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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.08.2025 16.2024.28

August 25, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,174 words·~11 min·1

Summary

Mandato - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

Full text

Incarto n. 16.2024.28

Lugano, 25 agosto 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2020.25 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 7 aprile 2020 da

 RE 1   

contro

CO 1 

e ora sull'appello 3 settembre 2024 di Lucia Coronelli avverso la decisione 5 agosto 2024 del Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                   A.   L'CO 1 (in seguito: CO 1), quale mandante, e RE 1, mandataria, hanno stipulato, il 15 maggio 2017, un contratto di mandato in virtù del quale la mandataria doveva fornire consulenza giuridica a favore dei membri della convenuta. Il contratto era stipulato a tempo indeterminato (punto 3.1), ritenuto che, trascorso il periodo di prova, ogni parte poteva rescinderlo con un termine di preavviso di 3 giorni. L'art. 3.5 precisava che “il mandante con la propria disdetta s'impegna a corrispondere al mandatario le commissioni maturate sugli incarti terminati dal mandatario anche dopo la chiusura del presente contratto”.

                                         In merito alla remunerazione il punto 6. del contratto prevedeva quanto segue:

                              6.1     Trattandosi di un contratto su mandato la retribuzione avviene sulla base del 70% lordo di quanto fatturato da CO 1 al cliente.

                              6.2     Dal 70% lordo vanno dedotti i contributi sociali obbligatori nella misura della quota corrispondente al mandante e mandatario, oppure, tramite una dichiarazione il mandatario s'impegna a versare per conto proprio gli oneri sociali alla cassa da lui decisa.

                              6.3      Il mandante verserà alla cassa AVS e alle casse compensazioni il 100% di quanto dedotto dalla retribuzione lorda, nel caso in cui manca la dichiarazione di cui sopra.

                              6.4     Nessun rimborso per quanto concerne spese di trasporto, pasti, uso del proprio computer oppure telefonate.

                              6.5     II mandatario riceve un account per accedere informaticamente al server centrale dove troverà tutta la documentazione necessaria per svolgere il proprio lavoro, inoltre un indirizzo mail da usare come referenza per tutti i clienti. […]

                              6.6     In caso di malattia il mandatario non riceverà nessuna retribuzione salvo che sia stato concordato con convenzione separata al presente contratto.

                                         Il 17 ottobre 2017 CO 1, rilevato che non erano più dati i presupposti per una collaborazione ed erano venuti a mancare i rapporti di reciproca fiducia, ha revocato il mandato.

                                  B.   Con petizione 7 aprile 2020 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 4'823.– oltre accessori a titolo di retribuzione per l'attività da essa svolta e fr. 4'823.– “a titolo di risarcimento per perdita economica, danno emergente, lucro cessante e mancato guadagno”. Essa ha pure chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

                                  C.   Con osservazioni 8 giugno 2020 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione.

                                  D.   Al dibattimento del 3 settembre 2020 le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande di giudizio.

                                  E.   Con sentenza 5 agosto 2024 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione limitatamente a fr. 1'400.– oltre accessori, non ha prelevato spese e non ha assegnato indennità.

                                  F.   Con appello 3 settembre 2024 RE 1 postula l'annullamento della decisione pretorile e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'646.– oltre accessori. Essa chiede altresì di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

                                         Con osservazioni 1° ottobre 2024 la convenuta ha postulato la reiezione del gravame                        .                                       

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi di controver­sie patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10'000.–, a questa Camera con reclamo en­tro trenta giorni dalla notifica­zione (art. 321 cpv. 1 CPC).

                                         Nella fattispecie, la decisione im­pugnata è pervenuta a RE 1 l'8 agosto 2024. Il gravame, rimesso alla posta il 3 settembre 2024 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   RE 1 non ha inoltrato reclamo, bensì “appello” contro la sentenza del Pretore aggiunto. La decisione impugnata non indica invero che è esperibile il rimedio del reclamo, limitandosi a indicare che “le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10'000 franchi”, importo non raggiunto in concreto. Vero è che la sentenza deve indicare il mezzo d'impugnazione (art. 238 lett. f CPC), in concreto quindi il reclamo e non limitarsi, come avvenuto in concreto, a precisare quale rimedio è invece inammissibile. Vero è però anche che RE 1 dispone di formazione giuridica – tanto che era stata incaricata di consulenze per l'attrice – e il rimedio di diritto corretto era facilmente identificabile a una semplice lettura del CPC. Se l'indicazione contenuta nella sentenza impugnata possa essere considerata sufficiente è però una questione che può rimanere aperta, ritenuto comunque sia che il gravame, nella misura in cui fosse ricevibile, sarebbe manifestamente infondato.

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifesta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata appli­cazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cogni­zione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accer­tati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La defini­zio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insoste­ni­bili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indi­scusso op­pure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'e­quità (DTF 148 II 126 consid. 5.2, 148 IV 357 con­sid. 2.1 con rin­vii).

                                   4.   Il Pretore aggiunto ha dapprima stabilito che il contratto stipulato dalle parti è retto dalle regole sul mandato (art. 394 segg. CO). In seguito ha esaminato le pretese dell'attrice rilevando anzitutto che spettava a lei dimostrarne il benfondato. Ha poi accertato che essa non aveva fornito la prova di aver portato a termine gli incarti per i quali chiedeva il pagamento, ma neppure di aver effettuato le relative prestazioni che la convenuta aveva contestato. Nondimeno ha riconosciuto la remunerazione per due incarti, l'uno riferito al cliente Z__________, l'altro a favore del cliente G__________. Il primo giudice ha ritenuto che “i due ricorsi presentati per i predetti clienti giustificavano una fatturazione da parte della convenuta di un importo di fr. 1'000.– ciascuno. Il contratto doc. A indica in modo incontestabile che la percentuale del 70% è da calcolarsi sul fatturato e non sull'incassato, motivo per cui si giustifica riconoscere all'attrice almeno la somma di fr. 1'400.–”.

                                         Ha poi evaso la domanda di gratuito patrocinio esentando le parti dalle spese.

                                   5.   La qualifica del contratto non è oggetto di contestazione, controversi essendo unicamente gli importi attributi all'attrice, che li ritiene troppo esigui.

                                5.1   RE 1 sostiene anzitutto che gli importi riconosciuti dal Pretore aggiunto per i due incarti in questione (Z__________ e G__________) non sono corretti, poiché quanto da lei esposto nel conteggio doc. D corrisponde già al 70% di quanto previsto dal tariffario.

                                         Rilevato che il primo giudice ha riconosciuto l'importo di fr. 700.– per la pratica G__________, pari al 70% di fr. 1'000.–, somma che ha ritenuto giustificata per l'attività svolta, la contestazione riguarda unicamente la mercede per l'incarto Z__________, per il quale il Pretore aggiunto ha riconosciuto l'identico importo mentre la reclamante chiede fr. 1050.–.

                                         L'appellante contesta la conclusione del primo giudice affermando che l'importo corretto è quello da lei esposto nel suo conteggio doc. D. Non spiega però perché l'importo stabilito dal Pretore aggiunto sarebbe errato, il rinvio al conteggio da lei stessa allestito non essendo sufficiente per dimostrare che il primo giudice ha accertato in modo manifestamente errato i fatti. Insufficientemente motivato l'appello è inammissibile.

                                5.2   Il primo giudice ha respinto la pretesa d'indennità per gli ulteriori incarti fatturati dall'attrice, rilevando ch'essa non aveva dimostrato alcunché in merito a quanto fatto e neppure aveva sostanziato il suo preteso diritto a ricevere una remunerazione. Malgrado le contestazioni sollevate dalla convenuta neppure aveva versato agli atti i documenti da essa redatti in relazione ai medesimi.

                                         L'appellante asserisce che gli incarti in questione non hanno potuto essere portati a termine a causa della disdetta del mandato da parte della mandante sicché quanto da essa fatto deve comunque essere remunerato. In merito all'attività svolta, rileva di aver chiesto l'assunzione di mezzi probatori, segnatamente il richiamo dalla convenuta della fatturazione ai clienti e della contabilità del 2017, senza che il primo giudice si sia determinato su tale richiesta e chiede di procedere all'assunzione dei menzionati mezzi di prova in questa sede.

                             5.2.1   In merito alla prima censura va rilevato che l'art. 3.5 del contratto in caso di disdetta da parte del mandante questi “s'impegna a corrispondere al mandatario le commissioni maturate sugli incarti terminati dal mandatario anche dopo la chiusura del presente contratto”. Rilevato che la reclamante non ha dimostrato di avere ciononostante diritto a una remunerazione, limitandosi a contrapporre la propria opinione a quella del Pretore aggiunto, l'accertamento del primo giudice non appare manifestamente errato.

                             5.2.2   Per quanto riguarda il tema delle prove, il verbale d'udienza, dopo la produzione di documenti (doc. P l’attrice, doc. 8 e 9 la convenuta) indica che “le parti non hanno ulteriori prove da notificare oltre alla documentazione già agli atti” e che “la causa è matura per il giudizio; il Pretore aggiunto deciderà”. Di conseguenza non v'è spazio per la richiesta di assumere in questa sede le prove di cui trattasi.

                                         Ancora una volta l'appello, manifestamente infondato, non merita tutela.

                                5.3   Il Pretore aggiunto, ammessa la pretesa dell'attrice per fr. 1'400.– ha poi statuito che “sarà quest'ultima a dover regolare le pendenze relative con le diverse assicurazioni sociali, rispettivamente fiscali, a seguito dell'incasso di detto importo”.

                                         L'appellante rileva che in base al contratto era CO 1 a dover versare i contributi alla cassa AVS, previa deduzione dalla retribuzione lorda. La domanda come formulata è inammissibile già per il fatto che l'appellante chiede più di quanto fatto valere con la petizione, corrispondente alla retribuzione lorda, alla quale ora aggiunge gli oneri sociali. La censura è poi infondata, ritenuto che l'attrice medesima in petizione aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo lordo, sicché appare evidente che gli oneri sociali avrebbe poi dovuto versarli lei stessa alla cassa AVS. Comunque, neppure spiega quale sia il suo interesse a una riforma della decisione pretorile, ritenuto che l'importo netto a sua disposizione non cambierebbe se gli oneri sociali fossero corrisposti dalla controparte, che li dedurrebbe dall'importo lordo, come esplicitamente previsto dall'art. 6.2 del contratto. Anche su questo punto il gravame non merita tutela.

                                5.4   Il Pretore aggiunto ha respinto la pretesa per “torto morale” e/o asseriti “danni” ritenendola infondata e priva di qualsivoglia supporto probatorio.

                                         L'appellante sostiene di aver “diritto anche ad una somma a titolo di riparazione morale e di stress patito per il recupero di tali crediti da sette anni, e che per la pressoché oggettiva impossibilità di misurazione economica, non può che essere valutato e liquidato in via equitativa pari a fr. 4'823.– (doppio della retribuzione spettante)”. Questi argomenti non sono sufficienti a dimostrare la fondatezza della pretesa, né a dimostrarla. Il solo fatto di aver dovuto procedere al recupero del proprio credito non è motivo per riconoscere un'indennità per stress e torto morale. Insufficientemente motivato, l'appello è inammissibile.

                                5.5   Il Pretore aggiunto ha riconosciuto l'interesse moratorio del 5% per anno sulle pretese ammesse, a far tempo dal 17 ottobre 2017. L'appellante chiede l'interesse moratorio del 10%, senza però motivare questa sua richiesta, che peraltro è in manifesto contrasto con quanto previsto dall'art. 104 CO. Ancora una volta l'appello, privo di motivazione è inammissibile.

                                   6.   La domanda di gratuito patrocinio per la procedura d'appello è da respingere, ciò considerato che il gravame appariva sin dall'inizio manifestamente infondato e quindi privo di possibilità di esito favorevole.

                                   7.   Le spese processuali, stabilite in applicazione della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello la tassa di giustizia è stabilita in applicazione dell'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e dell'art. 14 LTG (minimo fr. 100.– e massimo fr. 10'000. –). Essa è fissata in fr. 800.–. Non si assegnano indennità alla convenuta, resistente, che non si è avvalsa dell'ausilio di un legale per le osservazioni all'appello.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   L'appello 3 settembre 2024 di RE 1, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

                                   2.   L'istanza gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.–, sono poste a carico di CO 2. Non si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a:

-    ; -    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 9'646.–, contro la presente decisione è ammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 74 e art. 113 LTF), entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF è invece ammissibile unicamente se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

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