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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.01.2001 16.2000.00133

January 11, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·446 words·~2 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2000.00133

Lugano 11 gennaio 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 dicembre 2000 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 10 novembre 2000 del Giudice di pace supplente del circolo del Ceresio nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 marzo 1997 da

__________ (ora avv. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 13 marzo 1997 __________–nel frattempo deceduta– ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'000.– corrispondenti alle spese relative a inserzioni pubblicitarie richieste dall'escussa nella pubblicazione "__________", domanda alla quale quest'ultima si è opposta contestando la sua legittimazione passiva;

                                          che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella fattura 31 luglio 1995 sottoscritta dall'escussa, ha accolto l'istanza;

                                          che con atto ricorsuale 7 dicembre 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

                                          che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

                                          che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

                                          che nel caso concreto, poiché da dichiarazione dell'Ufficio postale di __________ risulta che la ricorrente ha personalmente ritirato la decisione querelata il 16 novembre 2000, al momento dell’invio del ricorso (7 dicembre 2000 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;

                                          che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il  rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,

                                          che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso 7 dicembre 2000 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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