Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 30.11.2020 16.2019.62

November 30, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,531 words·~8 min·4

Summary

Irricevibilità di un reclamo presentato contro un verbale d'udienza di conciliazione e contro un'autorizzazione ad agire

Full text

Incarto n. 16.2019.62

Lugano 30 novembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sui reclami 2 e 5 novembre 2019 presentati da

 RE 1  e  RE 2   

contro il verbale del 26 settembre 2019 e l'autorizzazione ad agire rilasciata il 15 ottobre 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 23/B/19-Co (contestazione di delibere assembleari) da loro promossa con istanza 3 maggio 2019 nei confronti della  

CO 1 ,  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla particella n. 345 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“Residenza __________”) composta di 14 appartamenti (unità da n. __________9 a n. __________2). RE 1 con la moglie RE 2 sono comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. __________0 (per 53.81/1000). Amministratore della proprietà per piani è la CO 1 di __________. All'assemblea generale ordinaria del 4 aprile 2019 i comproprietari hanno approvato a maggioranza, tra l'altro, i conti 2018 e la relativa ripartizione tra condomini (oggetto n. 3), hanno riconfermato il mandato all'amministratore (oggetto n. 4), hanno autorizzato i singoli comproprietari di procedere all'esclusione dei coniugi RE 1 dalla comunione dei comproprietari (oggetto n. 5), hanno autorizzato l'amministrazione a incaricare l'avv. R__________ __________ di promuovere un'azione giudiziaria per ottenere l'acces­so al posto auto assegnato ai coniugi RE 1 per adeguare il sistema antincendio e ad affidare a una determinata ditta tale intervento (oggetto n. 7) e hanno incaricato una nuova ditta di pulizia (oggetto n. 8).

                                  B.   Il 3 maggio 2018 (recte: 2019) RE 1 e RE 2 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un tentativo di conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a “procedere a un'attenta valutazione delle controversie presentate per assegnare gli importi dubitevoli e validare la richiesta di destituzione dell'amministrazione”. All'udienza di conciliazione del 26 settembre 2019 il Giudice di pace ha preso atto dell'assenza della convenuta e ha dichiarato decaduta la conciliazione. RE 1, unico comparente, ha consegnato al Giudice di pace “delle osservazioni atte alla futura decisione”. In calce al verbale d'udienza il Giudice di pace ha indicato “che emetterà la decisione nei termini stabiliti dalla legge”. Il 15 ottobre 2020 il Giudice di pace ha rilasciato l'autorizzazione ad agire agli istanti, ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 70.– (inc. 23/B/19/Co).

                                  C.   Il 2 novembre 2019 RE 1 e RE 2 hanno ricorso a questa Camera contro il verbale del 26 settembre 2020. Il 5 novembre successivo essi hanno poi contestato l'autorizzazione ad agire del 15 ottobre 2020. Gli atti non sono stati notificati per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   L'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza in virtù dell'art. 394 CC in favore di RE 1, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza del Tribunale federale 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6). Con sentenze del 15 luglio 2020 (inc. 9.2019.172 e 9.2019.213), il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore di RE 1 l'avv. P__________ __________. In concreto, ci si può esimere dall'interpellare il curatore, il reclamo, come si vedrà in seguito, sfugge a un esame di merito.

                                   2.   Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti in violazione delle esigenze poste dall'art. 130 cpv. 1 seconda frase CPC. Non occorre tuttavia assegnar loro un termine per sanare il vizio constatato (art. 132 cpv. 1 CPC), dato che il reclamo è in ogni modo inammissibile.

                                   3.   Da quanto è possibile capire dal loro rimedio, RE 1 e RE 2 chiedono anzitutto di conoscere la composizione della Corte giudicante e invitano il presidente della Camera civile dei reclami ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

                                         Come ormai sanno gli interessati, per costante giurisprudenza, salvo circostanze specifiche, le Camere civili del Tribunale d'appello non fanno precedere le loro decisioni da una comunicazione circa la composizione ordinaria della Corte giudicante. Le parti, in effetti, devono prendere in linea di conto che l'autorità giudiziaria deciderà nella sua composizione ordinaria. Questo vale non solo per le parti patrocinate da un avvocato, ma anche per quelle non rappresentate (cosiddetti laici). La composizione della Camera civile dei reclami, per altro nota ai ricorrenti, è reperibile nel sito internet del Cantone Ticino. Come ripetutamente spiegato, poi, la domanda di “astensione” del presidente della Camera civile dei reclami è inammissibile poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CPC. Come è loro noto, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione. In tali circostanze, la domanda di astensione e il reclamo possono essere giudicati dal presidente di questa Camera.

                                   4.   Dal loro memoriale del 2 novembre 2019 RE 1 e RE 2 parrebbero aggravarsi contro il verbale dell'udienza di conciliazione del 26 settembre 2019. Tale atto, tuttavia, non configura una decisione impugnabile, il Giudice di pace avendo unicamente preannunciato l'emanazione di una decisione. Nella misura in cui essi lamentano un diniego di giustizia perché il Giudice di pace non avrebbe deciso nel merito la controversia, la doglianza non può essere condivisa. Dal verbale d'udienza del 26 settembre 2019 RE 1 ha consegnato al Giudice di pace “delle osservazioni atte alla futura decisione” mentre in calce al verbale d'udienza il Giudice di pace ha indicato “che emetterà la decisione nei termini stabiliti dalla legge”. Quale decisione egli avrebbe emesso non è chiaro. Ammesso che la presentazione del memoriale potesse configurare una richiesta di decidere la controversia nel senso dell'art. 212 cpv. 1 CPC, l'autorità di conciliazione non è vincolata dalla richiesta dell'istante e a lei sola incombe di valutare se il caso si presta a una decisione. Essa può finanche rinunciare alla sua competen­za decisionale secondo l'art. 212 cpv. 1 CPC quantunque abbia formalmente aperto una procedura decisionale e lasciato perorare le parti in questo ambito (DTF 142 III 638; CCR inc. 16.2018.66 del 13 gennaio 2020 consid. 5a). Ne segue che non si riscontrano, nel caso in esame, estremi per un diniego di giustizia.

                                   5.   Quanto al reclamo del 5 novembre 2020 ai reclamanti è noto che, per costante giurisprudenza, l'autorizzazione ad agire non costituisce una decisione suscettiva di appello o reclamo (CCR inc. 16.2018.35 del 2 agosto 2018 con rinvio a DTF 140 III 229 consid. 2.1). Nella misura in cui essi parrebbero contestare l'autorizzazione ad agire rilasciata il 15 ottobre 2020 dal Giudice di pace, il reclamo si rivela d'acchito irricevibile. Quanto al fatto che il primo giudice non ha punito la convenuta per non essersi presentata all'udienza di conciliazione, la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che una multa disciplinare può sanzionare soltanto eccezionalmente la contumacia all'udienza di conciliazione (DTF 141 III 265). Ciò è il caso se la mancata comparizione perturba lo svolgimento della procedura, in caso di malafede o di comportamento temerario e che la parte sia stata minacciata di tale sanzione (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 4 ad art. 206). Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che la legittimazione degli istanti a contestare la mancata adozione di un provvedimento del genere appare dubbia, estremi per una sanzione non si ravvisano, tanto meno ove si pensi che la convenuta aveva annunciato la sua assenza. Ne segue in ultima analisi che il reclamo vede la sua sorte segnata e può deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

                                   6.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza, ma conviene tuttavia soprassedere a ogni prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale. Non si pone problemi di indennità alla convenuta, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dei reclamanti.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2019.62 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 30.11.2020 16.2019.62 — Swissrulings