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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 06.10.2020 16.2019.40

October 6, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,758 words·~14 min·6

Summary

Proprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari

Full text

Incarto n. 16.2019.40

Lugano 6 ottobre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 1° luglio 2019 presentato da

 RE 1 (rappresentato dall'avv.   ) e  RE 2   

contro la decisione emessa il 28 maggio 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 66/C/18/PE (contestazione di delibere assembleari) da loro promossa con petizione del 28 agosto 2018 nei confronti della  

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla particella n. 345 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“Residenza __________”) composta di 14 appartamenti (unità da n. __________9 a n. __________2). RE 1 con la moglie RE 2 sono comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. __________0 (per 53.81/1000). Amministratore della proprietà per piani è la CO 1 di __________. All'assemblea generale ordinaria del 22 marzo 2018 i comproprietari hanno approvato a maggioranza, tra l'altro, i conti 2017 e la relativa ripartizione tra condomini (oggetto n. 3), vari lavori straordinari (tinteggio dei vani scala, sistemazione e l'abbellimento del giardino "ingresso blocchi B/C”, sistemazione di una terrazza di un'unità, aggiunta di un secondo locale stenditoio, adeguamento normative antincendio, prolungamento di un cordolo della rampa d'uscita dell'autorimessa e risoluzione di problemi di infiltrazioni nell'autorimessa (oggetto n. 4), l'autorizzazione all'amministrazione di procedere nei confronti di un condomino per l'incasso delle spese comuni (oggetto n. 8). Il consesso è stato altresì aggiornato sulle cause giudiziarie in corso nei confronti dei coniugi RE 1 (oggetto n. 5) e ha discusso su varie tematiche sollevate dai coniugi RE 1 (oggetto n. 11) così come sulla loro proposta formulata “agli eventuali” di trovare una nuova ditta di pulizia (oggetto n. 12).

                                  B.   Il 22 maggio 2018 RE 1 e RE 2 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un tentativo di conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a “procedere a un'attenta valutazione delle controversie presentate per assegnare gli importi dubitevoli e validare la richiesta di destituzione dell'amministrazione”. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato il 20 agosto 2018 l'autorizzazione ad agire agli istanti e ha posto a loro carico le spese processuali di fr. 100.– (inc. 40/C/18/Co).

                                  C.   Con petizione del 28 agosto 2018 RE 1 e RE 2 hanno adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quan­to postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2019 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, contestando in particolare la legittimazione passiva e la tempestività dell'azione. In una replica del 12 marzo 2019 gli attori hanno mantenuto il loro punto di vista. Duplicando il 25 mar­zo 2019 la convenuta ha proposto una volta di più di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 9 maggio 2019 gli attori han­no chiesto la ricusa del Giudice di pace mentre la convenuta ha riaffermato la sua posizione.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 28 maggio 2019 il Giudice di pace ha dichiarato irricevibile la petizione poiché tardiva. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, sono state poste a carico degli attori tenuti a rifondere alla convenuta fr. 300.– per indennità.

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 1° luglio 2019 con cui chiedono, per quanto è dato di capire, l'annullamento della decisione impugnata. L'atto non è stato notificato per osservazioni. Il 6 settembre 2019 i reclamanti hanno introdotto un ulteriore scritto in cui reiterano la richiesta di conoscere anticipatamente la composizione della Camera giudicante, richiedono la ricusa del presidente.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo en-tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta agli attori il 31 maggio 2019. Iniziato a decorrere l'indomani, il termine sarebbe scaduto così la domenica 30 giugno 2019, ma si è protratto all'indomani giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC. Consegnato alla cancellaria del Tribunale d'appello il 1° luglio 2019 il reclamo in esame è per­tanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   3.   Il Giudice di pace ha dapprima rilevato di non riscontrare gli estremi per una sua astensione, come postulato dagli attori, poiché non era a conoscenza di procedure “davanti al Tribunale di appello che coinvolgono la mia persona o la Giudicatura di pace che dirigo”. A suo avviso, pertanto, la richiesta era manifestamente irricevibile o priva di ogni fondamento. Nel merito, il primo giudice ha accertato che in quanto presenti all'assemblea del 22 marzo 2018, il termine per impugnare le varie delibere decorreva da qual momento e non dalla ricezione dell'invio raccomandato in cui essi sono entrati in possesso del verbale assembleare. Donde la tardività dell'istanza di conciliazione, del 28 maggio 2018 e di conseguenza dell'azione.

                                   4.   Nella fattispecie si pone innanzitutto il problema della capacità processuale di RE 1, al quale con decisioni cautelari 30 settembre 2019 e 9 dicembre 2019 l'Autorità regionale di protezione 9 con sede a Torricella-Taverne ha nominato un curatore di rappresentanza in applicazione dell'art. 394 CC nella persona dell'avv. __________ C__________, con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi. Il quesito di sapere se, giusta l'art. 132 cpv. 1 CPC, il rimedio giuridico debba essere trasmesso al curatore per ratifica può tuttavia essere lasciato aperto dato che il reclamo, come si vedrà in seguito, sfugge comunque a un esame di merito.

                                   5.   Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti in violazione delle esigenze poste dall'art. 130 cpv. 1 seconda frase CPC. Non occorre tuttavia assegnar loro un termine per sanare il vizio constatato (art. 132 cpv. 1 CPC), dato che il reclamo è in ogni modo destinato all'insuccesso.

                                   6.   Da quanto è possibile capire dal loro prolisso e confuso rimedio, RE 1 e RE 2 chiedono anzitutto di conoscere la composizione della Corte giudicante e invitano i giudici della Camera medesima ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. 

                                         Per costante giurisprudenza, salvo circostanze specifiche, le Camere civile del Tribunale d'appello non fanno precedere le loro decisioni da una comunicazione circa la composizione ordinaria della Corte giudicante. Le parti, in effetti, devono prendere in linea di conto che l'autorità giudiziaria deciderà nella sua composizione ordinaria. Questo vale non solo per le parti patrocinate da un avvocato, ma anche per le parti non rappresentate (cosiddetti laici). La composizione della Camera civile dei reclami, per altro nota ai ricorrenti, è reperibile nel sito internet del Cantone Ticino. La domanda di “astensione” dei membri della Camera civile dei reclami è poi inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CPC. Dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito sfavorevole ai reclamanti, ad ogni modo, non può essere dedotta alcuna prevenzione. In tali circostanze, la domanda di astensione e il reclamo possono essere giudicati dal presidente di questa Camera. I giudici Fiscalini e Stefani non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

                                   7.   I reclamanti ritengono che il Giudice di pace, del quale avevano chiesto la ricusa, non avrebbe potuto pronunciarsi nel merito, ma avrebbe dovuto trasmettere la sua richiesta all'autorità competen­te. Ora la competenza per decidere le domande di ricusa nei confronti dei giudici di pace spetta al Pretore (art. 37 cpv. 4 LOG) e non a questa Camera o al Consiglio della magistratura. I reclamanti disconoscono tuttavia che esistono delle eccezioni al principio secondo il quale, di regola, il giudice di cui è chiesta la ricusa non dovrebbe partecipare alla decisione da rendere in merito. La giurisprudenza ammette infatti la possibilità per il tribunale di cui è postulata la ricusa di statuire su domande prive di ogni fondamento, abusive o manifestamente irricevibili (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 5 ad art. 50).

                                         Premesso ciò, gli attori fanno valere che il primo giudice è incor­so in varie violazioni procedurali. Foss'anche come essi pretendono tuttavia, errori di procedura o di apprezzamento compiuti da un magistrato non sono sufficienti per dimostrare oggettivamente una parvenza di prevenzione. Soltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri del magistrato, potrebbero se del caso entrare in considerazione ai fini di una ricusa. Estremi del genere non si scorgono nel caso specifico. Né l'eventuale invio di un pre­cetto esecutivo per l'incasso di spese processuali di un precedente procedimento indizia, da solo, per un accanimento nei con­fronti della parte, creditore essendo la Giudicatura di pace e non il Giudice di pace personalmente. In tali circostanze al Giudice di pace non può essere rimproverato di avere egli stesso giudicato la lite senza avviare la formale procedura di ricusazio­ne.

                                   8.   Nel merito, i reclamanti, dopo avere passato in rassegna le varie motivazioni del Giudice di pace, contestano la tardività della loro azione. A loro avviso, in estrema sintesi, il verbale assembleare del 22 marzo 2018 è stato loro recapitato il 5 maggio successivo donde la tempestività della loro azione introdotta il 22 maggio 2018.  

                                         Secondo gli art. 712m cpv. 2 e 75 CC ogni comproprietario che non abbia aderito a una risoluzione assembleare (sia votando contro sia astenendosi dal votare) ha la facoltà di impugnare quest'ultima davanti al giudice entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. Si tratta di un termine perentorio (ovvero che non può essere prolungato o ripristinato (Wermelinger in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 240 ad art. 712m CC), da esaminare d'ufficio, che decorre dal momento in cui l'interessato conosce la decisione (DTF 143 III 541 consid. 4.2.2 con riferimen­ti). Trattandosi di comproprietari presenti all'assemblea si presume che tale presupposto sia dato dalla sola partecipazione alla medesima (CCR sentenza inc. 16.2013.29 del 7 gennaio 2015 consid. 4 con rinvii; v. anche Wermelinger, op. cit., n. 241 ad art. 712m CC). E in concreto, i reclamanti non revocano in dubbio che all'assemblea del 22 marzo 2018 quantomeno RE 1 era presente. A conoscenza dell'intero tenore delle delibere assembleari già alla conclusione dell'assemblea, il termine per contestarle decorreva pertanto da quella data. Poco importa pertanto che il verbale sia stato notificato solo in un secondo tempo. Ne segue che la decisione del Giudice di pace non può ritenersi errata.

                                   9.   Ad ogni modo, a prescindere dalla tardività, la petizione di RE 1 e RE 2 sarebbe risultata d'acchito infon­data anche per un altro motivo. L'azione di contestazione di delibere assembleari non va infatti promossa contro l'amministratore della proprietà per piani, come nella fattispecie, ma contro la comunione dei comproprietari (DTF 119 II 408 consid. 5; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 520 n. 1867). Orientata verso una persona a cui difettava la legittimazione passiva, questione per altro sollevata dalla convenuta in prima sede, l'azione appariva manifestamente destinata all'insuccesso.

                                10.   Si aggiunga che anche per quel che concerne la destituzione dell'amministrazione l'azione in esame non avrebbe avuto esito positivo. Posto che la decisione sulla destituzione compete all'assemblea dei comproprietari (art. 712r cpv. 1 CC), non consta che la questione fosse oggetto dell'ordine del giorno dell'assemblea del 22 marzo 2018, né che essa sia poi stata discussa e decisa. Inoltre, anche in questo caso, l'azione va diretta non nei confronti dell'amministratore ma contro la comunione dei comproprietari (DTF 119 II 408 consid. 5; più recentemente: sentenza 4A_8/2014 del 6 giugno 2014 consid. 2.3; v. anche Wermelinger, op. cit., n. 31 ad art. 712r CC). Il tutto senza dimenticare che il valore litigioso dell'azione di revoca dell'amministratore in applicazione dell'art. 712r CC corrisponde di regola alla mercede annuale dell'amministratore moltiplicata per venti annualità (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2ª edizione, § 51 n. 6 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5C.243/2004 del 2 marzo 2005 consid. 1), che la procedura è quella sommaria (art. 249 lett. d n. 4 CPC) senza che sia necessaria una conciliazione previa (art. 198 lett. a CPC). Tali criticità, per altro, erano già state evidenziate sia nella decisione del 16 maggio 2018 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. CM.2018.311), sia nella sentenza del 10 settembre 2018 della Terza camera civile del Tribunale di appello (inc. 13.2018.34).

                                11.   I reclamanti contestano, infine, l'addebito delle spese processuali di fr. 100.–, che chiedono di porle a carico dello Stato, così come l'indennità di inconvenienza riconosciuta alla convenuta “perché fuori luogo, non esigibile e che rivela una ritorsione per stizza per­sonale”.

                                         a)   Nella fattispecie non è dato di vedere perché una parte soccombente dovrebbe essere esonerata dal pagamento di spe­se giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC). Né nel caso in esame si scorgono motivi di equità che permettono al giudice di scostarsi dai principi di ripartizione (art. 107 CPC). Certo, già in sede di conciliazione, la questione della tardività dell'azione era stata sollevata, ma ciò non esimeva il primo giudice dal rilasciare l'autorizzazione ad agire. L'autorità di conciliazione non ha in linea di principio alcuna competenza decisionale. Il suo compito primario consiste nel cercare di conciliare le par­ti in un'udienza senza formalità (art. 201 cpv. 1 CPC). Se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione rilascia in linea di principio l'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 1 CPC). La facoltà di terminare la procedura con una decisione di inammissibilità presuppone la possibilità di determinare in modo affidabile la mancanza di presupposti processuali quali la competenza materiale o territoriale. Essa non deve per contro esaminare le condizioni di ricevibilità dell'azione come tale, da demandare al giudice del merito. Per il resto, dandosi il rilascio di un'autorizzazione ad agire, le spese della procedura di conciliazione sono addossate all'attore (art. 207 cpv. 1 lett. c CPC).

                                         b)   Quanto all'indennità d'inconvenienza i reclamanti si limitano a contestarla “perché fuori luogo, non esigibile e che rivela una ritorsione per stizza personale”, ma non spiegano in che modo il Giudice di pace ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento.

                                12.   In definitiva il reclamo vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono la soccombenza. Non si pone problemi di indennità alla convenuta, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dei reclamanti.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; –   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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