Incarto n. 16.2000.00054
Lugano 19 giugno 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Zali (in sostituzione di Giani, assente)
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 maggio 2000 presentato da
__________
contro
la sentenza 11 maggio 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 23 marzo 2000 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'095.90 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 23 marzo 2000 l'avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'095.90 a saldo della nota emessa il 19 gennaio 2000 per le prestazioni professionali svolte a favore di quest'ultima (doc. C);
che all'udienza di discussione dell'istanza la convenuta non ha fatto atto di comparsa, al suo posto essendosi presentato il figlio;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata preliminarmente la carenza di legittimazione del rappresentante della convenuta (contestata dall'istante), giudicando sulla base della sola documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di non averle concesso la possibilità di sanare il vizio relativo alla carenza di legittimazione alla rappresentanza del figlio, mentre nel merito si duole di un’errata applicazione del diritto da parte del segretario assessore il quale avrebbe dovuto sospendere la causa in attesa della tassazione della nota professionale dell'istante da parte del Consiglio di moderazione;
che, nell'ambito dell'eventuale accertamento preliminare dei presupposti e delle eccezioni processuali, l'art. 99 cpv. 3 CPC, invocato dalla ricorrente, permette al giudice di assegnare alla parte un termine per sanare un difetto se ciò può avvenire in tempi brevi;
che la legittimazione del rappresentante della parte (art. 97 n. 4 CPC) costituisce un presupposto processuale che il giudice deve verificare d'ufficio e in ogni stadio di causa, ritenuto che la sua assenza comporta la nullità degli atti compiuti dal rappresentante indebito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 64, m. 3);
che quindi, l'art. 99 cpv. 3 CPC non trova applicazione nel caso di specie poiché la carenza di legittimazione alla rappresentanza del figlio della convenuta non è frutto di una dimenticanza, di un errore o di un'altra circostanza suscettibile di sanatoria, ma dipende dalla pretesa del diritto di agire in giustizia per il tramite di persona che non detiene tale facoltà, non rientrando in nessuna delle categorie di cui agli art. 64 e 64bis CPC;
che le argomentazioni e contestazioni sul merito della vertenza proposte dalla ricorrente, nonché la documentazione allegata al ricorso, non possono essere ritenute siccome proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che ciò nondimeno, poiché già dalla documentazione prodotta dall'istante (doc. D, F e H) -la sola che il segretario assessore era tenuto ad esaminare, esclusa essendo la presa in considerazione dello scritto 17 aprile 2000 trasmesso dalla convenuta alla Pretura prima dell'udienza (art. 294 cpv. 2 CPC)- risulta che la convenuta aveva contestato l’onorario dallo stesso esposto, chiedendo in particolare dettagli circa le ore fatturate, il segretario assessore avrebbe dovuto sospendere la procedura e trasmettere gli atti al Consiglio di moderazione (Rep 1998 pag. 313);
che spetta infatti a quest'autorità giudicare inappellabilmente come istanza unica le controversie tra avvocati e clienti in materia di applicazione della tariffa dell’Ordine degli avvocati (art. 36 LAvv), ritenuto che il suo giudizio vincola il giudice civile il quale non può, come lo ha fatto il segretario assessore nel caso di specie (cfr. consid. 3 sentenza), esprimersi circa la conformità della nota alla TOA (Bernasconi, Il diritto di esigere un giudizio di moderazione nel Ticino, in Rep 1991, pag. 305);
che se la ricorrente –come sostiene– contemporaneamente all'inoltro del presente ricorso avesse adito ella stessa il Consiglio di moderazione, il primo giudice dovrebbe attendere l’esito della procedura di tassazione, dopo di che potrebbe emanare la sua sentenza di condanna, fermo restando che la convenuta non potrà più esprimersi sulle modalità di esecuzione del mandato da parte dell'istante in quanto preclusa;
che pertanto la sentenza dedotta in cassazione deve essere annullata (art. 327 lett. a e 142 cpv. 1 lett. a CPC) essendosi il segretario assessore pronunciato su una contestazione sottratta alla sua competenza funzionale (Rep 1998 313);
che, rilevata la nullità della sentenza impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per osservazioni perde significato e il gravame può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che in considerazione della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili alla ricorrente, che peraltro non ha formulato nessuna richiesta in tal senso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 maggio 2000 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 maggio 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è annullata.
§ L’incarto è ritornato al segretario assessore perché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________;
– __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria