Incarto n. 16.2019.48
Lugano 6 ottobre 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Stefani e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 21 agosto 2019 presentato da
RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 21 giugno 2019 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia nella causa SE.2016.7 (indebito arricchimento) da lui promossa con petizione del 21 dicembre 2016 nei confronti della
CO 1 (rappresentata dall'avv. RA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Verso la fine del 2014 RE 1, intenzionato a ristrutturare l'edificio situato sulle particelle n. 536, 537, 538 e 540 RFD __________, di sua proprietà, ha incaricato lo studio CO 1 di allestire un progetto e ottenere la licenza edilizia. Presentata la domanda di costruzione, la CO 1 ha emesso, il 1° luglio 2015, una fattura di fr. 4540.– (IVA inclusa) per il “rilievo edificio” e una di fr. 446.– (IVA inclusa) per le “spese progetto e domanda di costruzione”, entrambe pagate dal cliente. Lo stesso giorno lo studio d'architettura ha emesso una terza fattura di complessivi fr. 14 880.– (IVA inclusa) per “progetto e pubblicazione domanda di costruzione ordinaria”, calcolata sulla base della norma SIA 102 e una tariffa oraria di fr. 135.–, così composta:
Progetto di massima
fr. 4763.–
Progetto definitivo
fr. 8845.–
Procedura di autorizzazione
fr. 1701.–
Sconto speciale 10% di fr. 15309.–
- fr. 1531.–
Totale lavoro
fr. 13778.–
IVA 8% di fr. 3269.–
fr. 1102.–
Totale fattura (IVA inclusa)
fr. 14880.–
Il 12 gennaio 2016 il Comune di __________ ha rilasciato la licenza edilizia, ma non consta che i lavori siano iniziati. Sollecitato invano il pagamento delle proprie prestazioni, il 30 aprile 2016 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________1 dell'Ufficio di esecuzione di Cevio per l'incasso di fr. 14 880.– più interessi al 5% dal 1° agosto 2015 indicando quale motivo del credito “fattura onorario progetto domanda di costruzione del 1° luglio 2015”, al quale l'escusso non ha interposto opposizione. Dopo l'emissione di un avviso di pignoramento, il 19 agosto 2016 RE 1 ha versato all'Ufficio di esecuzioni di Cevio fr. 15 855.35 a saldo dell'esecuzione.
B. Il 28 settembre 2016 RE 1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Vallemaggia per un tentativo di conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a ottenere “la ripetizione dell'indebito di cui all'esecuzione n. __________1 UE di Cevio, determinato previo perizia, oltre interessi al 5% dal 19 agosto 2016”. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 16 novembre 2016 l'autorizzazione ad agire all'istante e ha posto a suo carico le spese processuali di fr. 800.– (inc. CM.2016.14).
C. Con petizione del 21 dicembre 2016 RE 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Vallemaggia chiedendo di condannare la CO 1 a versargli “l'importo che risulterà dalla differenza fra quanto pagato in totale (fr. 19 866.–) dedotto l'onorario di architetto determinato previa perizia durante l'istruttoria di causa” e si è riservato “il diritto di modificare tale importo in corso di causa in ragione delle emergenze istruttorie”. Nelle sue osservazioni del 22 febbraio 2017 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe dell'11 luglio 2017 le parti hanno confermato le rispettive posizioni e hanno offerto prove. L'istruttoria, durante la quale l'arch. __________ B__________ ha rilasciato una perizia sulla necessità delle prestazioni eseguite dalla convenuta e sull'ammontare della retribuzione dell'architetto, è terminata il 13 febbraio 2019. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28 marzo 2019 l'attore ha precisato in fr. 7910.40. la richiesta di pagamento nei confronti della convenuta. Nel proprio allegato del 15 aprile 2019 quest'ultima ha ribadito il suo punto di vista.
D. Statuendo con decisione del 21 giugno 2019 il Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali di complessivi fr. 10 287.65 (comprese spese peritali di fr. 8700.–) sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 agosto 2019 chiedendo di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso di accogliere la petizione per fr. 7910.40. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2019 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore il 24 giugno 2019 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2019 incluso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto domenica 25 agosto 2019, salvo prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 21 agosto 2019 (cfr. timbro sulla busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato, sulla scorta delle risultanze peritali, che la convenuta non è andata “oltre a quanto gli incombeva effettuare per ottenere una licenza edilizia” e che per l'esperto l'onorario congruo della convenuta ammontava a fr. 17 389.– (fr. 15 688.– di onorario, fr. 446.– di spese e fr. 1255.– di IVA) calcolato sulla base di un dispendio orario di circa 148 ore (38 ore per la fase di rilievo, 45 ore per quella dei progetti di massima e 65 ore per quella del progetto definitivo e della procedura di autorizzazione) alla tariffa oraria media di fr. 106.– basata sulle raccomandazioni emanate della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione. Egli ha poi ritenuto che le parti avevano concluso un contratto di mandato e che, non avendo pattuito un onorario per le prestazioni eseguite, la congruità della fattura andava stabilita sulla base del lavoro svolto dal mandatario, o meglio in base “agli usi e costumi correnti validi nel settore, proprio come effettuato dal perito giudiziario nel suo referto”. A suo parere, egli ha epilogato “poco importa dunque se il perito ha quantificato l'onorario orario con un importo inferiore rispetto a quello preteso dalla società convenuta, ritenuto che comunque l'esperto ha anche indicato che per adempiere alle condizioni di mandato, l'architetto S__________ avrebbe dovuto impiegare almeno 148 ore e che, con l'onorario orario stabilito dalla normativa valida nel settore, l'importo fatturato risulta essere coperto, senza che sia dunque nemmeno necessario decidere se debba o meno essere applicata la norma SIA, siccome prevede un importo maggiore”. Onde, in definitiva, la reiezione della petizione.
4. Per la convenuta, il Pretore avrebbe dovuto d'acchito respingere la petizione già per il fatto che l'attore, venendo meno al suo obbligo di sostanziare le allegazioni, ha omesso di precisare quale sarebbe l'indebito versatole né ha quantificato la richiesta di giudizio lasciando che fosse il perito a definirla. L'argomentazione non può essere seguita. Con la petizione, l'attore ha sostenuto di non avere discusso l'onorario con la convenuta di modo che, a suo avviso, la mercede non doveva essere determinata in base alla norma SIA 102 ma secondo il valore del lavoro e le spese (art. 374 CO). Richiamato l'art. 86 LEF, che consente all'escusso di ripetere in giudizio la somma sborsata per omessa opposizione provando unicamente l'inesistenza del debito, egli ha chiesto la restituzione della differenza fra quanto pagato (fr. 19 866.–) e l'onorario spettante alla convenuta per i soli lavori pattuiti, calcolato secondo il valore del lavoro e le spese, indicando a tal fine l'importo di fr. 12 000.– come valore litigioso provvisorio con la precisazione di poter quantificare esattamente la sua pretesa solo dopo l'esecuzione di una perizia giudiziaria. Ora, per l'art. 85 cpv. 1 CPC se non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza specificare il valore litigioso ma indicarne uno minimo provvisorio. E in concreto, a prescindere dal fatto che nella risposta la convenuta non si è lamentata di una qualche carenza formale, l'attore ha sufficientemente sostanziato le ragioni alla base dell'indebito e ha determinato in almeno fr. 12 000.– la sua pretesa provvisoria. Ciò può essere considerato sufficiente affinché il Pretore potesse statuire sulla pretesa litigiosa. Al proposito non occorre dilungarsi.
5. Il reclamante ribadisce che la convenuta ha diritto unicamente a essere rimunerata per il dispendio di tempo impiegato per eseguire le prestazioni incluse nel mandato e non per gli atti da lei compiuti eccedenti i limiti dell'incarico conferitole. Premesso che a suo parere il perito ha correttamente applicato una tariffa oraria media di fr. 106.– in base alle raccomandazioni KBOB 2015 e non quella di fr. 135.– in virtù della norma SIA 102 come prospettato dalla convenuta, egli ritiene che qualora il Pretore avesse tenuto conto del dispendio di tempo necessario per eseguire le prestazioni incluse nel mandato come stabilito dal perito, l'onorario sarebbe ammontato a fr. 11 955.58 (IVA inclusa), donde un indebito versamento di fr. 7910.40.
a) Nel caso in esame, la convenuta ha preteso i seguenti importi, per un totale di fr. 19 866.– (IVA inclusa):
Rilievo dell'edificio (prezzo a corpo) fr. 4540.– (fr. 4203.70 + IVA)
Spese fr. 446.– (fr. 413.– + IVA)
Progetto di massima (35.24 ore) fr. 4629.– (fr. 4286.70 + IVA)
Progetto definitivo (65.5 ore) fr. 8597.35 (fr. 7960.50 + IVA)
Procedura di autorizzazione (12.6 ore) fr. 1653.– (fr. 1531.– + IVA).
L'arch. __________ B__________ ha ritenuto congrua una retribuzione complessiva di fr. 17 389.– (IVA inclusa), così composta:
Rilievo dell'edificio (38 ore) fr. 4350.24 (fr. 4028.– + IVA)
Spese fr. 446.– (fr. 413.– + IVA)
Progetti di massima (45 ore) fr. 5151.50 (fr. 4770.– + IVA)
Progetto definitivo e procedura
di autorizzazione (65 ore) fr. 7441.20 (fr. 6890.– + IVA).
Il reclamante, come si è detto, riconosce fr. 7910.40 secondo il calcolo seguente:
Rilievo dell'edificio (38 ore) fr. 4350.24 (fr. 4028.– + IVA)
Spese fr. 250.–
1° progetto di massima (zero ore) fr. 0.–
2° Progetto di massima (10.5 ore) fr. 1202.04
Progetto definitivo e procedura
di autorizzazione (53.75 ore) fr. 6153.30 (fr. 5697.50 + IVA).
b) Il reclamante si duole del fatto che il Pretore non ha considerato che il primo progetto di massima, redatto dalla convenuta di propria iniziativa, non doveva essere da lui retribuito e che quindi dal totale delle ore indicate dal perito vanno sottratte le 25 ore ritenute dall'esperto necessarie per elaborare il primo progetto di massima, corrispondenti a fr. 2662.– (25 ore x 106 fr./ore = 2650.–, fr. 212.– IVA). A suo avviso, inoltre, per allestire il secondo progetto di massima non sono state necessarie le 20 ore stimate dal perito (2 ore di riunione con la committenza per la discussione del progetto, 10 ore di progettazione, 1 ora di riunione con la committenza per verificare la direzione progettuale e 7 ore di progettazione), corrispondenti a una mercede di fr. 2289.60 (20 ore x 106 fr./ore = fr. 2120.–, fr. 169.60 IVA) ma 10.5 ore (30 minuti incontro committenza e 10 ore di progettazione), per cui per la progettazione di massima la mercede ammonta a fr. 1202.– (10.5 ore x 106 fr./ore = 1113.–, IVA fr. 89.–). Essa ritiene altresì che per le fasi del progetto definitivo e della procedura di autorizzazione non si debba considerare il dispendio di tempo di 65 ore stimato dal perito ma quello di 53.75 ore indicato dalla convenuta nella sua specifica del 1° febbraio 2017 (doc. 18), per cui per queste fasi va considerata una mercede di fr. 6153.30 (53.75 ore x 106 fr./ore = 5697.50.–, IVA fr. 455.80), anziché di fr. 7441.20 come valutato dall'esperto.
c) Il giudice valuta liberamente la forza probatoria di una perizia (art. 157 CPC). Trattandosi di conoscenze professionali particolari, però, egli può scostarsi dall'opinione del perito giudiziario solo per ragioni importanti che gli spetta di indicare, come – per esempio – qualora la perizia denoti incoerenze o attribuisca un senso o una portata inesatta ai documenti o alle dichiarazioni cui essa si riferisce. Ciò vale in specie qualora l'esperto non abbia risposto a domande, qualora le sue conclusioni appaiano manifestamente contraddittorie o fondate su accertamenti di fatto erronei oppure il referto risulti viziato da difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire nemmeno a un esame non specialistico. In circostanze del genere il giudice deve appurare se, sulla base di altre prove e delle osservazioni formulate dalle parti, serie obiezioni finiscano per far vacillare le conclusioni del perito. Se le conclusioni di lui si rivelano dubbie su questioni essenziali, per fugare i dubbi il giudice può essere tenuto finanche ad assumere prove complementari (DTF 142 IV 53 consid. 2.1.3 con rinvii; 138 III 198 consid. 4.3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.28 del 7 giugno 2016, consid. 5b con richiami). La questione di sapere se l'autorità di primo grado ha ritenuto convincenti o meno le spiegazioni contenute nella perizia e se ha di conseguenza seguito a ragione le conclusioni dell'esperto concerne la valutazione delle prove.
d) In concreto, si potrà anche discutere dei singoli dispendi orari, quantunque per la maggior parte dei casi le argomentazioni del reclamante sono di natura appellatoria. Con il reclamante si può anche convenire che alcune discrepanze tra il dispendio orario indicato nella fattura e quanto specificato nel riepilogo di cui al doc. 18 destano qualche perplessità. Resta il fatto che il perito, chiamato a quantificare le ore lavorative impiegate per allestire la documentazione occorrente per ottenere la licenza edilizia secondo la relazione tecnica allegata alla domanda di costruzione, e riassunta dal Pretore al considerando n. 1 della sentenza impugnata, ha stimato il tempo “che si può ragionevolmente e oggettivamente presumere come necessario per lo svolgimento delle prestazioni relative a un progetto della portata di quello documentato agli atti” in complessive 148 ore (perizia del dicembre 2017, pag. 30). Considerato che per la fase di rilievo, che la convenuta ha fatturato a corpo, il perito ha indicato un dispendio di 38 ore, a ben vedere, per le altre fasi (progettazione di massima, progetto definitivo e procedura di autorizzazione) le ore stimate dal perito (110) non si scostano apprezzabilmente da quelle indicate dalla convenuta (113.5).
e) È vero che la convenuta ha dichiarato di avere rinunciato a fatturare il tempo dedicato all'elaborazione del primo progetto di massima (deposizione di __________ P__________ del 13 febbraio 2019, verbali pag. 9). Ed è altrettanto indubbio che il perito, così richiesto, ha avuto modo di indicare che per allestire tale progetto potevano ritenersi necessarie 25 ore (delucidazione dell'agosto 2018, pag. 5). Nondimeno, non appare arbitrario ritenere che dandosi un dispendio peritale di 110 ore, con la fatturazione di 113.5 ore all'atto pratico la convenuta ha effettivamente rinunciato a esporre altre prestazioni oltre a quelle strettamente necessarie per adempiere il mandato. E ciò a maggior ragione ove si pensi che il perito ha finanche rilevato che, “trattandosi di un progetto unitario, riferito ad una casa di 3 livelli” e “ipotizzato che il tempo necessario per uno dei 3 livelli sia 1/3 del tempo complessivo” per studiare una soluzione distributiva ideale per tutto lo stabile, il dispendio di tempo necessario per il progetto di massima (eseguito in due versioni o in fase unica) ammontava globalmente a 45 ore. Sotto questo profilo l'accertamento del Pretore, che ha confermato le ore stimate dal perito, resiste alla critica.
f) Relativamente alle spese di fr. 446.– che il reclamante chiede di ridurre a fr. 250.– per tenere conto della quota di spese per il primo progetto di massima, l'argomentazione si riduce per finire a una mera congettura, senza alcun riscontro probatorio. Del resto il perito ha ritenuto congruo anche tale importo. Al proposito il reclamo vede la sua sorte segnata.
g) Relativamente alla tariffa oraria, la convenuta ha applicato quella di fr. 135.– sulla base della norma SIA 112. Dal canto suo il perito non ha tenuto contro di tale norma “questione giuridica non di sua competenza” ma ha utilizzato la tariffa media di fr. 106.– come proposto dalle KBOB 2015 (raccomandazioni emanate della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione: perizia pag. 31). Il Pretore, da parte sua, ha per finire respinto la petizione poiché “con l'onorario orario stabilito dalla normativa valida nel settore, l'importo fatturato risulta essere coperto, senza che sia dunque nemmeno necessario decidere se debba o meno essere applicata la norma SIA, siccome prevede un importo maggiore”.
L'argomentazione testé riprodotta è invero poco comprensibile, ma permette di comprendere quanto meno che egli non ha tenuto conto della tariffa oraria applicata dal perito ma si è riferito a un generico “onorario orario stabilito dalla normativa valida nel settore”. Se non che, come si è detto in precedenza, per scostarsi dalle indicazioni peritali il giudice avrebbe dovuto indicarne i motivi, dei quali tutto si ignora in concreto. A quale norma egli si sia ispirato resta un mistero, tanto più che la convenuta medesima, dopo aver fatturato le sue prestazioni in base alla norma SIA 102 ha dichiarato che “le parti non si erano accordate preventivamente sull'onorario dell'architetto e sull'applicazione delle norme SIA”, rinviando per contro alle KBOB 2014 (risposta pag. 7). Ne segue che su questo punto la decisione del Pretore appare arbitraria e il reclamo deve essere accolto.
h) Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, in esito al reclamo questa Camera può riformare direttamente la decisione del Pretore. Ora, per le sue prestazioni la convenuta ha esposto complessivi fr. 19 886.– già comprensivi dell'IVA (fr. 4540.– + fr. 446.– + fr. 14 880.–). Dalla perizia, da cui non si scorgono motivi per scostarsi, risulta un onorario congruo per un totale di fr. 17 389.–. Ne segue che l'attore ha dimostrato, come gli incombeva, l'inesistenza di un debito nei suoi confronti per fr. 2497.–. Non essendo stata richiesta la ripetizione di altri importi accessori (interessi o spese esecutive), la petizione deve essere accolta in tale misura.
6. Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attore ottiene la restituzione di fr. 2497.– ma non nella misura richiesta di fr. 7910.40. Nel complesso si giustifica di porre gli oneri processuali per 5/7 a carico del reclamante e 2/7 a carico dell'opponente, alla quale il reclamante rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che segue la medesima sorte.
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto parzialmente nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che la CO 1 è condannata a restituire a RE 1 fr. 2497.–.
2. Le spese processuali di fr. 10 287.65 (tassa di giustizia in fr. 1000.–, spese della Pretura fr. 587.65 e spese peritali fr. 8700.–) così come quelle della procedura di conciliazione (inc. CM.2016.14) di fr. 800.– sono poste per 5/7 a carico di RE 1 e per 2/7 a carico della CO 1. L'attore rifonderà alla convenuta fr. 900.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese del reclamo di fr. 850.–, da anticipare dal reclamante, sono poste per 5/7 a carico RE 1 e per 2/7 a carico della CO 1, alla quale il reclamante rifonderà fr. 400.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.