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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.03.2010 (pubblicato) 16.2000.00018

March 9, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,923 words·~15 min·6

Summary

affitto agricolo - domanda di protrazione - presupposti - competenza del pretore

Full text

Incarto n. 16.2000.00018

Lugano 16 maggio 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 febbraio 2000 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________)

    Contro  

la sentenza 25 gennaio 2000 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di contratto di affitto agricolo promossa con istanza 11 marzo 1998 da

__________ (patr. dall'avv. __________)  

con la quale l'istante ha chiesto l’accertamento della nullità della disdetta 10 febbraio 1998, in via subordinata il suo annullamento e in via ancor più subordinata la protrazione del contratto di affitto agricolo, domanda quest'ultima accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      __________ è proprietario della particella n. __________ __________ in località “__________ ”, acquistata il 14 novembre 1997 __________ e __________. Il fondo è in parte costituito di un'azienda agricola, che dal mese di gennaio 1993 è gestita da __________ il quale è subentrato al contratto di affitto agricolo che il padre __________ aveva concluso negli anni '60 con i precedenti proprietari. Il 10 febbraio 1998, riconfermando la disdetta 9 maggio 1997 notificata dai precedenti locatori e oggetto di impugnativa da parte dell'affittuario (cfr. istanza 24 dicembre 1997), __________ ha ribadito la sua intenzione di rescindere il contratto di affitto per il successivo 11 novembre 1998 (doc. A), disdetta anche quest'ultima tempestivamente contestata da __________. Con istanza 11 marzo 1998, egli ha infatti chiesto che venisse accertata la nullità della disdetta 10 febbraio 1998, rispettivamente la sua annullabilità, mentre in via subordinata ha chiesto la protrazione del contratto di affitto per la durata di sei anni, a motivo dei gravi pregiudizi che la disdetta gli avrebbe cagionato, necessitando del fondo in particolare per l'approvvigionamento di fieno del proprio bestiame, e avendo effettuato importanti investimenti nell'azienda agricola, quali la posa di nuove reti di protezione antigrandine, la sostituzione dei pali in legno con pali in cemento, la sostituzione della piante da vite e il rinnovo del prato. Da parte del convenuto non vi sarebbe per contro la necessità oggettiva di disporre del fondo affittato, disponendo quest'ultimo di altri terreni e non essendo intenzionato a gestire personalmente il fondo. Il convenuto si è opposto a tutte le domande formulate con l'istanza contestando in particolare la possibilità dal punto di vista procedurale di proporre una domanda di protrazione congiuntamente alla contestazione della validità della disdetta, le due richieste soggiacendo a procedure diverse (art. 14 cpv. 1 LCAA). Ribadendo la validità della disdetta, egli si è opposto alla richiesta di protrazione del contratto essendo intenzionato a gestire il fondo, peraltro non necessario al sostentamento dell'istante al quale questi provvede grazie all'attività della sua ditta di impianti sanitari.

                                2.      Poiché la verifica della validità della disdetta era pendente presso la stessa Pretura, durante l'udienza 26 marzo 1998 il pretore, con il consenso delle parti, ha sospeso la trattazione della domanda di protrazione in attesa del giudizio, giudizio che ha confermato la validità della disdetta per l'11 novembre 1999 (cfr. sentenza pretorile 26 aprile 1999, confermata da questa Camera il 7 settembre 1999).

                                          Preso atto di questo definitivo accertamento, il pretore ha continuato l'istruttoria limitatamente alla domanda di protrazione del contratto.

                                3.      Con il querelato giudizio il primo giudice ha preliminarmente  accertato l'ammissibilità dal punto di vista procedurale della domanda di protrazione formulata dall'istante, ritenuto che dopo la sospensione della causa la stessa è stata trattata autonomamente secondo gli art. 404 segg. CPC. Nel merito, esaminata la fattispecie sulla base degli art. 26 segg. della Legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr), il pretore ha accolto la domanda di protrazione per la durata di tre anni, ovvero sino all'11 novembre 2002. Egli non ha infatti ritenuto provato da parte del convenuto, al quale incombeva l'onere  della prova (art. 27 cpv. 2 LAAgr), nessun motivo per il quale il prolungamento del contratto non gli potesse essere ragionevolmente imposto, non avendo in particolare comprovato l'intenzione di gestire personalmente il fondo.

                                4.      Con il presente gravame, la cui tempestività è stata accertata da questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente eccepisce innanzi tutto l'incompetenza del pretore a pronunciarsi sulla domanda di protrazione non avendo l'istante preventivamente adito l'ufficio di conciliazione in materia di locazione. Rimprovera inoltre al pretore di aver erroneamente applicato il diritto procedurale, in particolare per aver disgiunto e trattato autonomamente la domanda di protrazione formulata unitamente a quella di accertamento della nullità della disdetta, senza ossequiare la procedura di cui agli art. 73 e relativi CPC. Nel merito rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato il diritto materiale e di aver arbitrariamente valutato le prove, in specie per non aver ritenuto provata la sua intenzione di gestire a titolo personale il fondo (art. 27 cpv. 2 lett. c LAAgr), e per non aver considerato nell'ambito delle circostanze che si oppongono alla protrazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LAAgr, il fatto che l'istante provvede al suo sostentamento non con lo sfruttamento del fondo agricolo, bensì con la gestione della sua ditta di impianti sanitari.

                                          Con osservazioni 24 marzo 2000 la controparte postula la reiezione del gravame.

                                5.      La competenza sostanziale del pretore (art. 327 lett. a CPC), contestata dal ricorrente, è data dall'art. 48 LAAgr che per le controversie derivanti dal contratto di affitto agricolo, compresa implicitamente la domanda di protrazione (Studer/Hofer, Das Landwirt–schaftliche Pachtrecht, 1987, pag. 169), rinvia al giudice civile del domicilio del convenuto o del luogo di situazione della cosa affittata. Diversamente da quanto previsto all'art. 273 cpv. 2 CO (concernente la protezione delle disdette in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali), nell'ambito dell'affitto agricolo la protrazione non deve quindi essere preventivamente sottoposta all'ufficio di conciliazione in materia di locazione. Soluzione che trova peraltro espresso riscontro negli art. 1 cpv. 4 LAAgr e 276a cpv. 2 CO che escludono l’applicabilità all’affitto agricolo delle disposizioni concernenti l’affitto di locali d’abitazione e commerciali, nonché quelle riguardanti le autorità e la procedura. Accertata la competenza del giudice adito, la censura deve pertanto essere respinta.

                                6.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC (disposto al quale possono essere riferite tutte le ulteriori censure ricorsuali, in particolare anche quella basata sul titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC che il ricorrente non ha però sostanziato), una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).

                                7.      A mente del ricorrente, trattando la domanda di protrazione del contratto di affitto formulata nella stessa istanza con la quale è stato chiesto l'accertamento della nullità della disdetta, il pretore avrebbe disatteso norme di diritto formale. La censura, a prescindere dalla sua proponibilità avendo il ricorrente rinunciato a prevalersene in sede di conclusioni (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 280, m. 7 e N. 771), è infondata. Se è vero che in virtù dell'art. 14 cpv. 1 della Legge cantonale sull'affitto agricolo le controversie relative al contratto di affitto sono decise dal giudice civile giusta gli art. 389 segg. CPC (procedura accelerata), mentre la protrazione del contratto soggiace agli art. 404 segg. CPC (quelli in vigore al momento dell'entrata in vigore della LCAA si riferivano peraltro alla procedura di protrazione dei contratti di locazione e di affitto), è altrettanto vero che nel caso di specie la domanda di protrazione è stata correttamente istruita e decisa sulla base degli art. 404 segg. CPC. Va inoltre rilevato che in occasione dell'udienza 26 marzo 1998 il pretore, oltre ad aver sospeso la trattazione della domanda di protrazione, ha implicitamente ma chiaramente esposto la sua intenzione di disgiungere le domande principali (nullità e annullamento della disdetta) da quella subordinata (protrazione), facoltà questa espressamente riservatagli dall'art. 73 CPC: è ciò che emerge in modo non equivoco dal rispettivo verbale d'udienza laddove –preso atto delle eccezioni processuali del convenuto– il giudice ha rettamente chiarito il programma del processo. Da ultimo va rilevato che il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio per il fatto che l'istante ha esposto, in un solo allegato introduttivo, diverse domande tra loro correlate: viene così a mancare un presupposto indispensabile per applicare i combinati art. 101 e 143 CPC, ossia per ritenere legittima la censura di tipo processuale. Fosse anche data la pretesa irritualità, non sarebbe infatti stata determinante per l'esito della controversia; né il ricorrente lo sostiene.

                                8.      Nel merito il ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato il diritto materiale e arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver ritenuto provato un caso di applicazione dell'art. 27 cpv. 2 LAAgr, e meglio la sua intenzione di gestire personalmente il fondo (lett. c). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice non è arbitraria.

                                          Secondo l'art. 26 cpv. 1 LAAgr la parte che riceve la disdetta può, entro tre mesi dal suo ricevimento agire in giudizio per ottenere una protrazione dell'affitto. Se il termine è rispettato, come lo è pacificamente nella fattispecie, il giudice deve concedere la protrazione se si può ragionevolmente pretendere dal locatore che continui nel rapporto d'affitto (Studer/Hofer, op.cit., pag. 168). In altre parole, mentre la concessione della protrazione costituisce la regola senza che il richiedente debba provare la necessità della misura (art. 27 cpv. 1 LAAgr), spetta al locatore provare che un prolungamento del contratto non gli può essere ragionevolmente imposto o che è ingiustificato per i motivi esposti all'art. 27 cpv. 2 LAAgr (Paquier–Boinay, Le contrat de bail à ferme agricole, 1991, pag. 182–183; Studer/Hofer, op.cit., pag. 174). L'accoglimento della domanda di protrazione, o meglio la valutazione circa la sopportabilità della misura per il locatore, dipende quindi dalla valutazione degli interessi in gioco che il giudice è tenuto a operare secondo il suo libero apprezzamento (Studer/Hofer, op.cit., pag. 173). Per contro, se il locatore prova di trovarsi in una delle situazioni elencate all'art. 27 cpv. 2 LAAgr, il giudice deve respingere la domanda di protrazione (Studer/ Hofer, op.cit., ibidem). In quest'ottica spettava quindi al convenuto provare di trovarsi in una delle circostanze previste dalla legge. Poiché egli si è prevalso del motivo del bisogno proprio di cui alla lett. c), avrebbe dovuto provare l'intenzione sua o di un parente prossimo di gestire personalmente la cosa affittata. Il fatto di non aver ritenuto provata quest'intenzione –che dottrina e giurisprudenza sorte in quest'ambito considerano data in presenza di un coinvolgimento personale nella gestione o conduzione del fondo agricolo (Studer/Hofer, op.cit., pag. 177; DTF 115 II 181)– non rappresenta arbitrio da parte del primo giudice. Infatti, l'intenzione di occuparsi personalmente del fondo non solo non è mai stata espressa dal ricorrente, che ha sempre e solo sostenuto l'intenzione di gestire il fondo ma non anche quella di esercitare personalmente o con l'aiuto della famiglia la propria attività in misura essenziale sul fondo, ma neppure emerge dalle risultanze istruttorie lette nel loro insieme (tanto meno dall'autorizzazione all'acquisto dei fondi rilasciata a __________ dalla Sezione dell'agricoltura in data 30 settembre 1997, più volte da questi richiamata in causa). Sul tema, il ricorrente produce in questa sede un estratto del FUC 3 dicembre 1999 dal quale risulta che egli ha inoltrato una domanda di costruzione relativa al fondo no. __________ di __________ per la sua sistemazione parziale a terreno vitato, nonché fotocopia della relativa licenza edilizia concessagli l'11 gennaio 2000; inoltre, esibisce fotocopia di una risoluzione 3 gennaio 2000 della Sezione dell'agricoltura con cui l'unità di produzione del signor __________ è stata "riconosciuta quale azienda ai sensi dell'art. 6 OTerm". Sennonché tale modo di procedere non è ammissibile già in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Né può soccorrere il ricorrente l'art. 409 cpv. 3 CPC da lui invocato, norma che senza dubbio alcuno non concerne la sede ricorsuale. Per quanto poi attiene alla licenza edilizia, egli sostiene trattarsi di fatto notorio a dipendenza della pubblicazione sul FUC: tuttavia anche questo argomento non può essere condiviso: infatti, se è vero che fatti notori non necessitano di essere provati (l'art. 184 cpv. 3 CPC), è altrettanto vero che tale esonero non concerne anche la rispettiva allegazione: cosa che il ricorrente, in concreto, ha omesso di fare davanti al primo giudice, in particolare in sede di dibattimento finale, ancorché avvenuto dopo la citata pubblicazione sul FUC.

                                          Il ricorrente rimprovera al primo giudice anche di non aver tenuto conto della deposizione dei testi __________ e __________, sentiti nell'ambito della causa concernente la validità della disdetta, decisa con sentenza 26 aprile 1999 e confermata da questa Camera il 7 settembre 1999. Dal punto di vista processuale, risulta che il ricorrente nella sua risposta scritta 6 aprile 1998 ha prospettato l'edizione (recte: richiamo) "di tutti i documenti di cui all'incarto No. DI.98.28"; sennonché all'udienza 10 novembre 1999 egli non ha formalmente più proposto quel mezzo di prova, richiamando tutt'altra documentazione. Ne risulta che i verbali cui fa riferimento in questa sede non possono essere presi in considerazione. Comunque, l'allegazione che li concerne nemmeno è in grado di rendere verosimile la loro rilevanza sul tema in esame, tanto meno al fine di rendere palese addirittura l'arbitrio del primo giudice nell'apprezzamento delle circostanze in vista dell'applicazione dell'art. 27 LAAgr.

                                9.      Il ricorrente considera come una manifesta errata applicazione dell'art. 27 cpv. 1 lett. c LAAgr quella operata dal pretore, laddove avrebbe omesso di considerare la concordanza della norma con il concetto di coltivatore diretto contenuto nella Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR). Sennonché, nessun nesso appare evidente fra la norma in esame e l'art. 9 LDFR che definisce coltivatore diretto anche chi dirige personalmente un'azienda agricola. In particolare, lo scopo perseguito dalla LDFR –così come descritto dal suo art. 1– è anzitutto di natura economica e semmai pianificatoria, contenendo norme sull'acquisto di aziende e di fondi agricoli, sulla costituzione in pegno di fondi agricoli, nonché sulla divisione di aziende agricole e sul frazionamento di fondi agricoli. Nel particolare, è vero che l'art. 9 LDFR, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 1999, concerne il concetto di coltivatore diretto, sia nell'accezione di coltivatore, sia in quella di direttore dell'azienda, ma non vi sono elementi per ritenere che questo concetto sia stato voluto dal legislatore anche per integrare il senso dell'art. 27 cpv. 2 lett. c LAAgr. Anzi l'estensione del concetto di coltivatore diretto appare motivata onde evitare disparità di trattamento nell'attuazione della politica strutturale perseguita dalla legge, con particolare riferimento alla procedura d'autorizzazione per l'acquisto di fondi agricoli (FF 1996, p. 312, ad art. 9 LDFR). Se ne deve concludere che fosse sostenibile l'auspicata concordanza, la diversa opinione espressa dal pretore nella presente vertenza non potrebbe certamente costituire una manifesta errata applicazione di diritto sostanziale.

                              10.      Per quanto riguarda l'attività svolta da __________, il pretore non ha ritenuto esservi altri motivi per considerare ingiustificata la protrazione, in particolare non ha ritenuto determinante il fatto che l'istante si occupi di altra attività oltre alle gestione del fondo agricolo. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, anche in quest'accertamento pretorile non sono ravvisabili gli estremi dell'arbitrio. Se è vero che l'art. 27 cpv. 2 LAAgr non fornisce un elenco esaustivo dei casi di esclusione della protrazione, è innegabile che la legge riserva al giudice un ampio margine di apprezzamento circa le altre circostanze che rendono ingiustificata tale misura (Studer/Hofer, op.cit., pag. 174). Non ritenendo tale il fatto per l'affittuario di gestire una ditta di impianti sanitari oltre all'azienda agricola –il fondo affittato essendo pacificamente utilizzato per questo scopo, in particolare per il non contestato approvvigionamento di fieno per i dieci bovini dell'istante– il pretore non è incorso in un'errata applicazione del diritto e neppure in una arbitraria valutazione delle circostanze che ne stanno alla base: in sostanza egli si è persuaso del fatto che si giustifica il mantenimento temporaneo dell'azienda così come gestita dall'istante.

                              11.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto con il carico di tasse e spese alla parte soccombente (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 10 febbraio 2000 di __________ è respinto.

                                2.      Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.  200.–

                                          b) spese                         fr.     50.–

                                                                                 fr.  250.–

                                          già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________.            

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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