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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.01.2001 16.2000.00123

January 10, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·368 words·~2 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2000.00123

Lugano 10 gennaio 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare "l'istanza di petizione" 1° dicembre 2000 presentata da

nei confronti dell'operato del Pretore del Distretto di Lugano sezione 6 nell'ambito di una procedura di annullamento di una sentenza di divorzio che ha interessato la richiedente;

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:       che con scritto 1° dicembre 2000 __________ ha interpellato questa Camera chiedendo che le venisse nominato un difensore d'ufficio" per promuovere la causa (legge e diritto) contro il Pretore Avv. __________, sez. 6, Lugano per l'annullamento della sentenza illegale ed in contumacia da lui pronunciato";

                                          che compito di questa Camera è quello di pronunciarsi sui ricorsi per cassazione proposti contro decisioni formali che pongono fine alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327 CPC, m. 3);

                                          che poiché la richiesta di __________ non tende all'annullamento di una sentenza del pretore o di un giudice di pace, tanto meno in una delle materie cui si applicano procedure che prevedono il rimedio della cassazione, essa non può essere considerata rimedio ricevibile da parte di questa Camera;

                                          che, a prescindere dalle richieste formulate da __________, può essere precisato in concreto che le cause di stato esulano dalla competenza di questa Camera poiché sono rette da norme processuali (art. 419 segg. CPC) che prevedono esclusivamente il rimedio dell'appello;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese;

motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      L'istanza di petizione" 1° dicembre 2000 __________ è irricevibile.

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________.

                                          Comunicazione al Pretore del Distretto di __________, sezione __________.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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