Incarto n. 16.2000.00110
Lugano 25 gennaio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 ottobre 2000 presentato da
__________
contro
la sentenza 19 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 4 marzo 1999 da
avv. __________ patr. dall'avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'599.05 oltre interessi, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, ossia limitatamente a fr. 3'653.90 oltre accessori;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 4 marzo 1999 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'599.05 a saldo della sua nota professionale 11 settembre 1997 (doc. G) emessa per le proprie prestazioni in favore di quest’ultima nell’ambito di una causa di natura amministrativa che la opponeva allo suo ex datore di lavoro, lo Stato del Cantone Ticino, volta ad ottenere un aumento della rendita di uscita (doc. B-F). La convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente all'importo di fr. 520.- (fr. 500.- a saldo dell’onorario e fr. 20.- di spese), contestando per la rimanenza l'onorario esposto dal legale, nonché le spese da questi fatturate. In merito alle ore di lavoro poste alla base del calcolo dell'onorario (1295 minuti), la convenuta ha riconosciuto all'istante un dispendio massimo di 9 ore, tempo che considera più che sufficiente per lo studio e la trattazione della vertenza oggetto della fatturazione controversa (causa promossa presso il Tribunale amministrativo), ritenuto che l’istante si era contemporaneamente occupato della conduzione della causa di natura assicurativa avente per oggetto la stessa problematica e per la quale il suo onorario era stato coperto dall'assicurazione di protezione giuridica __________ stipulata dalla convenuta. A dipendenza di pretese carenze nella conduzione del mandato (errori commessi nell'allestimento degli allegati di causa) e degli inconvenienti che ne sono derivati alla convenuta (estromissione dall'assicurazione di protezione giuridica, lungaggini della procedura dinanzi al TCA), questa ha riconosciuto all'istante un onorario complessivo di soli fr. 500.-, pari al 35% dell'onorario calcolato applicando una tariffa oraria di fr. 150.- per 9 ore. La convenuta ha inoltre contestato le spese fatturate (fr. 509.-) ritenendole eccessive e non comprovate.
2. Poiché tra le varie censure della convenuta vi era anche quella attinente all'applicazione della TOA, il segretario assessore ha sospeso la causa per trasmetterla al Consiglio di moderazione per la tassazione; esso tuttavia, con decisione 20 marzo 2000, ha dichiarato irricevibile l'istanza non trattandosi di una vertenza che soggiace obbligatoriamente alla tariffa menzionata.
3. Con il querelato giudizio il segretario assessore, basandosi sulle prove documentali dalle quali ha ritenuto provato il contenuto della nota professionale dell’istante sia per quanto attiene all’onorario esposto, sia alle spese -importi che il primo giudice ha giudicato conformi al lavoro svolto dal legale nell'interesse della convenuta- ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 3'653.90 oltre interessi del 5% dal 2 dicembre 1997. Egli ha infatti dedotto dalla nota 11 settembre 1997 l’importo di fr. 1'945.75 (doc. 5) versato dalla convenuta a titolo di acconto.
4.Con il presente gravame, la cui tempestività –contestata dal resistente- è stata verificata da questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentita per averle impedito di prendere conoscenza, e se del caso di esprimersi, sul contenuto delle conclusioni scritte della controparte che non le sono mai state intimate. Essa individua inoltre una violazione dell’art. 327 lett. e CPC nel fatto per il primo giudice di aver ignorato le prove documentali da lei prodotte a sostegno delle sue contestazioni, prove che se correttamente valutate avrebbero permesso di evidenziare gli errori commessi dall’istante nella conduzione del mandato, e quindi di respingere la sua pretesa salvo per quanto attiene all'importo di fr. 500.-
Con osservazioni 29 novembre 2000 la controparte postula la reiezione del gravame.
5. Lo scritto 4 dicembre 2000 con il quale la ricorrente prende posizione in merito alle osservazioni di controparte deve essere estromesso dall’incarto poiché il CPC non prevede la possibilità di formulare delle controosservazioni.
6. Giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni o le sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova.
In concreto, le censure in punto a questo diritto non reggono.
Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, in caso di presentazione di conclusioni scritte con contestuale rinuncia al dibattimento orale, possibilità prevista dall'art. 119a cpv. 3 CPC, le parti non hanno la possibilità di esprimersi sulle conclusioni avversarie che vengono formulate al solo indirizzo del giudice: ciò che è null'altro se non la conseguenza della rinuncia al dibattimento orale, condivisa dalla ricorrente. Il fatto quindi che il segretario assessore non abbia intimato alla ricorrente le conclusioni scritte 19 maggio 2000 dell'istante, non configura violazione di norme di procedura e tantomeno del diritto della parte di essere sentita. Per altro, ai fini dell'inoltro di un rimedio di diritto, resta riservata alla stessa parte la possibilità di consultare l'intero incarto costituito dal primo giudice, e ciò in ossequio, anche qui, dello stesso diritto processuale della parte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 185, N. 676).
La ricorrente considera un'ulteriore violazione del diritto di essere sentita il fatto che il segretario assessore non si sia pronunciato sulla documentazione da lei prodotta a comprova delle proprie contestazioni. Anche questa censura è infondata, ritenuto che tra gli obblighi del giudice rientra unicamente quello di sostanziare la propria decisione, indicando alle parti i motivi di fatto e di diritto che l’hanno convinto a far propria una tesi piuttosto che l’altra (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art. 285, m. 2), ma non anche quello di esprimersi su tutte le prove prodotte o esperite, tantomeno su quelle che ha implicitamente considerato irrilevanti ai fini del giudizio.
7. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
8. Controverso tra le parti non è il carattere oneroso delle prestazioni dell'istante, bensì la loro remunerazione.
Secondo l’art. 398 CO il mandatario è tenuto a eseguire il mandato in modo diligente e fedele e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
A questo proposito la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante ha svolto in modo corretto il mandato affidatogli, non può essere considerata arbitraria, non essendo smentita dalle risultanze istruttorie, tantomeno dalle prove documentali prodotte dalla convenuta, dalle quali non è possibile dedurre una carente o cattiva conduzione del mandato. Il ventilato disordine nell'allestimento degli allegati di causa non è stato provato e non ha comunque impedito all’istante di garantire convenientemente la tutela degli interessi della convenuta. Per quanto attiene alla quantificazione dell'onorario di spettanza dell'istante, la conclusione del segretario assessore che ha ritenuto corretto il dispendio orario esposto nonché la tariffa oraria di fr. 220.-, non può essere censurata, fermo restando che l'importo riconosciuto dal primo giudice dev'essere rettificato -nel senso auspicato dalla ricorrente- in fr. 4'655.- anziché fr. 4'748.35, correggendo cioè un errore di calcolo, ritenuto che i 1295 minuti indicati nel dettaglio della nota (doc. Q) corrispondono effettivamente a 21 ore e 35 minuti e non a 21 ore e 58 minuti.
In merito al complesso delle ore fatturate dall’istante, il documento Q attesta in modo dettagliato e puntuale le prestazioni svolte a favore della convenuta dal 22 marzo 1996 al 29 luglio 1997; dallo stesso si evince che il maggior dispendio di tempo è attribuito ai colloqui con la cliente, mentre le ore indicate per l’allestimento degli allegati di causa sono senz’altro adeguate. Di modo che la decisione del segretario assessore di dare maggior credito alle indicazioni contenute in questo documento, piuttosto che alle contestazioni non comprovate della convenuta, non può essere censurata. Tantomeno può essere considerata arbitraria l’applicazione da parte del segretario assessore di una tariffa oraria di fr. 220.- siccome conforme al costo delle prestazioni dell'avvocato: al riguardo basti indicare, come termine di riferimento, che la tariffa oraria minima oggi riconosciuta è di fr. 250.-
9. Il giudizio impugnato non può per contro essere completamente condiviso laddove accoglie le spese esposte dall'istante nella misura richiesta di fr. 509.-. A fronte delle contestazioni della convenuta, possono infatti essere riconosciute al legale unicamente le spese comprovate e quelle riconosciute, implicitamente o esplicitamente, dalla convenuta. Da un esame di tutta la documentazione agli atti risultano accertate spese per complessivi fr. 442.70, importo che la convenuta è tenuta a versare all'istante. Infatti, escluse poiché contestate e non comprovate (con la produzione in causa dei documenti indicati o di copia degli stessi) risultano le seguenti poste:
fr. 6.- per bozza ricorso al Tram (29.07.96);
fr. 8.- per stampa seconda bozza ricorso (30.07.96);
fr. 40.- di fotocopie che la convenuta, senza essere stata smentita, sostiene di avere ella stessa consegnate al legale (31.07.96);
fr. 5.90 per lettera a cliente (13.12. 96) e
fr. 5.- per seconda bozza al Tram (27.03.97).
Va invece ammessa la posta di fr. 50.- per apertura dell'incarto, operazione pacifica che non esige prova particolare.
10. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato una parziale arbitraria valutazione delle prove da parte del segretario assessore, ovvero limitatamente alla quantificazione delle spese di spettanza dell'istante, deve essere parzialmente accolto. Ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con il conseguente accoglimento dell'istanza nella misura di fr. 3'483.30 (fr. 4'655.- di onorario + fr. 442.70 di spese + IVA del 6,5% dedotto l'acconto di fr. 1'945.75), oltre interessi del 5% dal 2 dicembre 1997, importo al quale non può essere opposto in compensazione nessun credito, non avendo la convenuta fornito prova alcuna a sostegno di tale sua richiesta.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), che per la prima sede viene confermata nella misura stabilita dal segretario assessore, mentre per la sede ricorsuale si tien conto della quasi totale soccombenza della ricorrente.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 30 ottobre 2000 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 19 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza 2 dicembre 1997 è parzialmente accolta.
Di conseguenza __________ è condannata a versare
all'avv. __________ fr. 3'483.30 oltre interessi al 5% dal 2
dicembre 1997.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese, da anticipare come
di rito, sono poste a carico dell'avv. __________ nella misura di 1/3 e
di __________ nella misura dei 2/3. __________
rifonderà all'istante fr. 500.- a titolo di indennità.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipate dalla ricorrente, rimangono interamente a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria