Incarto n. 16.2024.17
Lugano, 30 luglio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Fiscalini e Stefani
cancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 7 maggio 2024 presentato da
RE1, V________ (patrocinato dall'avv. PA1, Lo______)
contro la decisione emessa il 20 marzo 2024 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa SE.2023.32 (azione creditoria) promossa nei suoi confronti con petizione del 27 gennaio 2023 dal
CO2, A______ (rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. PA2, L______)
ritenuto
in fatto: A. Il 1° aprile 2003 i coniugi RE1 e S______ G______ R______ hanno acquistato, in ragione di un mezzo ciascuno, la particella n. 587 RFD di A______, situata nella zona non edificabile del comune, in località B______. Con lettera del 24 luglio 2006 RE1 e altri due abitanti della frazione di B______ hanno chiesto al Municipio se vi fosse la possibilità di allacciare i loro fondi alla rete dell'acqua potabile comunale, rilevando che le loro abitazioni, il cui approvvigionamento idrico è garantito da sorgenti private, nei periodi di siccità estiva rimanevano con pochissima acqua. Il Municipio ha risposto di stare valutando di estendere l'acquedotto comunale non solo per servire la frazione di Be______, in zona edificabile ma anche le abitazioni di B______ site fuori zona edificabile e di avere già incaricato un consulente di allestire un progetto di massima. Dall'ottobre 2009 all'aprile 2012 RE1 ha ricoperto la carica di municipale del CO2 e capo del Dicastero A______ P______ e si è occupato, in prima persona, del citato progetto.
B. Dopo aver raccolto la conferma dell'interesse dei proprietari delle frazioni di Be______ e di B______, incluso RE1 e presa conoscenza del progetto allestito dall'ing. C______ C______, il 25 maggio 2011 il Municipio di A______ ha sottoposto alla Sezione degli enti locali una serie di quesiti volti a chiarire, tra l'altro, se il finanziamento dell'opera sarebbe dovuto avvenire anche per i proprietari delle abitazioni di B______, site fuori della zona edificabile, tramite il prelievo di contributi di miglioria oppure se essi non fossero assoggettati all'imposizione di quei contributi e con loro avrebbe dovuto concludere degli accordi privati. Il 29 luglio 2011 la Sezione degli enti locali ha risposto, in estrema sintesi, che il Comune non aveva alcun obbligo di urbanizzare i fondi della frazione di B______ essendo situati in zona non edificabile e che qualora i proprietari delle abitazioni di questa località, il cui approvvigionamento idrico era già garantito da sorgenti private (salvo nei periodo di siccità), non avessero voluto allacciarsi alla nuova condotta dell'acqua potabile, essendo i loro fondi già serviti in modo confacente alla loro destinazione, non sarebbe stato possibile riconoscere alcun vantaggio particolare e quindi ritenerli soggetti imponibili di contributi di miglioria (art. 1 cpv. 1 e 5 cpv. 1 LCM); soltanto qualora i proprietari delle abitazioni di B______ si fossero allacciati alla nuova rete comunale si sarebbe potuto ritenerli beneficiari di un vantaggio particolare e dunque assoggettarli alla LCM e, in tal caso, l'intervento sarebbe da considerare un'“urbanizzazione particolare” ai sensi della LCM e, riguardando “un comprensorio di vantaggio ben delimitato, la procedura di imposizione potrebbe essere sostituita da convenzioni con i proprietari ai sensi dell'art. 14 LCM”.
Preso atto del menzionato parere della Sezione degli enti locali, il Municipio ha deciso, prima ancora di sottoporre al Consiglio Comunale una richiesta di credito, di concludere con i sei proprietari delle abitazioni di B______ degli accordi nei quali si impegnavano ad assumersi l'85% della spesa complessiva. Il 15 ottobre 2011 anche i coniugi R______ hanno così sottoscritto una dichiarazione con cui si sono impegnati “ad assumersi in quota parte i costi di ampliamento della rete di distribuzione AP in zona Be______, secondo il progetto 27 aprile 2011 allestito dallo studio d'ing. C______ C______, ritenuta una partecipazione ai costi determinanti dell'opera in misura del 85% e suddivisa in modo equo fra le particelle beneficiarie (6 unità), per un importo massimo corrispondente a fr. 33'000.– [fr. 233'000.– / 6 abitazioni * 85%] a carico della part. 587 RFD di A______. A tal riguardo si fa riferimento alla Legge sui contributi di miglioria, che per inciso ammette il pagamento a rate distribuito su 10 anni. L'esecuzione dell'opera è condizionata all'accettazione del necessario credito di costruzione da parte del Consiglio comunale di A______ e relativa crescita in giudicato. L'esecuzione dell'opera è prevista a cavallo degli anni 2012/ 2013”.
C. Il 12 dicembre 2011 il Consiglio comunale ha approvato il messaggio municipale dell'8 novembre 2011 concernente la richiesta di credito di complessivi fr. 488'000.– per l'ampliamento dell'acquedotto in località Be______-B______ (MM n. 32/2011), la quale prevedeva per la tratta fino alla frazione Be______, in zona edificabile, trattandosi di urbanizzazione generale ai sensi della LCM, l'imposizione di contributi di miglioria nella misura del 60% della spese determinante mentre per la tratta dalla frazione di Be______ fino a B______, fuori della zona edificabile, di recuperare l'85% della spesa mediante “convenzioni private, accordi già sottoposti ai proprietari coinvolti”.
D. Il 9 luglio 2015 è stata messa in esercizio la nuova tratta dell'acquedotto comunale, alla quale i coniugi R______ non hanno mai allacciato il loro fondo. Il 9 dicembre 2015 il Municipio ha comunicato loro che il contributo definitivo a carico della loro particella n. 587, calcolato sulla base del consuntivo finale e degli accordi sottoscritti in precedenza, sarebbe ammontato a fr. 25'597.32. Il 25 maggio 2016 i coniugi R______ hanno scelto di pagare il “contributo di miglioria relativo all'ampliamento dell'acquedotto” di fr. 25'597.32, in luogo di un versamento unico, mediante 10 rate annuali, con prima scadenza il 29 febbraio 2016. La prima rata dell'anno 2016 è stata pagata regolarmente.
Successivamente RE1, il quale tra il 2016 e il 2017 ha lasciato l'abitazione coniugale di A______, si è rifiutato di pagare la metà della seconda rata con scadenza al 31 maggio 2017, poi saldata a seguito della decisione di rigetto definitivo emessa il 30 agosto 2018 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso (inc. S18-119). RE1 ha poi omesso di pagare anche la metà della terza (per l'anno 2018) e della quarta rata (per l'anno 2019).
E. L'ente pubblico gli ha fatto notificare un secondo precetto esecutivo (n. _______ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano) volto a ottenere il pagamento di fr. 2'559.80 oltre interessi a titolo di “contributi di miglioria Beretta-B______ quota di ½ part. 587 RFD di A______, fatture n. 524/2018 e 516/2019”, al quale RE1 ha interposto opposizione e l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione promossa il 24 giugno 2019 dal CO2 è stata accolta con decisione del 24 giugno 2019 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso (inc. S19-159). Un reclamo presentato il 23 marzo 2023 da RE1 contro questa decisione è stato accolto con sentenza del 5 ottobre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, che ha riformato la decisione impugnata nel senso della reiezione dell'istanza di rigetto dell'opposizione, considerando in particolare che la legge sui contributi di miglioria prevede che la normale procedura d'imposizione di contributi di miglioria possa essere sostituita, in casi speciali, da convenzioni sui contributi tra comune e contribuenti (art. 14 cpv.1 LCM), la cui validità è subordinata all'approvazione del presidente del Tribunale d'espropriazione (art. 14 cpv. 2 LCM) e che nel caso in esame, i documenti fatti valere dal CO2 come titoli di riconoscimento di debito non risultavano approvati dal presidente del Tribunale d'espropriazione (inc. 14.2020.46).
F. Frattanto, con istanza del 10 settembre 2018 RE1 ha chiesto al Municipio di A______ di accertare l'esistenza o l'inesistenza di una valida procedura di imposizione di contributi di miglioria, rispettivamente la validità o la nullità delle fatture emesse a suo carico, sostenendo che i presupposti per il prelievo di contributi di miglioria non sarebbero stati dati perché il Municipio di A______ non aveva seguito la procedura prevista dalla LCM, non avendo né proceduto all'allestimento e alla pubblicazione di un prospetto dei contributi come richiesto dagli art. 11 e 12 LCM né tantomeno concluso una convenzione sui contributi ai sensi dell'art. 14 LCM la quale avrebbe richiesto l'approvazione da parte del presidente del Tribunale di espropriazione. Nell'ambito di uno scambio di corrispondenza il Municipio di A______ ha sostanzialmente rilevato come RE1 abbia riconosciuto per iscritto di essere debitore del Comune, per cui le sue contestazioni per mettere in discussione “il diritto di prelevare i contributi” sarebbero pretestuose, oltre che tardive e irricevibili. Da parte sua RE1 ha contestato l'esistenza di un riconoscimento di debito e non ottenendo una decisione formale, il 13 maggio 2019 ha inoltrato un ricorso per denegata giustizia al Consiglio di Stato, il quale con decisione del 19 febbraio 2020 (n. 993) lo ha trasmesso per competenza al Tribunale di espropriazione, che con sentenza del 12 marzo 2020 lo ha a sua volta retrocesso per competenza al Consiglio di Stato (inc. 30.2020.3), il quale con decreto del 27 aprile 2020 lo ha stralciato dai ruoli essendo il ricorso divenuto privo di oggetto.
G. In effetti, statuendo con una “decisione” del 30 marzo 2020 il CO2 ha evaso l'istanza di accertamento di RE1, rilevando di non avere mai negato che il Municipio non avesse avviato una procedura impositiva ai sensi della LCM e che il suo credito nei confronti di RE1 si fondava sull'accordo di partecipazione ai costi di costruzione dell'acquedotto da lui sottoscritto. Adito con ricorso del 6 maggio 2020 da RE1, con decisione del 2 settembre 2020 il Consiglio di Stato, verificato pregiudizialmente se quella avversata costituisse una decisione impugnabile o meno, ha proceduto all'esame della questione se le pretese oggetto della controversia discendano da un contratto di diritto amministrativo oppure da un contratto di diritto privato e, avendo stabilito che “nel caso concreto l'accordo contrattuale tra l'autorità comunale e il signor R______ relativo all'ampliamento della tratta Be______-B______ dell'acquedotto, eseguito su richiesta dei privati che si sono dichiarati disposti ad assumersene buona parte dei costi risulta esclusivamente retto dal diritto privato” e quindi eventuali controversie al riguardo rientrano nella competenza esclusiva del giudice civile, ha concluso che “il ricorso, in quanto teso ad avversare una determinazione del Municipio di A______ fondata sul diritto privato, deve essere dichiarato irricevibile per mancanza di una decisione impugnabile ex art. 208 LOC” (inc. 4504). Tale decisione è passata in giudicato.
H. Con istanza del 22 novembre 2022 il CO2 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di convocare RE1 per un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 6'399.50 oltre accessori a saldo delle rate per gli anni dal 2018 al 2022 (doc. U) dovute sulla base dell'accordo di partecipazione ai costi di ampliamento della rete di distribuzione AP in zona B______ sottoscritto il 15 ottobre 2011 (doc. F) e dell'accordo di rateizzazione (doc. H e doc. I). All'udienza di conciliazione del 27 gennaio 2023 il Segretario assessore, constatata l'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato seduta stante all'istante l'autorizzazione ad agire, ponendo a suo carico le spese di fr. 250.– (inc. CM.2022.590).
I. Con la petizione del 27 gennaio 2023 il CO2 ha convenuto RE1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2023 il convenuto ha proposto, in via principale, di dichiarare la petizione irricevibile per carenza di giurisdizione civile e, in via subordinata, di respingerla. Egli ha chiesto altresì, in via riconvenzionale, che l'attore fosse condannato a restituirgli le due rate relative agli anni 2016 e 2017 da lui pagate di complessivi fr. 2'559.80 più interessi al 5% dal 1° marzo 2016 su fr. 1'279.90 e dal 1° settembre 2018 su fr. 1'279.90. Con replica e risposta riconvenzionale del 19 giugno 2023 l'attore ha ribadito la propria domanda e proposto di respingere la riconvenzione. Mediante duplica e replica riconvenzione del 17 agosto 2023 il convenuto ha mantenuto il suo punto di vista. Alle prime arringhe del 9 ottobre 2023 le parti hanno riaffermato le rispettive domande e hanno notificato prove. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 24 gennaio 2024 nei quali hanno ribadito le rispettive domande.
L. Statuendo con decisione del 20 marzo 2024 il Pretore ha accolto la petizione, condannando il convenuto a versare all'attore fr. 6'399.55 oltre interessi del 5% dal 19 novembre 2021 e ponendo le spese processuali di fr. 1'000.– così come quelle della procedura di conciliazione a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 1'500.– di ripetibili. Il primo giudice ha invece respinto la domanda riconvenzionale con spese processuali di fr. 300.– e ripetibili a favore dell'attore di fr. 1'000.– messe a carico del convenuto.
M. Contro la decisione appena citata RE1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 maggio 2024, in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via principale, l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale e, in via subordinata, di rinviare gli atti al Pretore per una nuova decisione. Con decreto del 14 maggio 2024 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2024 il CO2 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10'000.–, con reclamo a questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice del convenuto il 25 marzo 2024 (cfr. tracciamento degli invii postali n. __.__.______.________ agli atti) durante le ferie giudiziarie (dal 24 marzo al 7 aprile 2024; art. 145 cpv. 1 lett. a CPC). Il termine d'impugnazione è così iniziato a decorrere l'8 aprile 2024 e sarebbe scaduto il 7 maggio 2024. Introdotto l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 148 II 126 consid. 5.2; DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato anzitutto che le tesi delle parti divergono sulla questione dell'applicazione della legge sui contributi di miglioria (LCM): per il CO2, la LCM non trova applicazione e il credito da lui fatto valere nei confronti del convenuto si fonda su accordi di diritto privato e di competenza del giudice civile, ciò che è già stato stabilito dalla decisione emessa il 2 settembre 2020 dal Consiglio di Stato, mentre secondo RE1 il CO2 avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dalla LCM e siccome l'accordo da lui sottoscritto non costituisce una convenzione [di diritto amministrativo] ai sensi dell'art. 14 LCM, la quale avrebbe richiesto per la sua validità l'approvazione del presidente del Tribunale delle espropriazioni, esso è nullo. Per il primo giudice, “come rilevato al riguardo dalla Sezione degli enti locali”, la frazione di B______ è posta fuori dalla zona edificabile ed è già dotata di accesso all'acqua potabile mediante l'allacciamento a sorgenti private per cui l'ampliamento dell'acquedotto “per la tratta Be______-B______, destinato a servire la frazione di B______, non avrebbe presentato alcun vantaggio particolare ai sensi della LCM, ostando dunque al prelievo dei contributi di miglioria” (TE sentenza inc. 30.2004.34 del 20 gennaio 2006). Nel caso concreto, – egli ha proseguito – non applicandosi la legge sui contributi di miglioria, il CO2 ha deciso per “una diversa modalità di investimento tramite accordi di finanziamento privati con gli interessati” e in effetti, nel messaggio municipale dell'8 novembre 2011 concernente la richiesta di credito (MMN n. 20/2011) è indicato che “Per le opere di posa della condotta dalla frazione di “Ba______” fino a B______ si provvederà al recupero dell’85% della spesa, mediante convenzioni private, accordi già sottoposti ai proprietari coinvolti”. Il convenuto – ha proseguito il Pretore – non ha dimostrato che, diversamente da quanto risulta sia dal parere della Sezione degli enti locali sia dalla citata giurisprudenza del Tribunale di espropriazione, la procedura di finanziamento della tratta Be______-B______ avrebbe dovuto essere retta dalla LCM e per di più, questa legge “non contempla la nullità di eventuali accordi privati sottoscritti dal Comune per il finanziamento di opere di interesse pubblico fuori dalla zona edificabile”. RE1 – ha continuato il primo giudice – a prescindere che in qualità di membro del Municipio e capo del Dicastero dell'AAP, era al corrente delle decisioni prese dal Municipio, già prima della delibera comunale, ha sottoscritto la dichiarazione di accettazione dell'assunzione dell'85% del costo dell'investimento fino a concorrenza di un massimo di fr. 33'000.–, poi ribadita il 25 maggio 2011, benché già al momento della ricezione della comunicazione del 9 dicembre 2015 del Municipio, avrebbe potuto constatare che la richiesta di pagamento non era stata preceduta da una procedura di prelievo secondo la LCM e il fatto che ha “atteso quasi tre anni prima di rimettere in discussione gli accordi presi e in parte da lui già assolti”, attesta che, contrariamente a quanto da lui asserito, “l'applicabilità della LCM non costituiva un elemento oggettivamente e soggettivamente essenziale del contratto ai sensi dell’art. 24 CO”. Ritenuto così che l'obiezione di nullità degli accordi sottoscritti sollevata dal convenuto era “infondata, se non temeraria e contraria al principio della buona fede”, nonché tardiva ai sensi dell'art. 31 CO, il Pretore ha accolto la pretesa di pagamento di fr. 6'399.55 oltre interessi dell'attore mentre ha respinto la domanda riconvenzionale.
4. Preliminarmente si rileva che nel suo reclamo RE1 riprende ampi stralci delle sue osservazioni del 28 aprile 2023 e rimanda “a tutto quanto sollevato in prima istanza”. Tale modo di procedere, come rilevato dal resistente nelle sue osservazioni del 17 giugno 2024, non è ammissibile. L'atto di reclamo deve, in effetti, contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321 cpv. 1 CPC) e il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2023.4 consid. 4 con rinvii). Pertanto il reclamo verrà esaminato unicamente nella misura (alquanto limitata) in cui rispetta i criteri previsti dalla legge.
5. Il reclamante, il quale ribadisce che quanto da lui sottoscritto il 15 ottobre 2011 (doc. G) non ha alcun valore perché non è stata seguita la procedura prevista dalla legge sui contributi di miglioria, la quale prevede che una convenzione sui contributi di miglioria ai sensi dell'art. 14 LCM per essere valida deve ottenere l'approvazione del presidente del Tribunale di espropriazione, adduce che il CO2 “ha improvvisamente cambiato rotta sostenendo che non era sua intenzione applicare la LCM (probabilmente perché si è reso conto dell'errore nella mancata approvazione degli accordi)”. Egli rimprovera il primo giudice per non avere esaminato “la questione centrale dell'approvazione degli accordi privati da parte del Presidente del Tribunale d'espropriazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 LCM”, nonostante questa necessità sia stata confermata sia dal parere del 29 luglio 2011 della Sezione degli enti locali sia dalla sentenza emessa il 5 ottobre 2020 dalla Camera di esecuzioni e fallimenti. Critica, inoltre, il Pretore per avere omesso di esaminare la sua competenza giurisdizionale, nonostante nelle osservazioni alla petizione egli abbia eccepito la sua incompetenza, facendo valere che “le vertenze che sorgono a proposito delle convenzioni ex art. 14 LCM sono di diritto pubblico, sulle quali deve pronunciarsi semmai il Tribunale d'espropriazione”.
a) Nel Cantone Ticino la legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 703.100) stabilisce che i Comuni sono tenuti a prelevare contributi siffatti per le opere che procurano vantaggi particolari (art. 1 cpv. 1 LCM). Danno luogo a contributo, segnatamente, le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 lett. a LCM). Per urbanizzazione generale s'intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade e accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCM). L'urbanizzazione particolare comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCM). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (art. 4 cpv. 1 lett. a LCM) rispettivamente quando la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione, sono migliorate in modo evidente (art. 4 cpv. 1 lett. b LCM). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM).
Nel contesto di impianti pubblici di urbanizzazione le condotte dell'acqua potabile sono installazioni indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di contributi di miglioria poiché creano le premesse per l'edificazione dei fondi (o le migliorano) e dunque conferiscono loro un vantaggio particolare (Ponti Broggini, Tributi pubblici e contributi di miglioria, Lugano 2021, pag. 47, n. 23). Secondo la giurisprudenza se un fondo situato in zona non edificabile è già rifornito d'acqua in modo confacente alla sua destinazione tramite di una sorgente privata, non esistendo peraltro alcuna norma che preveda un obbligo di allacciarsi alle condotte di approvvigionamento di acqua potabile, non è possibile riconoscere alcun vantaggio particolare per il fondo e quindi procedere con il prelievo dei contributi di miglioria (TE sentenza inc. 30.2004.34 del 20 gennaio 2006; cfr. anche Ponti Broggini, op. cit., pag. 48, n. 25).
Gli art. art. 11 segg. LCM prevedono una procedura d'imposizione, che consiste nell'elaborazione del prospetto dei contributi (art. 11) e nella pubblicazione dello stesso unitamente ai documenti giustificativi della spesa (art. 12), e delle vie di ricorso, anzitutto all’autorità che lo ha elaborato (art. 13 cpv. 1) e contro la decisione su reclamo al Tribunale di espropriazione (art. 13 cpv. 2). In casi speciali la procedura d'imposizione può essere sostituita da convenzioni sui contributi (art. 14 cpv. 1), che non possono però scostarsi dai principi fissati dalla legge (art. 14 cpv. 2 primo periodo). La validità delle convenzioni è subordinata all’approvazione del presidente del Tribunale d’espropriazione (art. 14 cpv. 2 secondo periodo). La possibilità di concludere una convenzione sui contributi di miglioria ai sensi dell'art. 14 LCM, ossia un contratto di diritto amministrativo, è volta a evitare la procedura d'imposizione secondo gli art. 11 e seguenti allorché è coinvolto un numero limitato di persone per interventi di poca importanza (Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a edizione, Cadenazzo 2002, n. 302 e 304).
b) Ciò posto, va anzitutto sgombrato il campo dalla censura del reclamante secondo cui il Pretore non avrebbe esaminato la sua competenza giurisdizionale. Il primo giudice ha verificato invero la propria competenza. In effetti, egli ha considerato che secondo il CO2 la dichiarazione di assunzione dei costi sottoscritta il 15 ottobre 2011 dal convenuto (doc. G), da lui confermata il 25 maggio 2016 (doc. L), costituisce un “riconoscimento di debito” e che la decisione del 2 settembre 2020 del Consiglio di Stato (doc. U) ha già confermato “che nel caso concreto non potrebbe trovare applicazione la LCM, trattandosi di accordi di natura esclusivamente privata e di competenza del giudice civile” mentre secondo il convenuto i documenti da lui sottoscritti su cui la controparte fonda la sua pretesa non costituiscono un accordo di diritto privato perché a suo dire “il CO2 avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dalla legge cantonale sui contributi di miglioria (LCM)”. Egli si è domandato quindi se l'ampliamento dell'acquedotto destinato a servire le abitazioni della frazione di B______ costituisse un'opera di interesse pubblico arrecante un vantaggio particolare ai sensi della LCM, giungendo alla conclusione, che per queste abitazioni, poste in zona non edificabile e già dotate di un accesso all'acqua potabile mediante sorgenti private, non era possibile riconoscere un vantaggio particolare ai sensi dell'art. 4 LCM e di conseguenza, non essendo dati i presupposti di applicazione della LCM, non era possibile prelevare contributi di miglioria. Pertanto, il Pretore ha accertato che, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, nel caso in esame il CO2 non doveva seguire la procedura di prelievo di contributi di miglioria prevista dalla LCM e che l'accordo di finanziamento dell'ampliamento dell'acquedotto sottoscritto dall'attore su cui il CO2 fonda la sua pretesa è retto esclusivamente dal diritto privato, ciò che comporta la competenza del giudice civile.
c) Quanto all'argomentazione del reclamante secondo cui l'intenzione del CO2 era quella di applicare la legge suoi contributi di miglioria e non quella di concludere un accordo, retto dal diritto privato, di partecipazione ai costi di ampliamento della rete di distribuzione dell'acqua potabile, non si disconosce che riguardo alla questione dell'applicabilità della menzionata legge anche ai proprietari delle abitazioni fuori zona edificabile, il Comune aveva dei dubbi, tant'è vero che ha chiesto, tramite il Municipio, alla Sezione degli enti locali se “i proprietari situati fuori dalla zona edificabile sono soggetti all'imposizione dei contributi di miglioria, oppure il Comune può/deve procedere con accordi privati?”. È vero anche che il CO2 non è stato un esempio di chiarezza riguardo all'applicabilità della legge sui contributi di miglioria giacché nella sua comunicazione del 9 dicembre 2015 ha intimato al convenuto e alla sua ex moglie il prelevamento di un “contributo di miglioria” di fr. 25'597.32 (doc. I) e ha chiesto loro di indicargli mediante un apposito formulario se desideravano “provvedere al pagamento del contributo di miglioria” mediante un versamento unico o dieci rate annuali (doc. L). Il CO2 ha inviato, inoltre, a RE1 diverse diffide di pagamento nelle quali ha sollecitato il pagamento di rate scadute di “contributi di miglioria” (doc. V) e nei precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti di RE1 ha indicato come causa del suo credito “contributi di miglioria” (doc. M e inc. 14.2020.46 richiamato).
d) Resta il fatto che dal messaggio municipale dell'8 novembre 2011 risulta che il finanziamento dell'ampliamento dell'acquedotto in località Be______-B______ (MM n. 20/2011) doveva avvenire per la tratta fino alla frazione di Be______ tramite il prelievo di contributi di miglioria mentre per quella fino alla frazione di B______ il finanziamento doveva invece essere garantito mediante “convenzioni private” (cfr. sopra consid. C). Non solo, il Consiglio di Stato ha peraltro stabilito nella sua decisione del 2 settembre 2020 che nel caso in esame la legge sui contributi di miglioria non si applica e gli accordi su cui il CO2 fonda il proprio credito sono retti esclusivamente dal diritto privato (doc. U). Considerato che il giudice civile è vincolato da una decisione passata in giudicato emessa dall'autorità amministrativa competente, a meno che tale decisione risulti assolutamente nulla (DTF 138 III 56 consid. 4.4.3; DTF 108 II 460 consid. 2; più di recente: sentenza 4A_85/2019 del 3 settembre 2019 consid. 3.2 in: SJ 2019 pag. 457; CCR, sentenza inc. 16.2022.3 del 23 maggio 2023 consid. 5b), il Pretore non avrebbe invero neppure dovuto riesaminare la questione dell'applicabilità della legge sui contributi di miglioria ma egli avrebbe dovuto limitarsi a verificare che la decisione amministrativa non fosse nulla. La nullità va peraltro ammessa solo eccezionalmente, quando la decisione amministrativa è intaccata da un vizio particolarmente grave, manifesto o perlomeno facilmente riconoscibile, e a condizione che non ne risulti compromessa seriamente la sicurezza del diritto. Sono motivi di nullità principalmente l'incompetenza funzionale e materiale dell'autorità nonché i gravi vizi procedurali (DTF 138 III 56 consid. 4.4.3 con rinvii; più di recente: sentenza 4A_85/2019 del 3 settembre 2019 consid. 3.2 in: SJ 2019 pag. 457). In concreto, – come si vedrà in appresso – dalle argomentazioni del reclamante non risulta che sussistano estremi del genere.
e) Il reclamante, anziché confrontarsi con i motivi che hanno portato il Consiglio di Stato e il Pretore a concludere per l'inapplicabilità della LCM, si limita a riaffermare che quanto da lui sottoscritto non costituisce una valida convenzione ai sensi dell'art. 14 LCM perché non vi è stata alcuna approvazione da parte del presidente del Tribunale di espropriazione e a dolersi del fatto che il Pretore non ha considerato che la Sezione degli enti locali e la Camera di esecuzione e fallimenti hanno confermato la necessità “dell'approvazione degli accordi privati da parte del Presidente del Tribunale d'espropriazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 LCM”, evidenziando che nel suo parere del 29 luglio 2011 (pag. 3) la Sezione degli enti locali ha indicato che “la procedura di imposizione potrebbe essere sostituita da convenzioni con i proprietari ai sensi dell'art. 14 LCM” e che nella sua decisione del 5 ottobre 2020 (pag. 7 e 8) la Camera di esecuzione e fallimenti ha accolto il suo reclamo e respinto l'istanza di rigetto definitivo presentata nei suoi confronti dal CO2 perché “i documenti fatti valere dall'istante come titoli di riconoscimento di debito non risultano approvati dal presidente del Tribunale d'espropriazione”.
Se non che, nel suo parere la Sezione degli enti locali, come rammentato dal Pretore, ha rilevato che “l'ampliamento per la tratta Be______-B______, destinato a servire la frazione di B______, posta fuori dalla zona edificabile e già servita da sorgenti private, non avrebbe presentato alcun vantaggio particolare ai sensi della LCM, ostando dunque al prelievo dei contributi di miglioria (TE inc. 30.2004.34)” (decisione, pag. 5). E la frase evidenziata dal reclamante secondo la quale “a procedura di imposizione potrebbe essere sostituita da convenzioni con i proprietari ai sensi dell'art. 14 LCM” è subordinata all'ipotesi in cui i proprietari delle abitazioni di B______ fossero stati ritenuti dei soggetti imponibili ai sensi della LCM, ciò che avrebbe però presupposto, sempre secondo la Sezione degli enti locali, che essi decidessero, benché già serviti d'acqua mediante sorgenti private, di allacciarsi alla futura rete di distribuzione dell'acqua potabile comunale o si obbligassero a farlo e che li si potesse quindi considerare beneficiari di un vantaggio particolare ai sensi della LCM (cfr. sopra consid. B).
Quanto alla decisione del 5 ottobre 2020 della Camera di esecuzione e fallimenti (inc. 14.2020.46) è vero che il primo giudice non l'ha menzionata nel suo giudizio. La procedura sommaria di rigetto definitivo (come quella di rigetto provvisorio) dell'opposizione ha tuttavia unicamente effetti di diritto esecutivo e non riveste forza di cosa giudicata (res iudicata) circa l'esistenza del credito (DTF 140 III 461 consid. 2.5; CCR sentenza inc. 16.2022.6 del 12 gennaio 2023 consid. 4b e sentenza della CEF 14.2022.63 del 23 settembre 2022 consid. 5.3).
f) Si aggiunga che il convenuto stesso ha evidenziato in prima sede di non essersi mai allacciato alla rete dell'acquedotto comunale perché l'acqua della sua sorgente è sufficiente (deposizione di RE1 del 10 gennaio 2024, pag. 2) e che egli, benché si lamenti del mancato rispetto la procedura di prelievo di contributi di miglioria prevista dalla LCM, ha comunque asserito che il fatto che non ha mai allacciato la sua proprietà alla rete dell'acqua potabile e non si è nemmeno impegnato a farlo “è estremamente rilevante”. Senza l'allacciamento egli non ottiene alcun vantaggio particolare ai sensi dell'art. 4 LCM, principio fondamentale e alla base della LCM (osservazioni alla petizione, pag. 4). Il reclamante ha dunque riconosciuto che per il suo fondo non sarebbe stato possibile attribuire alcun vantaggio particolare ai sensi della LCM e che, di conseguenza, il CO2 non avrebbe potuto assoggettarlo al prelievo di contributi di miglioria. In tali circostanze, per evitare di doversi accollare la totalità dell'investimento al CO2 non restava dunque che concludere delle convenzioni rette dal diritto privato.
6. Visto quanto precede il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 1'500.– sono poste a carico del reclamante che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. PA1, M______ SA, Lo______; – avv. PA2, M______ l______, L______.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.–, contro la presente decisione è ammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 74 e art. 113 LTF), entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF è ammissibile unicamente se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.