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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 05.05.2020 16.2020.22

May 5, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,110 words·~11 min·3

Summary

Responsabilità del proprietario - mancata presentazione delle osservazioni - conseguenze della preclusione

Full text

Incarto n. 16.2020.22

Lugano 5 maggio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 28 marzo 2020 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 26 febbraio 2020 dal Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa 2019/3 (responsabilità del proprietario) promossa nei suoi confronti con petizione del 20 settembre 2019 da    

 CO 1  (rappresentata da  RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   CO 1 è proprietaria della particella n. 3115 RFD di __________, coltivata a vigna, che confina con la particella n. 3175 appartenente a RE 1 e __________ C__________ in ragione di un mezzo ciascuno. Nel mese di ottobre del 2018, una folata di vento ha fatto volare una baracca posta sulla particella n. 3175 sul fondo di proprietà dei CO 1 causando la rottura di 9 pilastri in granito del vigneto (“carasc”). Per i lavori di riparazione, __________ B__________ ha emesso una fattura di fr. 3361.– a carico di RE 1. Tale fattura è rimasta impagata. 

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 20 settembre 2019 CO 1 si è rivolta al Giudice di pa­ce del circolo della Melezza per ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 3361.– oltre le spese della procedura di conciliazione, corrispondenti al danno da lei subìto. L'8 ottobre successivo, il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per formulare eventuali osser­va­zioni. Il convenuto, al quale il plico raccomandato contenente tale ordinanza è stato notificato tramite la Polizia comunale di __________ il 2 dicembre 2019, non ha reagito. Il 23 dicembre 2019 il Giudice di pace ha impartito al convenuto un ultimo termine di 15 giorni per presentare osservazioni. Una volta di più il convenuto non ha reagito. Il 22 gennaio 2020 il Giudice di pace ha citato le parti alle prima arringhe del 20 febbraio 2020. In tale occasione l'attrice, unica comparente, ha confermato la sua domanda. 

                                  C.   Statuendo con sentenza del 26 febbraio 2020 il Giudice di pace, in accoglimento della petizione, ha obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 3361.–. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 190.–, comprese quelle della procedura di conciliazione, sono state poste a carico del convenuto.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 28 marzo 2020 in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la de­cisione impugnata è pervenuta al convenuto il 28 febbraio 2020. Datato 28 marzo 2020 ma impostato il 30 marzo successivo (cfr. timbro sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo in virtù dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini (Covid-19).

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Per l'art. 326 cpv. 1 CPC con il reclamo non sono ammesse né l'allegazione di nuovi fatti né la pro­duzione di nuovi mezzi di prova, ovvero quelli non sottoposti al primo giudice.

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, preso atto dei fatti allegati dall'attrice e della documentazione fotografica “attestante chiaramente i danni provocati” da lei prodotta, così come del fat­to che il convenuto non aveva mai espresso “nessun parere sulla causa in oggetto, disinteressandosi completamente”, ha accolto la petizione. Il reclamante motiva innanzitutto la mancanza di osservazioni e l'assenza all'udienza di dibattimento rilevando di non averle giustificate poiché “le lettere raccomandate non mi sono state recapitate in tempo” o “sono state recapitate ma non potevo ritirarle per ripetuti problemi con i servizi postali (deviazione della corrispondenza a un indirizzo sbagliato, servizio corrispondenza online bloccato per mesi”. Egli rileva di essere riuscito a sbloccare il problema postale “in tempo per leggere la decisione e scrivere il reclamo”.

                                         Ora, dagli atti risulta che il plico raccomandato contenente l'assegnazione del primo termine per presentare le osservazioni alla pe­ti­zione è stato notificato al convenuto il 2 dicembre 2019 trami­te la Polizia comunale di __________ (act. 9). Tutte le altre notificazio­ni sono state invece notificate a __________ il 30 dicembre 2019 (ultimo termine per le osservazioni: act. 14), il 24 gennaio 2020 (convocazione alle prime arringhe: act. 19a) e il 28 febbraio 2020 (decisione: sopra consid. 1). Che ci possano essere stati disservizi postali è possibile ma nulla li rende verosimili. E quand'anche l'interessato avesse ricevuto le varie comunicazioni dopo la scadenza dei termini, gli incombeva di reagire a segnalare al pri­mo giudice i motivi dell'inosservanza e chiedere la restituzione del termine (art. 147 CPC). In realtà, nulla è stato intrapreso ragione per cui non avendo presentato osservazioni entro il termi­ne assegnato e non essendo comparso al dibattimento il convenuto si è precluso da sé la facoltà di difendersi. Non avendo il Giudice di pace citato le parti in applicazione dell'art. 245 cpv. 1 CPC (petizione non motivata) non occorreva citare le parti a una nuova udienza (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 20 ad art. 245). Sulle conseguenze della contumacia si tornerà in appresso.

                                   4.   Nel merito RE 1 espone la sua versione dei fatti rilevando che la baracca posta sul suo fondo da almeno tre anni non si era mai spostata, nemmeno con venti superiori a 90 km/h. L'evento del 29 ottobre 2018, per contro, è dovuto al passaggio della tempesta Vaia con raffiche di vento dai 100 ai 130 km/h. Si è trattato, per la zona di __________, di un vento tra i “più forti degli ultimi 50 anni” tant'è che a __________ è finanche stato divelto un palo della linea ferroviaria __________. Egli assevera di avere ancorato accuratamente la baracca per sopportare venti di forte intensità ma non per tempeste. Del resto, egli epiloga, anche le assicurazioni private usano la velocità del vento di 75 km/h per definire se si tratta di una tempesta e quindi se l'evento è assicurato. In definitiva, il reclamante non si ritiene responsabile dell'accaduto causato da una tempesta, donde la richiesta di respingere la petizione.

                                         Se non che, per tacere del fatto che in seconda sede l'adduzione di fatti nuovi è inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), così argomen­tando, il convenuto misconosce che in presenza di notificazioni regolari, la parte convenuta che non ha presentato le osservazioni alla petizione neppure entro il termine suppletorio, era preclusa. Ora, il concetto di preclusione secondo l'art. 223 cpv. 2 CPC, applicabile per analogia alla procedura semplificata, va messo in relazione con l'onere della parte convenuta di contestare i fatti allegati dalla parte attrice e il conseguente onere di quest'ultima di provarli. Nel processo retto dalla massima dispositiva il convenuto deve specificare nella riposta quali fatti allegati dall'attore riconosce o contesta (art. 222 cpv. 2 CPC). Siccome sono oggetto di prova soltanto i fatti rilevanti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC) – o quelli non controversi ma per i quali il giudice nutre notevoli dubbi (art. 153 cpv. 2 CPC) – in assenza di contestazioni l'attore è di principio liberato dall'obbligo di provare i fatti che ha allegato a fondamento della propria pretesa. Il convenuto che non presenta la risposta corre quindi il rischio che il giudice emani una decisione finale basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice. È questa la conseguenza concreta sancita dall'art. 223 cpv. 2 CPC per il caso in cui la parte convenuta non presenti la risposta nonostante l'assegnazione del termine suppletorio (sentenza del Tribunale federale 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.3; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2018.40 del 9 dicembre 2019 consid. 5). In tali circostanze, la conclusione per lo meno implicita del Giudice di pace, per il quale i fatti allegati dall'attrice erano rimasti incontestati e non necessitavano quindi di essere provati, resiste alla critica.

                                   5.   Ad ogni modo, per l'art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. Tale norma istituisce una responsabilità oggettiva semplice, la quale si fonda sulla sola difettosità dell'opera. Il proprietario risponde indipendentemente da una sua eventuale colpa e quindi anche per i casi fortuiti (sentenza del Tribunale federale 4A_38/2018 del 25 febbraio 2019 consid. 3). Per stabilire l'esistenza di un difetto occorre riferirsi allo scopo a cui è destinata l'opera: questa è difettosa se non offre una sicurezza sufficiente per l'uso a cui è destinata. Per opere si intendono tutti quegli oggetti creati artificialmente dall'uomo modificati e ordinati, fissati direttamente o indirettamente al suolo, come le costruzioni mobiliari (capanne, baracche, tettoie).

                                         In concreto, non è contestato che il danno subìto dall'attrice sia riconducibile allo disancoraggio della baracca posta sul fondo appartenente al convenuto. Quest'ultimo doveva tuttavia adotta­re le misure necessarie affinché l'esistenza e l'uso di tale manufatto non fosse pregiudizievole per terzi. E trattandosi di una costruzione mobiliare, essa doveva essere ancorata al suolo proprio per evitare che si spostasse, ciò che per altro il reclamante ammette essere stato eseguito. Premesso ciò, l'interessato invo­ca il carattere eccezionale delle folate ventose, ovvero attribuisce il sinistro a un fatto di forza maggiore, la quale può in effetti liberare il proprietario dalla propria responsabilità. Ora, pur dan­do atto che in quel periodo la depressione "Vaia” abbia innescato una tempesta di favonio che in Ticino ha comportato raffiche a basse quote di 80-110 km/h con punte a Lugano di 128 km/h e che per un meteorologo il fenomeno ha “pochi precedenti nella storia recente, almeno nel Luganese”, dall'esame di tutte le circostanze addotte dal reclamante non si può ritenere che per il proprietario tale fenomeno non fosse ragionevolmente prevedibile e nulla potesse oggettivamente fare per tentare di sormontare l'evento naturale. Intanto per lo stesso reclamante __________ è “un paese molto ventoso e le raffiche di vento sono frequenti” tant'è che la baracca aveva resistito a varie tempeste con venti anche superiori a 90 km/h. Inoltre, in mancanza di dati sulla situazione di quel Comune, non si può dire che il fenomeno sia stato straordinario, dai dati trasmessi dal reclamante risulta che le raffiche di vento a Locarno-Monti, posto a un'altitudine simile a quella di __________, hanno raggiunto la velocità massima di 76.3 km/h. Poco importa che in altre zone del Comune siano stati divelti pali della luce, ogni opera dovendo essere esaminata a sé. Del resto non consta che quel giorno altre baracche o simili siano volate a causa del vento. In tali circostanze, la conclusione del Giudice di pace, il quale implicitamente ha ammesso la difettosità dell'opera nel senso che il proprietario avrebbe dovuto adottare le necessarie misure di sicurezza affinché la costruzione non si muovesse dal terreno, resiste alla critica. Ne segue che il reclamo, infondato, deve pertanto essere respinto e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

                                   6.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità all'attrice, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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