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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.06.2000 16.2000.44

June 27, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,774 words·~9 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2000.00044

Lugano 27 giugno 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 maggio 2000 presentato da

__________ (patr. dallo studio legale __________)  

  contro  

la sentenza 3 aprile 2000 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 febbraio 2000 (inc. EF.2000.82) nei confronti di

__________ (patr. dallo studio legale __________)  

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Con istanza 17 febbraio 2000 __________, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 4'198.- corrispondenti al premio assicurativo scaduto il 1° ottobre 1999 per l’assicurazione collettiva contro gli infortuni dallo stesso stipulata. A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dal convenuto il 27 novembre 1995 (doc. B). All’udienza di contraddittorio, durante la quale le parti hanno discusso l'istanza in esame, nonché quella introdotta lo stesso giorno e avente per oggetto premi assicurativi riferiti a un'altra polizza stipulata dall'escusso (inc. EF.2000.81 oggetto di analoga procedura ricorsuale), quest'ultimo si è opposto alla pretesa avversaria contestando l'identità tra il debito posto in esecuzione e quello che risulta dal riconoscimento di debito, l'applicabilità delle condizioni generali prodotte dall'istante nonché l'autenticità della sua firma apposta in calce alla proposta di assicurazione. Inoltre, ha sollevato l'eccezione di estinzione del debito per compensazione con un proprio credito di importo superiore a quello preteso dall'istante e corrispondente alla rendita per incapacità lavorativa dovutagli sulla base dell'assicurazione sulla vita conclusa con l'istante e oggetto della  polizza n. __________ (doc. 1).

                                2.      Con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella proposta di assicurazione prodotta dall'istante (doc. B), proposta che l'escusso non ha provato essere stata sottoscritta da altra persona, ha nondimeno respinto l'istanza. Il primo giudice ha infatti accolto l'eccezione di estinzione del debito per compensazione, avendo l'escusso reso sufficientemente verosimile un proprio credito di importo superiore nei confronti dell'istante.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato il diritto materiale e arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver accolto l'eccezione di estinzione del debito per compensazione senza avvedersi del fatto che non vi è identità tra l'istante e la debitrice dell'importo rivendicato dall'escusso (__________), e senza neppure verificare l'esigibilità del  credito posto in compensazione.

                                          Con osservazioni 22 maggio 2000 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso ritenendo tardive le contestazioni nello stesso sollevate.

                                4.      Preliminarmente si osserva che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

                                5.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).

                                6.      Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. Nel caso concreto, il titolo su cui si basa l'esecuzione è la proposta d'assicurazione  sottoscritta dalle parti il 27 novembre 1995 che di principio costituisce riconoscimento di debito per il premio ivi menzionato di complessivi fr. 12'117.- annui (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 94; Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 143 ad art. 82 LEF).

                                7.      In virtù dell'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere proposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150-151; Staehelin, op.cit., n. 83 e 87 ad art. 82 LEF).

                                          Trattandosi come in concreto dell’eccezione di estinzione del debito per compensazione -eccezione che il debitore può opporre anche con riferimento a un credito contestato che egli ha contro il procedente- questa deve essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op.cit., § 36 n. 7 p. 80; Staehelin, op.cit., n. 83 ad art. 82 LEF; Aepli V., in Comm. di Zurigo, 1991, premesse agli art. 120 - 126 CO, N. 169). A tal fine spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti

                                          (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 e 2 p. 81).

                                8.      Oggetto del ricorso in esame è un'ulteriore presupposto sostanziale della compensazione, ossia la reciprocità dei crediti, indispensabile a tenore dell'art. 120 cpv. 1 CO. Essa è data se, nell'ambito di due obbligazioni, la posizione dei creditori e dei debitori è ripartita fra due persone, in modo tale che ognuna di esse è contemporaneamente creditrice dell'una e debitrice dell'altra obbligazione (Aepli, op. cit., art. 120 CO, N. 21).

                                          Nel caso di specie, a sostegno dell’eccezione di compensazione l’escusso ha prodotto i doc. 1, 2 e 5 dai quali risulta che egli ha concluso con la __________, un contratto di assicurazione sulla vita (polizza di previdenza n. __________) sulla base del quale in caso di incapacità al guadagno -attestata in concreto dai doc. 3 e 4 a far tempo dal 1° giugno 1993- egli avrebbe percepito una rendita annua di fr. 30'000.- che è il credito posto in compensazione con quello vantato dall'istante. Sennonché, già questa documentazione è intesa a provare un credito dell'escusso nei confronti della __________ e non nei confronti dell'istante, ossia la __________. Che si tratti di due persone giuridiche distinte può essere facilmente verificato in base ai dati del Registro di commercio; comunque, nelle osservazioni al ricorso, __________ non contesta la rilevata carenza di reciprocità; egli vi oppone invece l'argomento processuale secondo cui la censura rappresenterebbe un inammissibile fatto nuovo. A torto: poiché l'elemento in esame costituisce un presupposto di diritto sostanziale che il giudice è tenuto a esaminare d'ufficio, come premessa fondamentale all'ammissibilità della proposta compensazione (Aepli, op. cit., art. 120 CO, N. 23; II CCA 2 ottobre 1997 in re F. / B., consid. 5). Premessa che deve peraltro esistere anche in relazione alla proponibilità dell'eccezione in sede di rigetto dell'opposizione (Panchaud / Caprez, op. cit., § 36, n. 10).

                                          Poiché dalla documentazione agli atti (cfr. doc. B. e 5, nonché il doc. 2 dall'intestazione del quale emerge chiaramente l'esistenza di due società distinte, la __________ e __________) il pretore avrebbe dovuto dedurre la carente reciprocità fra i crediti posti in compensazione, il ricorso dell'istante dev'essere accolto, verificandosi il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. g CPC, ovvero per la manifesta errata applicazione di diritto sostanziale.

                                9.      In forza dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia. Di conseguenza dev'essere verificata la validità del titolo di credito, rappresentato dalla proposta d'assicurazione, e contestato dall'escusso quanto all'importo oggetto dell'esecuzione. L'opposizione è pertinente: infatti, mentre la cennata proposta (doc. B) prevede un premio annuo forfettario di fr. 12'117.-, è chiaro che la procedente esige unicamente il pagamento del premio per un trimestre (cfr. istanza e precetto esecutivo, doc. A) ciò che correttamente l'escusso calcola in fr. 3'029.25. Che poi nel frattempo vi sia stato un aumento dei premi e che l'importo posto in esecuzione corrisponda a tale adeguamento è irrilevante in questa procedura, in particolare poiché i titoli su cui si basa il credito corrispondente ai premi aumentati non sono stati presentati in prima sede, né vi può supplire l'elenco dei solleciti prodotto come doc. D. E' pertanto esclusivamente entro tali limiti che l'istanza può essere accolta, osservando che la precettante non ha postulato il pagamento di interessi di mora.

                                          Il giudizio su spese e ripetibili segue la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 2 maggio 2000 di __________ è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 3 aprile 2000 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                                  1.       L'istanza é parzialmente accolta.

                                                           Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, limitatamente all'importo capitale di fr. 3'029.25.e alle spese esecutive.

                                            2.       La tassa di giustizia in fr. 150.-, comprensiva delle spese, è posta a carico di __________ per fr. 100.- e per fr. 50.- a carico dell'istante. L'escusso verserà all'istante la somma di fr. 80.- a titolo di indennità parziale.

                                 II.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, restano a suo carico per 1/3 e per il rimanente sono poste a carico di __________, che verserà alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                III.      Intimazione:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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