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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.01.2026 16.2025.48

January 8, 2026·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,416 words·~7 min·1

Summary

Liquidazione delle spese giudiziarie - restituzione alla parte vincente dell'anticipo per le spese processuali

Full text

Incarto n. 16.2025.48

Lugano, 8 gennaio 2026                

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b CPC) per statuire nella causa inc. SO.2025.80 (contratto di carta di credito) della Giudicatura di pace del circolo di Taverne promossa con istanza del 29 aprile 2025 da

RE 1     

contro

 CO 1   

per giudicare sul reclamo del 21 luglio 2025 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro la decisione del 10 luglio 2025 del Giudice di pace;

Ritenuto

in fatto:                   A.   CO 1 è titolare di una carta di credito Visa rilasciatagli da RE 1 (in seguito: Banca). Il 5 aprile 2024 l’istituto bancario gli ha inviato un conteggio con saldo a suo favore di fr. 4'726.90, con l’invito a pagare almeno fr. 433.–. Poiché, malgrado i solleciti, nulla ha versato, il 5 luglio 2024 la Banca gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l’importo di fr. 4'545.45 oltre accessori, cui l’escusso ha interposto opposizione. 

                                  B.   Con istanza del 29 aprile 2025, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), la Banca ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 4'726.90 oltre accessori nonché il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano.

                                         Nelle sue osservazioni dell’8 giugno 2025 il convenuto non ha contestato le pretese fatte valere dall’istante, limitandosi a chiedere di potere pagare a rate quanto dovuto.

                                  C.   Con decisione del 10 luglio 2025 il Giudice di pace ha accolto integralmente l’istanza (dispositivo n. 1) ponendo la tassa di giustizia di fr. 250.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all’istante, fr. 100.– per ripetibili (dispositivo n. 2). Il primo giudice ha ritenuto applicabile l’art. 68 LEF – e non invece l’art. 111 CPC – sicché la tassa di giustizia anticipata dall’istante non era soggetta a restituzione, dovendo l’istante medesima preoccuparsi di recuperarla dalla controparte nell’ambito della procedura d’incasso.

                                  D.   Contro il dispositivo n. 2 della decisione appena citata la Banca è insorta a questa Camera con reclamo del 21 luglio 2025, postulandone la riforma nel senso che l’anticipo di fr. 250.– da lei prestato le sia restituito dal Giudice di pace. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.

Considerando

in diritto:                 1.   Una decisione sulle spese giudiziarie è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo. Se una decisione in materia di spese giudiziarie è stata emanata – come in concreto – nell’ambito di una procedura sommaria (art. 257 CPC) il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

                                         Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata all’istante l’11 luglio 2021. Introdotto il 21 luglio 2025 (data della busta d’invio), ultimo giorno utile, il reclamo è tempestivo. Dandosi un valore litigioso inferiore a fr. 10'000.–, la trattazione del reclamo compete a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG).

                                   2.   L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo può essere censurata l’er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l’accertamento manifesta­mente errato dei fatti (lett. b). L’autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l’errata appli­cazione del diritto da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l’irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato. Per quanto concer­ne invece i fatti, l’autorità di reclamo ha un potere di cogni­zione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accer­tati in modo manifestamente errato.

                                   3.   Il Giudice di pace ha stabilito la tassa di giustizia in applicazione dell’art. 48 OTLEF (RS 281.35). Ritenuto che nella fattispecie sia da applicare l’art. 68 LEF quale lex specialis e non invece l’art. 111 CPC, il primo giudice ha concluso che la tassa di giustizia anticipata dall’istante non era soggetta a restituzione.

                                   4.   La Banca rimprovera al primo giudice di avere stabilito erroneamente che l’anticipo di fr. 250.– da lei prestato non le debba essere restituito in base al nuovo art. 111 CPC. Essa rileva di non avere introdotto un’azione di rigetto dell’opposizione in procedura sommaria ma un’azione creditoria in procedura di tutela giurisdizionale dei casi manifesti (art. 257 CPC) e chiesto in via accessoria il rigetto definitivo dellopposizione (art. 79 LEF) con la conseguenza che per la liquidazione delle spese giudiziarie è da applicare l’art. 111 CPC e non l’art. 68 LEF.

                                   5.   La Banca ha introdotto un’azione d’accertamento del credito ai sensi dell’art. 79 LEF. Tale azione permette di chiedere la condanna dell’escusso a pagare all’escutente una determinata som­ma di denaro e al contempo di fare rigettare in maniera definitiva l’opposizione interposta dall’escusso. Trattasi di un’azione condannatoria, alla quale si applica, a dipendenza del valore, la procedura ordinaria (art. 219 e segg. CPC) o quella semplificata (art. 243 e segg. CPC). Quando i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e se la situazione giuridica è chiara, l’attore può anche optare per la procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC, alla quale è applicabile la procedura sommaria (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 3ª edizione, § 63 n. 7; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 3ª edizione, pag. 136 n. 145). Siffatta azione non va però confusa con quella di rigetto dell’opposizione (sulla questione: CCR sentenza inc. 16.2022.6 del 12 gennaio 2023 consid. 4).

                                5.1   Le spese processuali delle decisioni in materia esecutiva adottate nell’ambito di una procedura sommaria ai sensi dell’art. 251 CPC – come quelle di rigetto dell’opposizione – fanno parte delle spese esecutive (art. 68 LEF) che devono essere fissate in base all’OTLEF (art. 48 e 61 OTLEF; DTF 149 III 210 consid. 4.1.1 con rinvii; cfr. anche sentenza CEF 15.2013.26 del 18 aprile 2023 consid. 4). Le spese processuali delle decisioni pronunciate nell’ambito di una causa civile promossa giusta l’art. 79 LEF non sono invece spese esecutive e sono stabilite in applicazione del diritto cantonale (art. 96 CPC), nel Cantone Ticino dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG; RL 178.200).

                                5.2   L’art. 111 cpv. 1 CPC, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, prevede che le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti nei casi in cui la parte che ha prestato un anticipo è condannata a pagare le spese. Negli altri casi, l’anticipo è rimborsato. L’importo non coperto dagli anticipi è a carico della parte condannata a pagare le spese.

                                5.3   Con la sentenza impugnata il primo giudice ha accolto l’istanza e posto le spese processuali a carico del convenuto. Di conseguenza, in virtù di quanto testé illustrato, era tenuto a rimborsare all’istante l’anticipo da essa prestato.

                                         Il reclamo deve quindi essere accolto, la decisione impugnata essendo la conseguenza di un’errata applicazione del diritto. Il dispo­sitivo n. 2 della decisione impugnata deve di conseguenza essere annullato e riformato nel senso che l’anticipo fr. 250.– prestato dall’istante le dev’essere restituito (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

                                   6.   Le spese processuali del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il resistente, tuttavia, non ha presentato osservazioni e non può essere considerato soccombente, di modo che non può essere tenuto al pagamento di spese giudiziarie (CCR sentenza inc. 16.2018.41 del 19 dicembre 2019 consid. 7 con rinvio; v. anche DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). 

                                         In condizioni del genere, si giustifica rinunciare a ogni prelievo di oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Né ricorrono gli estremi per attribuire alla reclamante un’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per altro nemmeno richiesta.

                                   7.   Il reclamo, che non pone questioni di principio, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato e così riformato:

                                         La tassa di giustizia di fr. 250.– è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà alla RE 1 fr. 100.– a titolo di ripetibili. L’importo di fr. 250.– anticipato da RE 1 è restituito alla medesima.

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

-   ; -    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.–, contro la presente decisione è ammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 74 e art. 113 LTF), entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF è ammissibile unicamente se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

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