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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.09.2019 16.2019.44

September 13, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·485 words·~2 min·4

Summary

Stralcio di un reclamo diventato privo di oggetto

Full text

Incarto n. 16.2019.44

Lugano 13 settembre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 20 luglio 2019 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 26 giugno 2019 del Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 47/C/19/CO (mandato) promossa con istanza del 29 aprile 2019 dall'  

  CO 1 (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),  

premesso che con sentenza del 26 giugno 2019 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha obbligato RE 1 a versare all'avv. CO 1 fr. 4207.45 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2014, ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ e ha posto le spese processuali di fr. 75.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 150.– per ripetibili;

                                         preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 luglio 2019 in cui chiede sostanzialmente di “esentarla dal pagamento degli interessi moratori”;

                                         ricordato che non sono state chieste osservazioni all'avv. CO 1;

                                         osservato che in pendenza di procedura le parti hanno raggiunto un accordo che ha posto fine al contenzioso;

                                         rilevato che dandosi una transazione stragiudiziale la causa va stralciata dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto, sicché il reclamo può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 1 LOG);

                                         stabilito che relativamente alle spese processuali si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a qualsiasi riscossione;

                                         ritenuto che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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