Incarto n. 16.2020.13
Lugano 9 dicembre 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo (“ricorso”) del 26 febbraio 2020 presentato dalla
RE 1 (rappresentata da e , )
contro la decisione emessa il 25 gennaio 2020 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa 0002-2019-o (contratto di lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 7 dicembre 2018 da
CO 1 (rappresentato dal RA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Tra luglio 2017 e maggio 2018 il “RE 1 risorse umane” di __________, società di collocamento di personale fisso e temporaneo, ha messo a disposizione della società C__________ SA di __________, attiva in particolare nel settore delle pavimentazioni stradali, il proprio dipendente CO 1 quale “lavoratore edile” di classe C secondo la classificazione del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).
B. Il 25 settembre 2018 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per un tentativo di conciliazione volto a ottenere da “RE 1 Risorse Umane SA” il pagamento di fr. 1936.– più interessi al 5% dal 23 marzo 2018 corrispondenti a 121 indennità per il pranzo a fr. 16.– secondo l'art. 60 CNM. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti all'udienza di conciliazione del 21 novembre 2018, il Giudice di pace ha rilasciato il 23 novembre 2018 a CO 1 l'autorizzazione ad agire e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico dello Stato (inc. 0058-2018-t).
C. Con petizione del 7 dicembre 2018 CO 1 ha convenuto “RE 1 Risorse Umane” davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 13 febbraio 2019 la società “RE 1” ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 20 marzo 2019 le parti hanno confermato le rispettive posizioni e l'attore ha notificato prove. Il 17 aprile 2019 il Giudice di pace ha ordinato la congiunzione della causa per l'istruttoria con analoghe procedure promosse contro la convenuta da altri due suoi dipendenti (inc. 0001-2019-o e inc. 0009-2019-o). Con disposizione ordinatoria processuale del 3 gennaio 2020 il Giudice di pace supplente ha respinto le prove richieste dall'attore.
D. Statuendo con decisione del 25 gennaio 2020 il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto la petizione nel senso che la convenuta è stata obbligata a versare all'attore fr. 1936.– più interessi dal 29 maggio 2018. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico dello Stato.
E. Contro la decisione appena citata la società “RE 1” è insorta a questa Camera con un reclamo (“ricorso”) del 26 febbraio 2020 in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 26 marzo 2020 CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Preliminarmente occorre chiarire la designazione della convenuta nel procedimento. L'attore, in effetti, nell'istanza di conciliazione ha indicato “RE 1 Risorse Umane SA” (__________) quale parte convenuta, denominazione poi ripresa nell'autorizzazione ad agire. La petizione è poi stata poi introdotta nei confronti di “RE 1 Risorse Umane, __________ __________” e la decisione impugnata menziona tale parte. Se non che tali designazioni non corrispondono a nessuna società iscritta nel registro di commercio, nel quale invece figura una società “RE 1” con sede in __________ a __________. Ora quest'ultima denominazione oltre a essere riportata, ancorché in caratteri minuscoli rispetto alla dicitura “RE 1 Risorse Umane”, sul contratto di lavoro e sui vari conteggi di salario agli atti (doc. A), è quella con cui la convenuta si è palesata nei suoi allegati di prima e di seconda sede. In tali circostanze, è pacifico che la parte convenuta fosse la società "RE 1" con sede a __________.
Il problema è che tale società è una succursale della “RE 1” con sede principale a __________. Una succursale, tuttavia, sebbene disponga di una certa autonomia, continua giuridicamente a essere parte integrante della società da cui dipende ed è così priva di esistenza giuridica e di capacità di essere parte, salvo che essa non stia in giudizio in virtù di un potere di rappresentanza speciale conferitole dalla società principale (CCR, sentenza inc. 16.2019.33/16.2019.39 del 3 settembre 2020 consid. 2). Nella fattispecie quindi, solo la sede principale della citata società ha la capacità processuale. Conformemente alla giurisprudenza, la correzione della designazione delle parti è possibile nei casi in cui è escluso un qualsivoglia rischio di confusione (CCR, sentenza inc. 16.2019.33/16.2019.39 del 3 settembre 2020 consid. 2; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_458/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2.2.). Premesso ciò, in concreto, molti elementi indicano chiaramente il legame tra le due entità ed escludono un qualsiasi rischio di confusione, in particolare la denominazione specifica della succursale, simile a quella della società principale, e l'estratto del registro di commercio, che esplicita il legame con quest'ultima. È pertanto possibile (e necessario) procedere alla rettifica della designazione della parte reclamante nel rubrum di questa decisione.
2. Il ricorso è firmato apparentemente dal solo V__________ __________. Se non che, egli dispone unicamente di un diritto di firma collettiva a due con un membro della direzione solo per la succursale. L'atto processuale andava pertanto compiuto con un altro rappresentante iscritto nel registro di commercio. In concreto andrebbe pertanto esaminato se l'atto possa essere sanato (art. 132 cpv. 1 CPC), o, trattandosi di una scelta deliberata, se l'atto non vada dichiarato irricevibile. Visto l'esito del reclamo, il quesito può rimanere indeciso.
3. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dal-la notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto lunedì 27 gennaio 2020. Introdotto il 26 febbraio 2020, il reclamo è pertanto tempestivo.
4. Al reclamo, la RE 1 allega, oltre a documenti già presenti nel fascicolo processuale trasmesso a questa Camera dal giudice di pace supplente, la cartella mensile di lavoro utilizzata dalla C__________ SA e un riassunto redatto dal sindacato Unia delle principali condizioni di lavori in ambito di pavimentazioni stradali valide nel Canton Ticino dal 1° gennaio 2016. Questi documenti, tuttavia, presentati per la prima volta in questa sede e non davanti al primo giudice, sono nuovi e pertanto inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC).
5. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
6. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente, richiamata una decisione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, del 27 giugno 2016 (inc. SE.2015.85), ha considerato che nella fattispecie entrano “potenzialmente” in gioco tre Convenzioni collettive di lavoro: il Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM), il Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali valevole per il Cantone Ticino (CCL pavimentazioni stradali) e il Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (CCLPP). Per il primo giudice, considerato che il CCL pavimentazioni stradali completa le disposizioni del CNM e ne costituisce parte integrante, “è palese che si applichi il CNM e che al suo art. 60 prevede un'indennità giornaliera di fr. 16.– per pasto, tanto più che il CNM è d'obbligatorietà generale mentre il CCL pavimentazioni stradali non lo è”. Ciò posto, egli ha accolto la petizione, salvo far decorrere gli interessi dal 29 maggio 2018, data dell'ultimo conteggio.
7. Secondo la reclamante, l'art. 60 cpv. 2 seconda frase CNM prevede che i contratti collettivi di lavoro locali “possono concordare o emanare disposizioni supplementari che disciplinino fra l'altro i dettagli del diritto alla prestazione” e siccome l'art. 23.3 del CCL pavimentazioni stradali, che a suo avviso costituisce un contratto di lavoro locale in virtù dell'art. 10 CNM, “definisce le indennità di trasferta e stabilisce che vengano riconosciuti mediante un raggio chilometrico”, le aziende ticinesi attive nel settore della pavimentazione stradale “per le indennità per il pranzo fanno riferimento al raggio chilometrico come previsto dal CCL Pavimentazione Ticino”. Essa evidenzia altresì che nei suoi rapporti di lavoro ha previsto un apposito spazio con la dicitura “luogo di lavoro” che permette ai suoi collaboratori di inserire questa informazione necessaria per stabilire l'eventuale diritto a indennità per il pranzo. A suo dire, poi, tutte le persone impegnate nel settore della pavimentazione sono a conoscenza del diritto all'indennità pranzo “a seconda della distanza chilometrica”. Soggiunge altresì che anche il CCL per l'edilizia principale del Cantone Ticino prevede, per le aziende che vi sono sottoposte, un'indennità per il pranzo diversa rispetto a quella stabilita dal Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale.
8. Nella fattispecie, è indubbio che la reclamante è un'azienda prestatrice di personale sopposta alla Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11) e al CCLPP. Conformemente all'art. 20 LC e all'art. 27 CCLPP, essa era quindi tenuta a riconoscere al proprio dipendente CO 1, prestato alla C__________ SA, azienda attiva nel settore delle pavimentazioni stradali, le indennità per i pasti previste da disposizioni d'obbligatorietà generale di un contratto collettivo di lavoro cui l'impresa acquisitrice era sottoposta, segnatamente dal Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).
a) L'art. 60 cpv. 2 prima frase CNM (edizione 2016-2018), norma su cui l'attore fonda la sua pretesa, dispone che “l'impresa, secondo possibilità, mette a disposizione un pasto sufficiente al posto di corrispondere un'indennità in denaro. In mancanza di questa possibilità da parte dell'azienda, o se il lavoratore non può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un'indennità di almeno fr. 15.– (dal 1° gennaio 2017: fr. 16.–)”. Alle parti contraenti di un CCL locale, per l'art. 60 cpv. 2 seconda frase CNM è data la possibilità di “concordare un importo superiore ed emanare disposizioni supplementari che disciplinino fra l'altro i dettagli del diritto alla prestazione”.
b) Secondo la reclamante, come si è detto, su rinvio dell'art. 60 cpv. 2 seconda frase CNM le indennità per il pranzo sono disciplinate dal CCL pavimentazioni stradali e segnatamente dall'art. 23.3 CCL, il cui tenore è il seguente:
“Indennità di trasferta
Intere:
a) Il lavoratore che non può rincasare alla sera ha diritto al vitto e all'alloggio convenienti, nonché alle spese di viaggio settimanale di andata e ritorno dalla località di lavoro alla sede della ditta;
b) In cantieri aperti per almeno 3 mesi, questa indennità, limitatamente ai dipendenti non domiciliati e non conviventi con i familiari, è sostituita dal solo alloggio conveniente con la possibilità di cucinare in proprio.
Parziali:
km (tratta semplice di percorso stradale) 0 – 10 10 – 25 25 – 50 oltre 50
Indennità giornaliere (fr.) 0.– 14.– 20.– 30.–”
c) Che il CCL pavimentazioni stradali, unicità ticinese, sia applicabile alla C__________ SA è indubbio e conseguentemente è possibile che nel settore della pavimentazione stradale l'indennità pranzo sia calcolata in funzione del raggio chilometrico come indicato all'art. 23.3 del CCL. Più problematica appare per contro la sua applicabilità alla convenuta quantunque la convenzione lo preveda anche per le ditte di collocamento di personale (art. 3 cpv. 2). Ora che una ditta di collocamento possa far capo volontariamente a tale CCL è possibile. Sta di fatto che contrariamente al CNM tale convenzione non è stata dichiarata di obbligatorietà generale e non figura nell'elenco dell'Appendice 1 del CCLPP. In caso di controversie torna applicabile il CNM dichiarato di obbligatorietà generale. Che lavoratori assunti direttamente da ditte di pavimentazioni siano retribuiti come pretende la reclamante, ciò che potrebbe costituire una disparità di trattamento, non costituisce ad ogni modo motivo per ammettere l'applicabilità della disposizione del CCL pavimentazioni stradali anche a quelli interinali, trattandosi di fattispecie diverse. E altrettanto vale per quanto riguarda il fatto che il CCL per l'edilizia principale del Cantone Ticino contempli una norma specifica sull'indennità per il pranzo “a completa tacitazione di quanto previsto dall'art. 60 del CNM” (art. 25 cpv. 1). In circostanze siffatte il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.
9. La procedura nelle controversie fondate sul diritto del lavoro, così come quelle sulla legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente, un'equa indennità per ripetibili, quantunque sia rappresentato da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. anche DTF 142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio a DTF 117 Ia 295; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2018.39 del 28 novembre 2019 consid. 7). L'ammontare della stessa tiene conto che il memoriale presentato dal rappresentante è identico per le tre cause congiunte.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 100.–.
3. Notificazione a:
– , – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.