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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.12.2000 16.2000.104

December 12, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·963 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2000.00104

Lugano 12 dicembre 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 settembre 2000 presentato da

__________

  contro  

la sentenza 12 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 giugno 2000 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 28 giugno __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 2'162.90 oltre accessori, pari al premio assicurativo semestrale scaduto al 1° gennaio 2000 per l’assicurazione RC veicoli dalla stessa stipulata, oltre alle spese esecutive;

                                          che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dall'escussa nel mese di ottobre 1997 e valida dal 1° dicembre 1997 (doc. C);

                                          che al contraddittorio nessuno è comparso;

                                          che con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza non avendo l'istante promosso l'esecuzione nel termine di due mesi dalla diffida di pagamento (art. 21 LCA), avvenuta

                                          il 22 febbraio 2000;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente ritenuta tardiva la notifica del PE (avvenuta il 4 maggio 2000), dovendosi calcolare la decorrenza del termine di due mesi di cui all'art. 21 LCA dalla scadenza del termine di diffida di 14 giorni (art. 20 LCA), ovvero dall'8 marzo 2000;

                                          che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                          che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                          che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;

                                          che la proposta di assicurazione sottoscritta dall’escussa nell'ottobre 1997 costituisce di principio valido riconoscimento di debito per il premio ivi menzionato di complessivi fr. 9'788.70 annui (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 94; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 143 ad art. 82 LEF)

                                          che come correttamente rilevato dalla ricorrente, la conclusione del segretario assessore secondo la quale l'istanza di rigetto sarebbe in sostanza inammissibile in quanto tardiva, è errata dovendosi calcolare la decorrenza del termine di due mesi dopo la scadenza del termine di diffida (art. 20 cpv. 1 e 21 cpv. 1 LCA);

                                          che a proposito di questa normativa, va rilevato l'art. 20 LCA è una disposizione speciale formulata in favore dell'assicurato onde proteggerlo dalle gravi conseguenze in caso di mora nei pagamenti dei relativi premi, tra le quali soprattutto quella della decadenza dell'obbligo di prestazione da parte dell'assicuratore;

                                          che per contro non esiste obbligo di diffida per quel che concerne il solo incasso dei premi assicurativi;

                                          che quindi il rigetto dell'opposizione nell'ambito dell'esecuzione  per il pagamento dei premi assicurativi scaduti non dipende di principio da una messa in mora da parte dell'assicuratore (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2 Auflage, 1986, pag. 272 segg; Roelli, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz üner Versicherungsvertrag, 1968, vol. I, pag, 334 segg.; Rep 1985 139), la stessa, come detto, avendo effetto unicamente per quanto attiene alla copertura assicurativa;

                                          che se però si è presenza di una diffida ai sensi dell'art. 20 LCA, in questo caso il rigetto può essere concesso solo se l'esecuzione è promossa nel termine di due mesi (art. 21 LCA; D. Staehelin, op.cit., n. 145 ad art. 82 LEF);

                                          che la verifica di questo termine non deve essere effettuata d'ufficio dal giudice, ma può solo essere oggetto di un'eccezione da parte dell'assicurato (D. Staehelin, op.cit., ibidem) il quale, in concreto, vi ha rinunciato non comparendo all'udienza di contraddittorio;

                                          che quindi il segretario assessore che ha concluso alla tardività dell'esecuzione, ha palesemente violato l'art. 82 LEF, motivo per cui il ricorso deve essere accolto;

                                          che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con il conseguente integrale accoglimento dell'istanza, l'importo di fr. 2'162.90 di cui al PE corrispondendo al premio del primo semestre 2000, ampiamente coperto dal riconoscimento di debito di cui alla proposta assicurativa doc. C;

                                          che tasse, spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili, peraltro neppure richieste;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 18 settembre 2000 di __________ è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 12 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 5 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                                               1.   L'istanza è accolta.

                                                                     Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione

                                                                     interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano.

                                                               2.   La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico di __________.

                                 II.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________.

                                III.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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