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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.08.2025 16.2024.25

August 25, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·4,702 words·~24 min·3

Summary

Contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) - pagamento del prezzo e responsabilità per il danneggiamento della merce

Full text

Incarto n. 16.2024.25

Lugano, 25 agosto 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 9 agosto 2024 presentato da

RE 1  patrocinata dall'  PA 1  

contro la decisione emessa il 17 giugno 2024 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa SE.06-2023 (contratto di trasporto) promossa nei suoi confronti con petizione del 18 agosto 2023 dalla  

CO 1  patrocinata dall'  PA 2     

ritenuto

in fatto:                   A.   Nel periodo tra il mese di luglio 2022 e il mese di settembre 2022 la società RE 1, specializzata nella commercializzazione di pietre naturali, ha incaricato la società CO 1, attiva nel settore delle spedizioni e trasporti internazionali, di occuparsi di quattro trasporti di merce, segnatamente di piastrelle in ceramica e di pia­ni del lavabo in marmo, dall'Italia alla Svizzera romanda. Per i trasporti eseguiti, il 30 settembre 2022 la CO 1 ha trasmesso alla controparte una fattura di complessivi fr. 4'018.70 chiedendole il pagamento, dedotti gli acconti ricevuti di fr. 335.–, di fr. 3'683.70. Visto il suo rifiuto di pagare, il 24 marzo 2023 la CO 1 le ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio per ottenere il pagamento di fr. 2'684.35 più interessi al 5% dal 20 mar­zo 2023, indicando quale titolo di credito “saldo fatture – estrat­to conto 20.03.2023”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                                  B.   Ottenuta il 27 giugno 2023 l'autorizzazione ad agire dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio (inc. C.11/2023), con petizione del 18 agosto 2023 la CO 1 ha convenuto in giudizio davanti al medesi­mo Giudice di pace la RE 1, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 2'684.35 più interessi al 5% dal 20 marzo 2023 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo.

                                  C.   Con le osservazioni del 2 ottobre 2022 la convenuta ha chiesto di respingere la petizione chiedendo, in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 5'000.–. La convenuta ha fatto valere che “i trasporti ad opera” dell'attrice le hanno causato danni per complessivi fr. 5'141.– (fr. 1'641.– per la rottura durante il primo e il secondo trasporto di 40 m2 di piastrelle e di un piano del lavabo, fr. 1'000.– per i trasporti supplementari dovuti al riordino della merce e fr. 2'500.– non pagati dal proprio cliente a causa della consegna tardiva dei lavori al cantiere di G__________ dovuta ai disservizi nei trasporti del materiale) limitandosi però a chiedere il pagamento di fr. 5'000.–.

                                         Con replica e risposta riconvenzionale del 10 ottobre 2023 l'attrice ha confermato le sue domande e proposto di respingere l'azione riconvenzionale.

                                  D.   Al dibattimento del 4 dicembre 2023 le parti hanno confermato le rispettive domande, la convenuta sulla scorta di un memoriale scritto, dove ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 5'000.– “importo che potrà essere posto in compensazione con il credito vantato CO 1 di CHF 2'684.35”.

                                         Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 29 maggio 2024 la convenuta ha chiesto quanto segue:

                              I.    La petizione è accolta nel senso dei considerandi.

                              II. La domanda riconvenzionale è integramente accolta.

                                    § Di conseguenza, la spettabile CO 1 è condannata, per effetto della compensazione, al pagamento dell'importo di CHF 2'315.65.- in favore della RE 1, e di conseguenza l'opposizione interposta al PE no. 3392557 del 24.03.23 emesso dall'Ufficio di Esecuzione di Mendrisio diviene definitiva”.

                                         Con le conclusioni del 30 maggio 2024 l'attrice ha ribadito le sue domande, e così la convenuta con replica spontanea 11 giugno 2024.

                                  E.   Statuendo con decisione del 17 giugno 2024 il Giudice di pace ha accolto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo a carico dalla convenuta le spese di fr. 400.– (compresi fr. 200.– per gli oneri della procedura di conciliazione) e un'indennità per ripetibili di fr. 700.– a favore dell'attrice (dispositivo n. 2). Ha per contro respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. 3), ponendo a carico dall'attrice riconvenzionale le spese di fr. 560.– e un'indennità per ripetibili di fr. 250.– a favore della convenuta riconvenzionale (dispositivo n. 4).

                                  F.   La RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo 9 agosto 2024, impugnando i dispositivi n. 3 e n. 4 della decisione citata, chiedendo l'accoglimento della domanda riconvenzionale e la condanna della convenuta “per effetto della compensazione” al pagamento dell'importo di CHF 2'315.65, postulando altresì che “di conseguenza l'opposizione interposta al PE no. 3392557 del 24.03.23 emesso dall'Ufficio di Esecuzione di Mendrisio diviene definitiva”. Nelle sue osservazioni del 3 ottobre 2024 la CO 1 ha chiesto, in via principale, di dichiarare il reclamo irricevibile e, in via subordinata, di respingerlo. Con replica spontanea del 16 ottobre 2024 la reclamante ha mantenuto le proprie richieste.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi di controver­sie patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10'000.–, a questa Camera con reclamo en­tro trenta giorni dalla notifica­zione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione im­pugnata è pervenuta al patrocinatore della RE 1 il 18 giugno 2024 (cfr. tracciamento degli invii po­sta­li n. 98.41.910449.00005918, agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è rimasto sospe­so dal 15 luglio al 15 agosto 2024 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto il 19 agosto 2024. Introdotto il 9 agosto 2024, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifesta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata appli­cazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cogni­zione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accer­tati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La defini­zio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insoste­ni­bili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indi­scusso op­pure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'e­quità (DTF 148 II 121 consid. 5.2, 148 IV 356 con­sid. 2.1 con rin­vii).

                                   3.   Oltre alla motivazione, il reclamante deve indicare con un minimo di concretezza in che modo propone di riformare la sentenza impugnata (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Le richieste di giudizio devono essere chiare (CCR, sentenza inc. 16.2022.36 del 24 luglio 2023 consid. 4) e formulate in modo tale da potere essere riprese nella decisione in caso di accoglimento (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3ª edizione, Vol. 1, n. 6a ad art. 58 CPC). Nel caso specifico, la RE 1 chiede che la decisione impugnata sia riformata come segue:

                                         “a. La domanda riconvenzionale, presentata dalla spett. RE 1, è integramente accolta.

                                         § Di conseguenza, la spettabile CO 1 è condannata, per effetto della compensazione, al pagamento dell'importo di CHF 2'315.65 in favore della RE 1, e di conseguenza l'opposizione interposta al PE no. 3392557 del 24.03.23 emesso dall'Ufficio di Esecuzione di Mendrisio diviene definitiva”. Ci si può interrogare se, così come formulata, siffatta richiesta sia sufficientemente chiara, ciò considerato in particolare che la RE 1, la quale in sede di conclusioni ha chiesto di accogliere la petizione (conclusioni del 29 maggio 2024, pag. 4), non ha impugnato il dispositivo n. 1 con cui la petizione è stata accolta, dispositivo che è quindi passato in giudicato. In siffatta situazione è perlomeno arduo obiettare che il credito di fr. 2'684.35 della controparte sarebbe estinto per effetto della compensazione e chiedere di mantenere l'opposizione interposta al precetto esecutivo. La sola richiesta ammissibile in questa sede rimane quella volta a ottenere la condanna in via riconvenzionale dell'attrice al pagamento di fr. 2'315.65.

                                   4.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha qualificato il contratto tra le parti di contratto di spedizione, “dove lo spedizioniere si impegna a organizzare, su incarico del mittente e contro pagamento, il trasporto di merci che generalmente delega ad un vetturale. Per quanto riguarda il trasporto delle merci, il contratto soggiace alle disposizioni sul contratto di trasporto. Se si verifica un danno durante il trasporto, lo spedizioniere ne risponde allo stesso modo del vetturale ai sensi dell'art. 439 CO in relazione con gli artt. 447 segg. CO”. Il primo giudice ha accolto la petizione, considerando che pretesa di fr. 2'684.35 vantata dall'attrice è stata espressamente riconosciuta dalla convenuta, la quale pur sollevando l'obiezione di compensazione ha chiesto di accogliere la petizione. Ha respinto invece la domanda riconvenzionale, ritenendo che “l'onere della prova dell'am­montare dei danni che la convenuta pretende di aver patito e di cui reclama il risarcimento (complessivamente fr. 5'000.–)” incombeva alla con­ve­nuta (art. 8 CC), “la quale non ha tuttavia apportato prove documentali o di altra natura, atte e sufficienti a comprovare tutti i pretesi danni ed il loro ammontare” e che “nemmeno le audizioni testimoniali e di interrogatorio hanno permesso di soccorrere la con­venuta in tal senso, nella misura in cui esse si sono rilevate essere a questo proposito del tutto inconsistenti”.

                                   5.   Prima di chinarsi sulle censure sollevate nel reclamo, dato che la controversia presenta risvolti internazionali, questa Camera deve verificare d'ufficio e con pieno potere d'esame il diritto applicabile (sentenza del Tribunale federale 4A_218/2008 del 19 febbraio 2009 consid. 4 con riferimento a DTF 132 III 626 consid. 2).

                                         a)   Nei loro allegati le parti non hanno proposto una qualifica giuridica del loro contratto né tantomeno indicato il diritto applicabile alla fattispecie, limitandosi ad asserire che il contratto da loro concluso prevedeva quale oggetto “servizi di trasporto e pratiche doganali” (petizione del 18 agosto 2023, pag. 2 e osservazioni con domanda riconvenzionale del 2 ottobre 2023, pag. 2). Quanto al Giudice di pace, egli ha qualificato il rapporto contrattuale venuto in essere fra le parti come contratto di spedizione e spiegato che se si verifica un danno durante il trasporto, lo spedizioniere ne risponde allo stesso modo del vetturale ai sensi dell'art. 439 CO in relazione con gli artt. 447 segg. CO (per una definizione del contratto si spedizione: cfr. IICCA sentenza inc. 12.2019.88 del 9 giugno 2020 consid. 6.2). Il primo giudice non si è però posto la questione, che sarà esaminata in appresso, se il contratto tra le parti soggiaccia alla Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR; RS 0.741.611). Qualora sussistano i presupposti per la sua applicazione, questa convenzione è obbligatoria per le parti, le quali non vi possono derogare (art. 41 CMR; Klett, Die Haftung im internationalen Strassen­güterverkehr nach CMR, in Strassenverkehr 1/2017, pag. 21).

                                         b)   Giusta l'art. 1 cpv. 1 CMR la menzionata Convenzione “si applica a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo del ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diver­si, di cui almeno uno sia parte della Convenzione”. L'applicazione della CMR è quindi legata al verificarsi di due presupposti, l'esistenza di un contratto di trasporto su strada e l'internazionalità del trasporto. La CMR non si applica se sussiste un contratto di spedizione “puro” (DTF 132 III 626 consid. 2.1), ossia se lo spedizioniere si limita a concludere, per conto del mittente, un contratto di trasporto con un vettore senza assumersi direttamente la responsabilità del trasporto stesso (Herber/ Piper, CMR, Internationales Strassentransportrecht, Kommentar, 1996, n. 25 ad art. 1). Per contro, se lo spedizioniere si impegna nei confronti del suo committente ad assumersi la responsabilità del trasporto e del suo successo ci si trova di fronte a un contratto di trasporto secondo la CMR (Herber/ Piper, CMR, op. cit., n. 27 ad art. 1). La CMR è pertanto vincolante quando lo spedizioniere soggiace giusta l'art. 439 CO alle disposizioni sul contratto del traporto e si impegna quindi a rispondere dei danni allo stesso modo del vetturale (Klett, Haftung im Strassengüterverkehr, in HAVE 2016, pag. 118; cfr. IICCA sentenza inc. 12.2019.88 del 9 giugno 2020 consid. 6.3).

                                         c)   Nel caso che ci occupa, considerato che la RE 1 chiede alla CO 1 un risarcimento per dei danni verificatisi durante il trasporto di merce dall'Italia alla Svizzera e che la CO 1 non ha mai contestato di essersi assunta la responsabilità di questo trasporto, in base a quanto esposto in precedenza, devono essere applicate le norme sulla responsabilità del vetturale e, di riflesso, la Convenzione CMR. La competenza del Giudice di pace adito è peraltro data dall'art. 31 cpv. 1 lett. a CMR.

                                   6.   Dal profilo formale la reclamante si duole della violazione del diritto di essere sentiti lamentando “la totale assenza di motivazione del diniego delle pretese riconvenzionali”. Al Giudice di pace rimprovera anche di non avere indicato il motivo per il quale le prove prove da lei fornite non dimostrino le sue pretese. Ora, che una sentenza debba essere motivata non fa dubbio (art. 238 lett. g CPC). Le esi­genze al proposito sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 143 III 65 consid. 5.2 con rinvii; CCR, sentenza inc. 16.2018.56 del 19 dicembre 2019).

                                         In concreto, la motivazione è invero succinta (cfr. sopra consid. 4) ma la stessa permette di capire senza equivoci che il Giudice di pace ha respinto la domanda riconvenzionale, perché ha reputato che nessuna delle prove apportate dalla RE 1 dimostri i suoi pretesi danni ed il loro ammontare. Il fatto che la reclamante non la condivida non significa che la decisione sia insufficientemente motivata e non le abbia permesso di fare valere tutte le sue argomentazioni davanti a un'autorità superiore.

                                   7.   La reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere respinto la sua domanda riconvenzionale facendo sue le contestazioni sollevate dalla CO 1, senza considerare che l'attrice non ha ossequiato l'onere di contestazione, essendosi limitata a contestare le pretese riconvenzionali in maniera estremamente sintetica.

                                         La reclamante, venendo meno al proprio obbligo di motivazione del reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC), non si confronta però con gli accertamenti del Giudice di pace secondo cui nella replica e risposta riconvenzionale del 10 ottobre 2023 la CO 1 ha “contestato totalmente” la domanda riconvenzionale e all'udien­za “ha contestato qualsivoglia sua inadempienza nell'ambito dei suddetti trasporti”, sostenendo che eventuali danneggiamenti della merce fossero tutt'al più riconducibili “all'erroneo imballaggio predisposto dalle aziende italiane” e “agli interventi di carico e scarico operati da terzi” (decisione, pag. 2). In proposito, il reclamo non merita ulteriore disamina.

                                   8.   La RE 1 si duole del fatto che il Giudice di pace ha posto a suo carico anziché della CO 1 l'one­re probatorio, avendo omesso di considerare che “la responsabilità della controparte è contrattuale e non certo solo per atto illecito, pertanto [la colpa] è presunta ex art. 97 CO” e “l'onere probatorio di discolparsi ex art. 8 CC incombe quindi a CO 1”.

                                         La censura è del tutto infondata già solo per il fatto che contrariamente a quanto sembra credere la reclamante, il Giudice di pace non ha respinto la sua domanda riconvenzionale rimproverandole di non avere provato il presupposto della colpa ma quello del danno, il quale è un requisito fondamentale in ogni azione di risarcimento, comprese quelle fondate sull'art. 97 CO. Nel caso in esame, inoltre, la responsabilità del vettore è disciplinata dalla CMR, il cui art. 17 cpv. 1 stabilisce che il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna. Chi chiede il risarcimento ha l'onere di provare la perdita o l'avaria, il valore della merce, nonché il danno. Inoltre, se nessuna riserva sullo stato della merce è stata comunicata entro i termini previsti dall'art. 30 cpv. 1 CMR, egli deve provare anche che il danno si è verificato tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna (Herber/Piper, op. cit., n. 167 ad art. 17 e Nurchi, CMR: La responsabilità del vettore - il risarcimento dei danni - reclami ed azioni, pag. 108). L'art. 30 cpv. 1 CMR prevede che il destinatario deve segnalare al vettore eventuali riserve per perdite o avarie apparenti al momento stesso della ricezione della merce mentre le riserve per le perdite o avarie non apparenti devono essere comunicate per scritto entro sette giorni e che in mancanza di riserve la merce è presunta, fino a prova contraria, essere stata consegnata nello stato descritto nella lettera di vettura. Le riserve del destinatario costituiscono prove prima facie che i danni si sono prodotti nel corso del trasporto (Nurchi, op. cit., pag. 108). L'assenza di riserve non comporta la perenzione del diritto di chiedere un risarcimento (IICCA, inc. 12.2021.125 del 15 marzo 2022 consid. 4) ma ha quale conseguenza che il destinatario dovrà superare, con la prova del contrario, la presunzione di conformità della merce ricevuta (Nurchi, op. cit., pag. 106; Herber/Piper, op. cit., n. 1 ad art. 30).

                                   9.   La reclamante critica il primo giudice per avere ritenuto i mezzi di prova da lei apportati privi di valenza probatoria e avere stabilito in maniera arbitraria che le sue prove non siano “atte e sufficienti a comprovare tutti i pretesi danni ed il loro ammontare”.

                                         a)  Riguardo alla pretesa di fr. 820.80 relativa all'asserita rottura durante il primo trasporto ad opera della CO 1 di 40 m2 di piastrelle “N__________”, la reclamante asserisce che delle 250 m2 di piastrelle da lei ordinate alla ditta R__________ srl di F__________ (__________, Italia), ben 40 m2 sono giunte rotte al cantiere di G__________ e hanno dovuto essere riordinate. La reclamante ritiene che il citato danno è stato da lei provato con l'e-mail inviata il 26 luglio 2022 alla ditta produttrice delle piastrelle (doc. 5/E), le conferme d'ordine del 15 giugno 2022 (doc. 6/F) e del 27 luglio 2022 (doc. 7/G), la documentazione fotografica (doc. 3/C e doc. 10/L), le dichiarazioni testimoniali scritte (doc. 11/M, doc. 12/N, doc. 13/O, doc. 14/P) nonché le audizioni testimoniali e l'interrogatorio di M__________ __________, A__________ __________, B__________ __________ e S__________ __________ e F__________ __________.

                                               Nella fattispecie, la RE 1, consegnatile il 13 luglio 2022 al cantiere di G__________ quattro pallet di piastrelle, ha sottoscritto – tramite il suo socio e __________ – la relativa lettera di vettura (“bollettino di consegna”; doc. 8/H) senza riserve e anche nei successivi sette giorni dalla consegna non ha segnalato alla CO 1 perdite o avarie. Essa non ha comunicato alla controparte eventuali riserve sullo stato della merce trasportata entro i termini previsti dall'art. 30 cpv. 1 CMR e pertanto toccava a lei superare, con la prova contraria, la presunzione a favore del vettore di conformità della merce ricevuta. La reclamante doveva quindi provare, oltre all'avaria della merce trasportata, il valore della stessa e il danno, anche il fatto che il danneggiamento si è prodotto tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna (cfr. sopra consid. 8).

                                              Per quanto concerne i documenti presentati dalla RE 1 a sostegno della sua pretesa, dall'e-mail del 26 luglio 2022 di cui al doc. 5/E risulta che la reclamante ha ordinato alla R__________ srl diversa merce tra cui 65 m2 di piastrelle del tipo “N__________” e l'ha informata che “si sono rotti 28 pezzi 120x120 cm” ma ciò non costituisce una prova dell'asserita rottura di 40 m2 di piastrelle avvenuta nel periodo di responsabilità del vettore. Dalle conferme d'ordine di cui ai doc. 6/F e doc. 7/G emesse dalla ditta produttrice delle piastrelle, emerge poi che la reclamante, dopo avere ordinato, il 15 giugno 2022, 250.56 m2 di piastrelle del tipo “N__________” per un costo di euro 4'903.46 (doc. 6/F), il 27 luglio successivo, ha ordinato ulteriori 43.20 m2 di piastrelle dello stesso tipo per un costo di euro 820.80 nonché altra merce per complessivi euro 2'738.00 (doc. 7/G) ma pure questa circostanza non dimostra che durante il trasporto si siano danneggiate 40 m2 di piastrelle. Anche la documentazione fotografica non prova l'asserita avaria, poiché non vi sono raffigurate delle piastrelle ma un listello e un piano del lavabo rotti e uno screenshot di un sms di A__________ indicante che anche il secondo piano del lavabo “est arrivé […] cassé” (doc. 3/C e doc. 10/L).

                                               Riguardo invece agli altri mezzi di prova di cui la reclamante si avvale, M__________ __________i, dipendente della ditta E__________ srl di R__________ (__________, Italia) produttrice dei piani del lavabo in marmo oggetto del secondo e quarto trasporto curati dalla CO 1, non ha riferito nulla in merito al primo trasporto di piastrelle operato dall'attrice nella sua dichiarazione scritta del 27 ottobre 2023 (doc. N/12) ma nemmeno nel corso dell'audizione del 19 febbraio 2024.  

                                               A__________ __________, consulente immobiliare nel cantiere di G__________, ha asserito nella dichiarazione del 26 ottobre 2023 che a causa di una negligenza nel primo trasporto molti colli contenti piastrelle sono giunti rotti (doc. M/11: “Lors du premier voyage, nombreaux colis, contenant du matériel pour le revêtement de sol en céramique de 120x120x1 cm, sont arrivés cassés à cause d'une négligence dans le trasport.”) ma anche questa affermazione non costituisce una prova dell'asserita avaria della merce nel periodo di responsabilità del vettore, già soltanto perché il teste non l'ha confermata in occasione dell'audizione del 25 marzo 2024 e una mera dichiarazione testimoniale scritta allestita ai fini di causa non ha alcun valore probatorio (Trezzini, op. cit., Vol. 2, n. 81 ad art. 157 CPC).

                                               Le deposizioni rese in occasione delle audizioni del 19 febbraio 2024 da B__________ __________, della ditta B__________ Sàrl e dall'arch. Sa__________ __________, della ditta __________ Sàrl, ambedue attivi nel cantiere di G__________, i quali hanno confermato le rispettive dichiarazione scritte del 27 ottobre 2023 (doc. P/14: “Pour le déchargemet du premier transport, nous avons dû aider, en mettant à disposition deux personnes pour poser les palettes au sol car le véhicule n'était pas correctement équipé pour les décharger. Lorsque nous avons commencé a ouvrir les caisses contenant les boîtes contenant la céramique, une grande partie du matériau était brisée en mille morceaux e donc inutilisable.”) e del 16 no­vembre 2023 (doc. 13/O: “Dès le premier trasport, les marchandises, tant en céramique qu'en marbre, sont souvent arrivées endommagées.”), nonché quelle di F__________, socio e gerente della reclamante, durante il suo interrogatorio del 23 gennaio 2024 (“Al momento dell'apertura del materiale ero presente e ho potuto constatare che circa 40 mq di Gres porcellanato di color beige e di dimensioni 120X120 x 1 cm di spessore era rotto”) costituiscono, invece, delle prove del fatto che una parte delle piastrelle è giunta a destinazione rotta. Queste deposizioni non forniscono però alcun elemento che possa chiarire le cause della rottura delle piastrelle ed esse non sono quindi sufficienti per provare che il danneggiamento delle piastrelle si è prodotto tra il momento del ricevimento e quello della riconsegna. Inoltre, la sola deposizione del socio e gerente della reclamante, non suffragata da ulteriori prove, non basta a provare la quantità di merce danneggiata (402 piastrelle). Pertanto anche l'ammontare del danno rivendicato (fr. 820.80) non può dirsi provato. In siffatte circostanze, la conclusione del primo giudice che ha ritenuto questa pretesa risarcitoria non provata resiste alla critica.

                                         b)  Per quanto concerne la pretesa di fr. 860.– relativa alla rottura di un piano del lavabo durante il secondo trasporto, la reclamante asserisce che uno dei due piani da lei ordinati alla E__________ srl di R__________ è giunto rotto al cantiere di G__________ e ha dovuto essere nuovamente ordinato. A suo dire, anche il piano sostituitivo è poi stato danneggiato durante il trasporto ma, per evitare ulteriori ritardi al cantiere, è stato da lei riparato. La reclamante ritiene di avere provato il citato danno grazie alla “bolla del trasportatore S__________, corrispondente della CO 1” su cui A__________ __________ ha segnalato la rottura della merce (doc. D/4), alla dichiarazione scritta di quest'ultimo del 23 ottobre 2023 (doc. M/11) confermata in sede di audizione del 25 marzo 2024, alla fattura del 10 ottobre 2022 (doc. 9/L), alle fotografie (doc. 3/C e doc. 10/L), alle dichiarazioni testimoniali scritte (doc. 11/M, doc. 12/N, doc. 13/O e doc. 14/P), alle audizioni testimoniali di M__________ __________ e S__________ V__________, nonché all'interrogatorio di F__________ __________.

                                              In concreto, la RE 1, consegnatile il 23 settembre 2022 al cantiere di G__________ “i piani piastrelli”, non ha sollevato nessuna riserva sullo stato della merce entro i termini previsti dall'art. 30 cpv. 1 CMR ma l'ha fatto A__________ __________, il quale ha sottoscritto la relativa lettera di vettura (“bollettino di consegna”) indicando che un piano e un listello erano rotti (doc. 4/D).

                                               La difettosità di un piano del lavabo oggetto del secondo trasporto è confermata dal teste A__________ __________ (“J'ai indiqué sur le bon de commande que "c'était cassé". Il s'agissait d'un plateau en marbre. […] Je ne me souviens pas du déroulement exact des faits. Je peux juste dire que c'est sorti du camion déià cassé. J'ai d'ailleurs aussi pris une photographie du plateau en question dans le camion avant qu'il ne soit sorti; verbale d'audizione del 25 marzo 2024 che conferma il contenuto della dichiarazione scritta del 26 ottobre 2023). L'avaria è corroborata anche dalle deposizioni rese nel corso delle audizioni del 19 febbraio 2024 da B__________ __________ e dall'arch. S__________ __________, i quali hanno confermato le rispettive dichiarazione scritte del 27 ottobre 2023 (doc. P/14) e del 16 no­vembre 2023 (doc. O/13), nonché quelle di F__________ __________, socio e gerente della reclamante, durante il suo interrogatorio del 23 gennaio 2024.

                                              Dalla deposizione di M__________ __________ risulta poi che i due piani del lavabo oggetto del secondo trasporto erano intatti quando il vettore li ha ricevuti e che pertanto il danno di uno di essi dev'essersi prodotto tra il momento del ricevimento e quello della riconsegna (verbale audizione del 19 febbraio 2024; doc. N/12)

                                              Per quanto riguarda il valore della merce e l'entità del  danno, la CO 1 non ha invero mai contestato né il costo di EUR 860.00 del piano del lavabo danneggiato (cfr. fattura del 10 ottobre 2022 emes­sa dalla E__________ srl, doc. 9/I) né che esso non fosse riparabile e di conseguenza che il danno sia pari al prezzo del piano in questione. L'indennità di fr. 860.– chiesta dalla reclamante è pertanto dovuta.

                                         c)   La reclamante fa valere, infine, che il mancato guadagno di fr. 2'500.– risulterebbe dalla deposizione del 25 marzo 2024 di A__________ __________ mentre  il costo di fr. 1'000.– relativo ai “trasporti supplementari da F__________-G__________ e V__________-G__________t, per il riordino della merce rotta dall'attrice principale” sarebbe stato “equitativamente stimato ex art. 42 cpv. 2 CO”. Se non che, secondo l'art. 23 cpv. 1 e 4 CMR il vettore, oltre a essere tenuto a rimborsare un'indennità per la perdita totale o parziale della merce, il prezzo di trasporto, i diritti di dogana e le altre spese sostenute in occasione del trasporto della merce, non deve altro risarcimento poiché la CMR prevede solo la risarcibilità del danno diretto alla merce trasportata, escluso quindi il danno indiretto (Nurchi, op. cit., pag. 83). Non può quindi essere riconosciuto il risarcimento per il mancato guadagno né quello derivato dall'ordinazione di merce sostitutiva. Al riguardo il reclamo va così respinto.

                                         d)  In definitiva, il reclamo ha evidenziato una parziale arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del diritto e deve quindi essere parzialmente accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La deci­sione impugnata va così rifor­mata nel senso che la domanda riconvenzionale va ac­colta limitatamente a fr. 860.–.

                                10.   Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito del reclamo, si giustifica di porre le spese processuali per 4/5 a carico della reclamante e per 1/5 a carico della resistente, alla quale la prima rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio impone una modifica del pronunciato di prima sede che segue la medesima ripartizione. 

                                11.   Non trattandosi di questioni di principio né di rilevante importanza, il reclamo può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per questi motivi,

decide:                      I.   Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso i dispositivi n. 3 e n. 4 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.    Invariato

                                         2.    Invariato

                                         3.    La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.

                                          3.1    Di conseguenza la CO 1 è condannata a pagare alla RE 1 fr. 860.–.

                                         4.    La tassa di giudizio per la domanda riconvenzionale stabilita in fr. 300.– oltre a fr. 260.– per i costi testimoniali anticipati dall’attrice riconvenzionale sono poste per 4/5 a carico della RE 1 e per 1/5 a carico della CO 1. L'attrice riconvenzionale rifonderà alla convenuta riconvenzionale fr. 250.– di ripetibili ridotte.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 550.– sono poste per 4/5 a carico della reclamante e per il resto a carico della resistente, alla quale la reclamante rifonderà fr. 400.– per ripetibili ridotte.

                                  III.   Notificazione a:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.–, contro la presente decisione è ammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 74 e art. 113 LTF), entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF è invece ammissibile unicamente se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

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