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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.11.2000 16.2000.114

November 23, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·553 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2000.00114

Lugano 23 novembre 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 8 novembre 2000 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 3 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 settembre 2000 da

__________ (rappr. dalla __________)  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 28 settembre 2000 lo __________ ha chiesto, per il tramite della __________, il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 200.–, importo corrispondente alle tasse e spese di giustizia poste a carico di quest'ultima con decreto 7 febbraio 2000 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 4, regolarmente passato in giudicato;

                                          che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata l’esistenza di un valido titolo esecutivo al quale l'escussa non ha opposto nessuna valida eccezione non essendosi presentata all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;

                                          che con atto ricorsuale 8 novembre 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 8 novembre 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                          che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace censura la decisione e il comportamento del Pretore, propone cioè questioni che esulano sia dal merito della decisione impugnata, sia dalle competenze di questa Camera;

                                          che per quanto attiene alle contestazioni circa presunti vizi nella notifica del PE –che la ricorrente ammette comunque di aver ricevuto ancorché "in modo coatto"–  queste andavano se del caso proposte mediante reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti;

                                          che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per l'annullamento del giudizio impugnato nell'ambito dell'art. 327 CPC;

                                          che il ricorso deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso 8 novembre 2000 di __________ è nullo.

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

                                3.      Intimazione:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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