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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.01.2000 16.2000.00004

January 19, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,512 words·~13 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2000.00004

Lugano 19 gennaio 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 1999 (presentato nella forma dell'appello) da

__________ rappr. da __________

  contro    

la sentenza 1° ottobre 1999 del Pretore nella causa civile a procedura speciale in materia di contratto di lavoro, promossa con istanza 8 ottobre 1997 da

__________ rappr. da __________  

chiedente il pagamento della somma di fr. 8'334.95, ridotti in sede di conclusioni a fr. 6415.95;

domanda che il pretore ha accolto per l'importo di fr. 5'862.60 oltre interessi, respingendo la domanda riconvenzionale di __________;

richiamata la decisione 5 gennaio 2000 del presidente della Seconda Camera civile che ha trasmesso per competenza l'impugnazione a questa Camera;

viste le osservazioni all'appello con domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, presentate dall'istante il 29 ottobre 1999

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                    1.   __________ è stato assunto dal convenuto in qualità di autista e magazziniere a tempo indeterminato a partire dal 1° dicembre 1996. Il 14 dicembre 1996 egli ha avuto un incidente della circolazione con il furgone della ditta, ragione per cui ha poi utilizzato la propria vettura privata per l'effettuazione delle consegne. Avendo ottenuto dal datore di lavoro soltanto il rimborso delle spese per la benzina, __________, sostiene di aver richiesto a __________ la rifusione delle altre spese sostenute oltre a un aumento di salario, ricevendone in risposta la minaccia del licenziamento. Il 25 febbraio 1997, ovvero durante un periodo di malattia iniziato il 19 febbraio, afferma di aver ricevuto la lettera di licenziamento in tronco. Considerato tale provvedimento del tutto ingiustificato, ha postulato in causa il pagamento del saldo del salario di febbraio e di marzo, degli assegni famigliari, delle ferie non godute, e di un'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, nonché il rimborso delle spese per l'uso del veicolo privato.

                                    2.   All'udienza di discussione dell'11 novembre 1997 __________ si è opposto alle domande del dipendente, contestando il preteso licenziamento in tronco e sostenendo che, in seguito alle divergenze sorte tra le parti a causa del comportamento indisciplinato e litigioso del lavoratore, esse avrebbero consensualmente risolto il contratto di lavoro. In via riconvenzionale il datore di lavoro ha chiesto all'istante il risarcimento del danno da lui subito per fr. 6'329.- in seguito all'incidente della circolazione causato dal lavoratore.

                                    3.   Statuendo il 1° ottobre 1999 il pretore, ha ritenuto che il dipendente non ha tenuto una condotta ineccepibile sul posto di lavoro, ma in ogni caso questa sarebbe stata sanzionata solo tardivamente dal datore di lavoro, che dev'essere pertanto considerato precluso nel diritto di licenziare in tronco il lavoratore. Al dipendente è stato pertanto riconosciuto un credito corrispondente al saldo del salario di febbraio (fr. 1'112.70), al salario di marzo (fr. 2'630.--), agli assegni familiari, a un'indennità per ferie non godute (fr. 606.90) e all'indennizzo per l'uso della vettura privata (fr. 1'560.--); dall'importo complessivo il primo giudice ha dedotto unicamente fr. 230.-- per il costo di una riparazione. Per il resto ha considerato perenta la pretesa risarcitoria dal datore di lavoro relativa all'incidente della circolazione causato dall'istante. Dal che l'accoglimento dell'istanza per complessivi fr. 5'862.60 oltre interessi e la reiezione della riconvenzionale.

                                    4.   Con il presente ricorso __________ chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la reiezione dell'istanza. Sostiene che la lettera del 26 febbraio 1997, a conferma dell'accordo 18 febbraio 1997 sul consensuale scioglimento del contratto, evidenzia la volontà del datore di lavoro di recedere dal contratto con effetto immediato già a quella data, mentre la successiva lettera 12 marzo 1997 non costituisce che la comunicazione delle motivazioni, peraltro già note al dipendente, che a suo tempo era già stato debitamente avvertito delle possibili conseguenze del suo comportamento. Nella denegata ipotesi della conferma del giudizio sulla mancanza di fondamento del licenziamento in tronco, contesta comunque nel loro ammontare le pretese riconosciute al dipendente, ed in ogni caso postula la compensazione con i danni da lui causati nell'incidente della circolazione.

                                          Delle osservazioni dell'istante, che postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

                                    5.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma del diritto sostanziale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria la violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).

                                    6.   La prima censura mossa dal convenuto concerne la tempestività della notifica del licenziamento in tronco, negata dal pretore. Afferma in sostanza che il primo giudice avrebbe disatteso le risultanze di causa, in particolare i documenti A e E - H, dai quali emergerebbe la sua volontà, correttamente e tempestivamente comunicata al lavoratore il 18 febbraio di interrompere con effetto immediato il rapporto di lavoro. Si tratta tuttavia di una tesi infondata già a prima vista, dato che lo stesso convenuto sostiene nello stesso allegato (appello, punto 2, p. 3) e ha sostenuto in prima sede (cfr. memoriale responsivo, p. 5 e p. 6) che le parti quello stesso giorno si sarebbero accordate per lo scioglimento consensuale del rapporto di lavoro, ovvero in base all'art. 115 CO: ciò che è tutt'altra cosa. Infatti, premessa l'esigenza di chiarezza che dottrina e giurisprudenza pongono nell'espressione del licenziamento in tronco, che deve inequivocabilmente essere riconosciuto come tale dal suo destinatario (DTF 92 II 186; II CCA 12 ottobre 1999 in re P./G. SA, 16 dicembre 1998 in re F./F.) così che nel caso di dubbio si ammetterà l'esistenza di una disdetta ordinaria e non di una straordinaria (II CCA 23 dicembre 1994 in re T./A. SA; Rehbinder, Berner Kommentar, art. 335 CO, N. 6; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, art. 337 CO, N. 18), risulta evidente che un asserito accordo sullo scioglimento consensuale del contratto non soddisfa a priori tale precetto di chiarezza, e pertanto, manifestamente, non è riconoscibile come licenziamento in tronco per il suo destinatario. In particolare, la laconica comunicazione scritta del convenuto datata 18 febbraio 1997 (doc. E), secondo cui "confermiamo quanto già discusso tra noi, quindi con la presente può ritenersi libero da ogni impegno nei nostri confronti" non presenta le caratteristiche di un licenziamento con effetto immediato, non figurando la menzione di motivi gravi, e neppure il fatto che il rapporto di lavoro terminasse a causa di tali gravi motivi, ragione per cui essa potrebbe ad esempio essere confusa con un licenziamento ordinario con dispensa del dipendente dalla prestazione lavorativa durante il periodo di disdetta oppure, come sostenuto dal convenuto medesimo, da un accordo sulla cessazione immediata del contratto di lavoro. In quest'ultima ipotesi l'esistenza della corrispondente volontà del dipendente non è però dimostrata (in senso contrario: doc. F e G), e il ricorrente a questo stadio della causa nemmeno più tenta di sostenerne la sussistenza.

                                    7.   Non potendo accogliere tale prima censura, non v'è motivo per affrontare la seconda che concerne l'esistenza di motivi gravi a sostegno del licenziamento in tronco del lavoratore, tema rimasto pressoché estraneo alla lite, già per il fatto che il datore di lavoro, né il 18 febbraio, né in seguito ha indicato il motivo "grave" alla base della sua decisione. Si fosse trattato anche dell'atteggiamento litigioso attribuito al lavoratore e vi fosse la prova di un serio avvertimento a mutare comportamento, pena il licenziamento per gravi motivi (in conformità con dottrina e giurisprudenza), ancora non si comprenderebbe quale specifica fattispecie abbia determinato il datore di lavoro al preteso licenziamento del 18 febbraio 1997, dal momento che quella che il convenuto definisce una "zuffa" con un collega di lavoro dipendente della ditta da oltre trent'anni (cfr. riassunto scritto di risposta, p. 5), risulta collocata nel tempo al più tardi un mese dopo la sua assunzione (teste P.).

                                    8.   Nell'ipotesi della conferma del giudizio pretorile in ordine all'illiceità del licenziamento in tronco, il convenuto già in sede di contraddittorio aveva posto in compensazione con le pretese del dipendente un proprio credito di complessivi fr. 6'329.-, corrispondente al danno causato dall'istante con l'incidente della circolazione del 14 dicembre 1996. Il pretore ha negato la compensazione, dichiarando perento il credito del convenuto, siccome fatto valere solo alla fine del rapporto di lavoro e non alla prima possibile scadenza salariale, nemmeno sotto forma di riserva. Nel ricorso, il convenuto sostiene la sua impossibilità di quantificare il danno prima di quando non l'abbia fatto e di formulare riserve credibili prima della fine del rapporto di lavoro: al proposito osserva che solo il rapporto di polizia sull'incidente stradale indica l'eccessiva velocità tenuta dall'istante come causa dell'accaduto e quindi come causa del danno. In questo modo tuttavia, il ricorrente né indica che la decisione impugnata si fonda su una valutazione errata dei fatti, né sostiene -come avrebbe potuto- che la perenzione non era intervenuta o nemmeno avrebbe potuto intervenire e che quindi al primo giudice doveva essere rimproverata un'applicazione manifestamente errata del diritto sostanziale. Su questo punto la censura ricorsuale non è pertanto né esposta esplicitamente, né -quanto al problema della perenzione- può essere considerata formulata in modo implicito, ciò che in sé sarebbe ammesso dalla giurisprudenza (cfr. Cocchi / Trezzini, art. 329 CPC, n. 5). Le argomentazioni ricorsuali pertanto non bastano per configurare un'ammissibile censura ai fini dell'applicazione dell'art. 327 CPC.

                                          Ma tant'è, poiché, anche nell'ipotesi in cui -contrariamente alla decisione del pretore- la perenzione del credito del convenuto non avesse potuto essere accolta (peraltro in conformità con quanto appare in DTF 110 II 345), la successiva pretesa compensazione avrebbe dovuto essere giudicata tenendo conto degli art. 125 n. 2 e 323b cpv. 2 CO che stabiliscono il principio secondo cui il salario del dipendente può essere soggetto a compensazione solo nella limitata misura in cui esso è pignorabile, eccezion fatta -ma il caso qui non ricorre- per il credito relativo a danni che il lavoratore ha causato intenzionalmente (II CCA 9 marzo 1998 in re G./E. SA). Ciò che avrebbe molto verosimilmente portato a una quasi totale incompensabilità del credito dell'istante a dipendenza dell'accertamento pretorile (p. 9, consid. 10) secondo cui il salario di questi non oltrepassava in modo significativo il determinante minimo esistenziale stabilito agli effetti del diritto esecutivo; accertamento peraltro non impugnato dal ricorrente.

                                    9.   Subordinatamente il ricorrente critica la decisione pretorile anche in merito alle varie voci componenti il credito complessivo vantato dall'istante.

                                 9.1   Delle pretese salariali il convenuto afferma che esse dovrebbero essere corrisposte al netto. È vero che al dipendente va erogato unicamente il salario netto, ma il datore è nondimeno astretto al pagamento dell'intero salario, e pertanto all'effettuazione dei pagamenti spettanti alle varie assicurazioni sociali. Gli importi indicati come lordi dal pretore non v'è ragione perché vengano modificati.

                                 9.2   In relazione alla riparazione del motorino d'avviamento della vettura dell'istante, il ricorrente vorrebbe poi dedurre dal credito dell'istante, oltre a fr. 230.- (di cui già ha tenuto conto il primo giudice), altri fr. 115.-. La censura dev'essere disattesa; infatti, l'esistenza di un accordo tra le parti sulla suddivisione a metà della spesa per la riparazione appare pacifica, così come è pacifico il fatto che il convenuto ha versato fr. 230.sia al dipendente (che nulla ha riversato all'artigiano) che al garagista (cfr. istanza, punto 6, p. 7). A prescindere dalla riduzione dei costi (almeno per quanto risulta dal doc. Q), il convenuto ha però trattenuto fr. 230.- dal salario di febbraio del dipendente (doc. O), e il pretore ha nuovamente dedotto il medesimo importo dalle pretese dell'istante (consid. 5, pag. 7). Ne consegue che il ricorrente non ha nulla di cui dolersi in proposito, non avendo avuto nessun pregiudizio, né avendo il primo giudice deciso in modo contrario alle risultanze dell'incarto.

                                9.3.   Il ricorrente si duole dell'attribuzione all'istante di fr. 1'560.-- di rimborso per l'uso della sua autovettura durante 52 giorni lavorativi a 100 km al giorno, contestando sia il numero dei giorni di utilizzo, che la percorrenza quotidiana. Anche questa censura non può essere accolta, anzitutto chiarendo che la causa dell'uso del veicolo privato da parte dell'istante non è stato un incidente del 14 febbraio, come sembra sostenere in un primo tempo il convenuto (risposta, p. 7), ma -come egli stesso ha poi ammesso in sede conclusiva (punto 3)- un episodio avvenuto a metà dicembre 1996, in conformità con il relativo rapporto di polizia. Orbene, senza verificare un computo rigoroso in particolare dei giorni festivi infrasettimanali (peraltro nemmeno proposto dal ricorrente), appare non arbitrario di considerare in 52 giorni il lavoro effettivo svolto in due mesi al ritmo di sei giorni la settimana (teste A.). Analoghe argomentazioni valgono per la percorrenza quotidiana di 100 km, elemento non contrastante almeno con la deposizione __________: il convenuto, d'altra parte, non fornisce itinerari concreti o dati di altro genere, ma si limita a rimarcare le carenze probatorie che graverebbero l'istanza, non avvedendosi che esse risultano colmate dal giudizio in apprezzamento e in equità reso dal pretore, al quale egli si limita in pratica a volere sostituire la propria diversa opinione.

                                 9.4   Con implicito riferimento all'applicazione del diritto, il convenuto insorge infine contro l'attribuzione di fr. 606.90 per le ferie non godute citando a torto la sentenza DTF 117 II 270, i cui principi non si applicano di certo in presenza di un termine di disdetta limitato a un mese (II CCA 5 marzo 1996 in re S./A., 30 gennaio 1996 in re I./B. SA, 22 aprile 1994 in re S./S. SA). Per il resto si prende atto che il ricorrente non contesta il calcolo effettuato dal pretore in base all'appendice 1 del CCL.

                                 10.   Per tutti i motivi esposti il ricorso, che non ha rilevato nessun motivo di cassazione, dev'essere respinto.

                                          Non si prelevano tasse né spese a dipendenza della gratuità della procedura.

                                          All'istante, indigente, va concessa, dopo deduzione delle ripetibili, l'assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale, con il gratuito patrocinio del lic. jur. __________ dello studio legale dell'avv. __________.

                                          Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148, 417 lett. e CPC e la TOA

pronuncia

                                    1.   Il ricorso per cassazione 14 ottobre 1999 di __________ è respinto.

                                    2.   Non si prelevano tasse né spese. Il ricorrente rifonderà all'istante fr. 500.-- per ripetibili di questa sede.

                                    3.   L'istanza di assistenza giudiziaria 29 ottobre 1999 di __________ è accolta, con il gratuito patrocinio del lic. jur. __________ dello studio avv. __________.

                                    4.   Intimazione:    -    __________

                                          Comunicazione alla Pretura

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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