Incarto n. 16.2000.00101
Lugano 30 ottobre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 ottobre 2000 presentato da
__________
Contro
la sentenza 22 settembre 2000 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 dicembre 1999 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 900.- oltre accessori, domanda
respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 dicembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 900.- a titolo di risarcimento danni in relazione alla rescissione anticipata da parte del convenuto del contratto avente per oggetto la locazione di una casa di vacanze di proprietà dell'istante, situata a __________;
che il convenuto, ancorché regolarmente citato, non è comparso all'udienza;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertato che tra le parti non si è perfezionato nessun contratto e che l'istante neppure ha provato il danno fatto valere in causa, ha respinto l'istanza;
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver ritenuto provata la conclusione di un contratto tra le parti e l'intempestiva rescissione del medesimo da parte del convenuto;
che secondo l'art. 5 della Convenzione di Lugano il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente (quale lo è la __________) può essere citato in un altro Stato contraente;
che è pertanto data la competenza dei Tribunali svizzeri a dirimere la vertenza, non essendo comunque stato contestato il foro del Circolo del Ceresio;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, nella sentenza del giudice di pace non sono ravvisabili gli estremi del motivo di cassazione invocato;
che infatti la conclusione del primo giudice, che ha respinto le pretese dell'istante non avendo questi comprovato la violazione del contratto, mancando in particolare la prova del medesimo, nonché il danno fatto valere in giudizio, trova puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie, in specie nelle prove documentali;
che dalle stesse, in particolare dallo scritto 12 marzo 1999 dell'istante, risulta che il perfezionamento del contratto di locazione era condizionato a due condizioni: alla firma da parte dell'inquilino del formulario contrattuale e dalla notifica di quella sottoscrizione il giorno stesso per fax;
che con questa clausola l'istante ha voluto assoggettare il contratto alla forma scritta;
che non avendo il convenuto ossequiato a tale requisito di forma, il contratto non si è perfezionato, da qui la corretta reiezione da parte del giudice di pace della pretesa risarcitoria dell'istante per violazione contrattuale;
che per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe erroneamente omesso di accertare una responsabilità pre-contrattuale a carico del convenuto, la stessa deve essere disattesa siccome proposta per la prima volta in questa sede, quindi in contrasto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che il ricorso deve così essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 6 ottobre 2000 di __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria