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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.04.2000 16.2000.20

April 12, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·362 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2000.00020

Lugano 12 aprile 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 gennaio 2000 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 17 gennaio 2000 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 dicembre 1999 da

__________ rappr. dall'__________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in  via definitiva dell'opposizione interposta

dall'escussa al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con sentenza 17 gennaio 2000 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 50.- corrispondenti alla tassa di giustizia posta a carico di quest'ultima con risoluzione 9 settembre 1998 del Consiglio di Stato;

                                          che con atto ricorsuale 28 gennaio 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

                                          che con osservazioni 6 marzo 2000 lo __________ ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall’UE di Lugano interpellato da questa Camera;

                                          che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________ che l’istanza di rigetto dell’opposizione divengono privi d’oggetto;

                                          che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese, ma di riconoscere alla ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili, tenuto conto dell’inutilità dell’onere ricorsuale (CCC 17 marzo 2000 in re B. c. J.AG).

Richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      L’istanza di rigetto dell’opposizione 27 dicembre 1999 dello __________ e il ricorso per cassazione 28 gennaio 2000 di __________, sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo __________ è tenuto a rifondere alla ricorrente fr. 80.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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