-), per la fornitura di __________sacchi di __________ di __________ (fr. 405.-), __________ e __________ (fr. 35.-), oltre a fr. 130.80 quale partecipazione alle spese legali da lui sostenute per tentare di incassare il suo credito in via extra giudiziaria. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria, contestando la corretta esecuzione dell'incarico affidato all'istante, al quale ha rimproverato di non aver ultimato i lavori pattuiti, che prevedevano anche l'eliminazione dell'erba cresciuta tra la corteccia e la sostituzione di quattro piante di tuia piantate dall'istante nel __________ 1998 e nel frattempo morte. Egli ha inoltre contestato l'ammontare della fattura ____________________ 1999, non avendo sottoscritto nessun rapporto di lavoro, né bollettino di consegna della merce.

                                   2.   Con il querelato giudizio il giudice di pace, respinte in quanto non comprovate le contestazioni del convenuto, in particolare quella  secondo la quale l'incarico affidato all'istante comprendeva anche l'eliminazione dell'erba e la sostituzione delle piante di __________nonché quella attinente alla carente esecuzione dei lavori da parte dell'istante, ha accolto la richiesta di pagamento dell'importo di fr. 600.- di cui alla fattura ____________________ 1999. Egli ha invece respinto, in quanto non comprovata, la richiesta di pagamento delle spese legali avanzata dall'istante.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame __________ __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver considerato la sua contestazione circa la carente esecuzione dei lavori affidati all'istante. Pure contestata è la mancata considerazione da parte del giudice dell'accordo concluso dalle parti che prevedeva una mercede di complessivi fr. 500.-.

                                         Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).

                                   5.   Per quanto attiene alla mancata assunzione da parte del giudice delle prove proposte dall'istante, in particolare del sopralluogo, va rilevato che la semplice indicazione delle prove nell'istanza non comporta alcun obbligo di assunzione da parte del giudice, ritenuto che è all'udienza che le parti devono notificare i mezzi di prova di cui intendono valersi (art. 294 cpv. 2 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 294, n. __________). Nel caso concreto, mentre l'istante ha implicitamente rinunciato a valersi delle prove indicate nella sua istanza, il convenuto non ha offerto nessuna prova a sostegno delle sue argomentazioni, tantomeno ha chiesto il sopralluogo o l'assunzione di testimoni ai quali fa riferimento nel ricorso in particolare per provare la pattuizione di una mercede inferiore a quella richiesta, ragione per la quale egli non può dolersi in questa sede della mancata assunzione di prove mai proposte.

                                   6.   Pure da respingere, in quanto sollevata tardivamente (art. __________ cpv. 1 e 370 cpv. 2 CO) e non comprovata, è la contestazione del convenuto circa la carente esecuzione dei lavori da parte dell'istante, così come appare infondato l'addebito mosso al primo giudice di non aver ritenuto provata la pattuizione di una mercede di complessivi fr. 500.- (argomento peraltro non proposto in prima sede) relativamente ad altri interventi rispetto a quelli fatturati, pattuizione effettivamente non provata dal convenuto al quale -su questo punto della lite- incombeva il rispettivo onere processuale (art. 8 CC).

                                         Il ricorso deve per contro essere accolto nella misura in cui il convenuto rimprovera al giudice di pace di aver ammesso talune pretese dell'istante, nonostante l'assenza di prove a loro sostegno. L'art. 8 CC, che il giudice di pace ha in parte almeno disatteso, pone infatti a carico della parte che intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza di questa prova impone al giudice di decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In concreto, a fronte delle contestazioni del convenuto in merito al dispendio orario esposto dall'istante, spettava a quest'ultimo provare di aver effettivamente prestato 4 ore di lavoro, prova che l'istante non ha fornito essendosi limitato a produrre la fattura ____________________ 1999. Diversa è invece la situazione per quanto riguarda la fornitura e l'uso di __________ di __________: al proposito infatti la contestazione del convenuto, in sé generica, non è nemmeno sufficientemente chiara. Le allegazioni di contraddittorio fanno riferimento in parte almeno allo scambio di corrispondenza agli atti; dalla stessa emerge che il ricorrente, indicando il motivo del suo malcontento nella morte di alcune piante di __________ e nella crescita di erba laddove il terreno era pur stato ricoperto con __________ di __________, ammette che "l'unico lavoro che è stato fatto è stato quello di posare la __________ " (doc. 2). Poca chiarezza che trova riscontro anche in questa sede laddove il ricorrente, ribadendo che il lavoro non era stato svolto a regola d'arte, afferma che "i 27 sacchi sarebbero stati insufficienti" (ricorso, ad a).

                                         Alla luce di questo principio generale che regola l’onere della prova, deve pertanto essere considerata arbitraria la decisione del primo giudice che ha riconosciuto la pretesa dell'istante riguardante 4 ore di lavoro (fr. 160.-), nonostante le contestazioni del convenuto e l'assenza di prove (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 183, m. 1). Al limite - e in via equitativa proprio perché comunque la corteccia è stata posata - si riconosce un'ora di lavoro, pari a fr. 40.--. La pretesa di fr. 35.- per la fornitura di __________ e __________ deve per contro essere confermata non essendo stata contestata dal convenuto, così come il costo del materiale per fr. 405.-

                                   7.   Accogliendo parzialmente il ricorso, per quanto abbia evidenziato il titolo di cassazione invocato, e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con il conseguente accoglimento dell'istanza nella misura descritta, oltre interessi del 5% dal ____________________ 1999, prima messa in mora agli atti.

                                         Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che nella sede ricorsuale il credito di fr. 130.80 per spese legali non è più controverso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

                                    I.   Il ricorso per cassazione ____________________ 2000 di __________ __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza ____________________ 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di __________ è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Conseguentemente __________ __________ è condannato a pagare a __________ __________ l'importo di fr. 480.- oltre interessi del 5% dal ____________________ 1999.

                                   2.   È rigettata in via definitiva, limitatamente a fr. 480.- oltre interessi del 5 % dal 19 novembre 1999, l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________.

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese postali di fr. 20.- (totale fr. 70.-), da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico per 1/3 e per 2/3 a carico del convenuto. Questi ha l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 50.-.

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, restano a suo carico per 3/4 e per il resto sono poste a carico di __________ __________.

                                  III.   Intimazione a:

                                         - __________ __________, __________;

                                         - __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

16.2000.56 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.09.2000 16.2000.56 — Swissrulings