Incarto n. 16.2000.00074
Lugano 10 agosto 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 30 luglio 2000 presentato da
__________
contro
la sentenza 6 luglio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 31 marzo 2000 da
__________ (rappr. dall'__________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'867.60 oltre accessori, pretesa ridotta a fr. 1'776.65 oltre interessi del 5% dal 13 gennaio 2000 e così accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 31 marzo 2000 __________ a ha convenuto in giudizio __________, gerente del __________ a __________ presso il quale ha lavorato in qualità di cameriera nei mesi di settembre e ottobre 1999, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'867.60 a saldo delle proprie pretese salariali;
che con sentenza 6 luglio 2000 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha accolto le pretese dell’istante nella misura di fr. 1'776.65;
che con scritto 12 luglio 2000 __________ si è rivolta al Giudice di pace comunicandogli di opporsi “integralmente alla vostra istanza”;
che questo scritto, trasmesso a questa Camera dalla Giudicatura di pace, è stata evaso quale ricorso per cassazione a dipendenza dell’intenzione chiaramente espressa dalla ricorrente di opporsi alle conclusioni del primo giudice, e come tale è stato dichiarato nullo non ossequiando alle formalità previste dall’art. 329 cpv. 2 CPC;
che con atto ricorsuale 30 luglio 2000 __________ è nuovamente insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);
che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione in oggetto (data del timbro postale 31 luglio 2000) il termine ricorsuale di 10 giorni era già ampiamente scaduto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 30 luglio 2000 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
3. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria