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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.10.2020 16.2019.67

October 15, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,902 words·~10 min·5

Summary

Azione di disconoscimento del debito - contratto di mandato - nullità di una clausola contrattuale che prevede una penale in caso di rescissione anticipata del mandato - indennità in caso di revoca intempestiva del mandato

Full text

Incarto n. 16.2019.67

Lugano 15 ottobre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 21 novembre 2019 presentato dalla

RE 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 16 ottobre 2019 dal Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 2, nella causa SE.2015.461 (disconoscimento del debito) promossa nei suoi confronti con petizione del 17 dicembre 2015 da  

 CO 1  (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 2 giugno 2014 CO 1, titolare della ditta individuale S__________ __________, in qualità di mandante, e la società RE 1, in qualità di mandataria, hanno sottoscritto un contratto di mandato avente per oggetto “l'assistenza e la gestione” della società F__________ SA. Il contratto prevedeva la seguente clausola (12.1 ultimo capoverso):

                                         “In caso di disdet­ta anticipata rispetto al termine minimo dell'anno alla società oggetto di gestione verrà applicata una penale di rescissione anticipata pari a fr. 5000.– + IVA”.

                                         Il 22 settembre 2014 CO 1 ha revocato il mandato con effetto immediato e il 30 settembre seguente la RE 1 gli ha chiesto il pagamento della sopraccitata penale.

                                  B.   Preso atto del mancato pagamento, il 20 agosto 2015 la RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________75 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 5400.– oltre interessi al 5% dal 14 agosto 2015 indicando quale motivo del credito “mancato pagamento penale contratto del 02.06.2014 e conseguente fattura n. 083/2015. Concerne: S__________ __________, __________”, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Adito il 25 agosto 2018 dalla RE 1, con decisione del 23 novembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico di CO 1, tenuto a rifondere all'istante fr. 250.– per ripetibili (inc. SO.2015.3684).

                                  C.   Con petizione del 17 dicembre 2015 CO 1 si è rivolto Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il discono­scimento del menzionato debito. Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2016 la RE 1 ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 2 febbraio 2016, le parti hanno replicato e duplicato confermando la loro posizioni. Alle arringhe finali le par­ti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 17 giu­gno e del 4 luglio 2016 in cui hanno man­tenuto i loro punti di vista.

                                  D.   Statuendo con decisione del 16 ottobre 2019 il Pretore ha accol­to la petizione, accertando l'inesistenza del debito di fr. 5400.– oltre interessi dell'attore nei confronti della convenuta di cui al precetto esecutivo n. __________75 dell'Ufficio di esecuzione di Luga­no e confermando l'opposizione interposta dall'attore al medesi­mo PE. Le spese processuali di fr. 400.– sono sta­te poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 800.– per ripetibili.  

                                  E.   Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 novembre 2019 in cui chiede, pre­via concessione dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato. Con decreto del 28 novembre 2019 il presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 16 gennaio 2020 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a questa Camera entro trenta giorni dal­la notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 22 ottobre 2019. Presentato il 21 novembre 2019, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

                                   2.   Al reclamo la RE 1 allega una sua parcella inviata il 28 ottobre 2014 alla F__________ __________ SA. Il documento, mai sottoposto al primo giudice, è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuovi mezzi di prova.

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   4.   Nella decisione impugnata il Pretore ha rammentato anzitutto che nell'azione di disconoscimento del debito retta dall'art. 83 cpv. 2 LEF spetta di principio al creditore, anche se convenuto, dimostrare il fondamento del proprio credito, giacché l'inversione dei ruoli processuali non comporta anche il sovvertimento dell'onere della prova a danno del debitore/attore. Premesso ciò, egli ha accertato che le parti avevano sottoscritto un contratto di man­dato e che il loro litigio verte sulla validità della clausola 12.1 4° capoverso del contratto che prevede il pagamento di una penale in caso di rescissione anticipata dello stesso. Ricordato che per l'art. 404 cpv. 1 CO il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti e che secondo la giurisprudenza il diritto di porre fine al contratto ha carattere imperativo, il primo giudice ha ritenuto nulla la citata clausola penale sulla quale la convenuta fonda la pretesa di fr. 5400.– poiché essa è “chiaramente destinata a rendere più difficile e a scoraggiare il mandan­te dal revocare il mandato”. Tuttavia, egli ha soggiunto, la prete­sa litigiosa potrebbe legittimarsi alla luce delle conseguenze relative alla revoca intempestiva del mandato in applicazione dell'art. 404 cpv. 2 CO. Per il primo giudice, anche se la revoca del mandato è avvenuta in tempo inopportuno, ciò non è di alcun ausilio per la mandataria, giacché “dagli atti di causa non risulta alcun indizio, né tanto meno alcuna prova, in merito a un qualsivoglia danno che avrebbe subìto la convenuta a motivo della revoca intempestiva del mandato; al riguardo essa non ha fornito la prova che le incombeva ex art. 8 CC”. Ciò posto, il Pretore ha accolto la petizione.

                                   5.   La reclamante, che non censura la nullità della clausola penale pattuita con l'attore, contesta di non avere provato il danno subìto a seguito della revoca intempestiva del mandato, come rimproveratole dal Pretore. A suo parere, il danno è riconducibile alla sottoscrizione di un contratto con il cliente finale (la F__________ __________ SA) con delle condizioni contrattuali meno vantaggiose di quelle iniziali, ovvero “applicato una tariffa di fr. 500.– contro i fr. 900.– originari pattuiti con lo s__________ __________”. Il danno corrisponde pertanto alla “perdita mensile di fr. 400.– dal mese di ottobre 2014 al mese di novembre 2015, mese in cui è avvenuto il fallimento della F__________ __________ SA per un totale di fr. 5600.–”.

                                         Per l'art. 404 cpv. 1 CO il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva (cpv. 2). Per giurisprudenza, quest'ultima nor­ma dà diritto al mandatario di esigere il risarcimento delle spese inutilmente assunte in vista dell'esecuzione del contratto (“interesse negativo”) ma non gli permette di ottenere il guadagno che la continuazione del mandato gli avrebbe procurato (“interesse positivo”; sentenza del Tribunale federale 4A_196/2020 del 16 luglio 2020 consid. 6.1 con rinvii).

                                         Detto altrimenti, il danno risarcibile in applicazione dell'art. 404 cpv. 2 CO sarebbe corrisposto alle spese ragionevolmente sostenute per l'esecuzione del mandato, che avevano perso la loro utilità a motivo della fine del contratto, come pure alle perdite subìte per avere rinunciato all'assunzione di altri mandati perché a quel tempo era ancora in essere il contratto poi revocato intempestivamente, ma non il guadagno che il mandante avrebbe conseguito con continuazione del mandato. E nella fattispecie la differenza di retribuzione prevista dai due contratti corrisponde appunto all'interesse positivo che non è però risarcibile in virtù dell'art. 404 cpv. 2 CO. Sotto questo profilo la conclusione del Pretore sfugge alla critica.

                                   6.   La reclamante adduce, inoltre, di avere “documentato l'origine della pretesa litigiosa, producendo il riconoscimento di debito.” A suo avviso, il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa. Per contro, egli epiloga, l'escusso non ha provato l'inesistenza o l'inesigibilità del debito contestato.

                                         Se non che, così argomentando, essa dimentica tuttavia che il giudice del rigetto dell'esecuzione ha ritenuto bensì il contratto di mandato contenente la contestata clausola penale un valido riconoscimento di debito ma non si è pronunciato sulla pretesa nullità della clausola penale sollevata dalla RE 1, ritenendola un'eccezione di merito che andava esaminata dal giudice ordinario (decisione del 23 novembre 2015, pag. 2). E quest'ultimo ha accertato la nullità della clausola penale, ciò che la reclamante in questa sede nemmeno contesta. Al proposito il reclamo è destituito di fondamento.

                                   7.   Per il resto, la reclamante non formula alcu­na critica al giudizio impugnato, non pretendendo segnatamente che il primo giudice avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avreb­be applicato in modo errato il diritto. Se ne conclude che il recla­mo vede la sua sorte segnata.

                                   8.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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