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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.03.2019 16.2019.4

March 12, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,249 words·~6 min·5

Summary

Contratto di compravendita mobiliare - esigenze di motivazione del reclamo

Full text

Incarto n. 16.2019.4

Lugano 12 marzo 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 17 gennaio 2019 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 31 dicembre 2018 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa 0003-2017-O (contratto di compravendita mobiliare) promossa nei suoi confronti con petizione del 6 giugno 2017 da  

 CO 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),  

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 12 giugno 2014 RE 1 ha acquistato da CO 1 una F__________ __________ d'occasione, senza garanzia, al prezzo di fr. 3350.–, di cui fr. 150.– da versare alla consegna e il restante in sedici rate mensili di fr. 200.– entro il 30 di ogni mese. Su richiesta dell'acquirente, il venditore ha poi sostituito, a proprie spese, la batteria del veicolo. Il 18 giugno 2014 RE 1 ha inviato a CO 1 una lettera, da lui non ritirata, in cui ha dichiarato di disdire il contratto e, nonostante vari solleciti di pagamento, essa non ha versato alcuna rata ma ha chiesto al venditore di riprendersi il veicolo. Dopo un infruttuoso scambio di corrispondenza, il 17 dicembre 2014 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Mendrisio per l'incasso di fr. 1350.–, oltre a interessi del 5% su vari importi e varie scadenze, corrispondenti alle rate già scadute ed esigibili, indicando quale titolo il “contratto di vendita F__________ __________, matricola __________, del 12 giugno 2014”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 6 giugno 2017 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti alla Giudice di pace del circolo di Giubiasco per ottenere il pagamento di fr. 3200.– oltre interessi al 5% su vari importi e varie scadenze. La convenuta ha presentato le sue osservazioni il 19 luglio 2017. All'udienza del 20 novembre 2017, indetta per il dibattimento, l'attore, unico comparente, ha ribadito la sua domanda. Terminata l'istruttoria il 26 febbraio 2018, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte in cui entrambe hanno riaffermato il loro punto di vista.

                                  C.   Statuendo con decisione del 31 dicembre 2018 il Giudice di pace ha accolto la petizione ponendo le spese processuali di fr. 300.– e quelle della conciliazione di fr. 250.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 1000.– per ripetibili.

                                  D.   In una lettera a questa Camera del 17 gennaio 2018 RE 1 fornisce la sua versione dei fatti e si dichiara disposta a pagare al massimo “fr. 20.– mensili”. L'atto non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, l'atto in questione, introdotto tempestivamente, va così trattato come reclamo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Un reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in che cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1).

                                   3.   Il Giudice di pace, accertato la conclusione tra le parti di un contratto di compravendita, ha accolto la petizione considerando, in sintesi, che al momento della consegna alla convenuta l'automobile funzionava, che i difetti segnalati dalla convenuta sono stati risolti dall'attore con la sostituzione a sue spese della batteria e la fornitura di nuovi pneumatici e che “trop­pe paiono le contraddizioni della convenuta sia sulle modalità di ricerca dell'auto […] sia sul destino dell'auto acquistata […]”, la convenuta non sapendo neppure “dove l'auto è finita”.

                                   4.   La reclamante evidenzia di non avere riscontrato la “massima sincerità” in una serie di dettagli della decisione, ma per motivare un reclamo non basta esporre una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano manifesta­mente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti oppure offendano in modo urtante il sentimento della giustizia e di equità. Già per questo motivo il rimedio si rivela d'acchito irricevibile.

                                         Sia come sia, in concreto la questione di sapere chi abbia pubblicato l'annuncio e chi abbia risposto allo stesso è irrilevante ai fini del processo giacché, per finire, le parti hanno sottoscritto, il 12 giugno 2014, un contratto di compravendita in cui la convenuta si è impegnata a pagare al venditore fr. 3200.– in sedici rate (doc. A). Relativamente al fatto che l'automobile sia stata consegnata con la batteria “marcia” e dopo soli venti metri il motore si è spento la circostanza è ormai superata, la convenuta non contestando che l'attore aveva provveduto tempestivamente a rimediare al difetto sostituendo la batteria a proprie spese. In merito al fatto che dopo avere invano chiesto per due anni alla controparte di riprendersi il veicolo essa aveva il diritto di liberarsene, ammesso e non concesso che la disdetta del contratto fosse valida e che la spesa della locazione del posteggio fosse considerevole, il diritto del debitore di vendere la cosa del creditore soggiace ad ogni modo a un'autorizzazione giudiziaria previa (art. 93 cpv. 1 CO). Quanto all'impossibilità di far fronte al pagamento del debito a causa della precaria situazione finanziaria, tale circostanze non costituisce un motivo per respingere la legittima pretesa della controparte né, salvo accordo di quest'ultima, consente una dilazionane di pagamento. Tutt'al più, in sede di esecuzione forzata all'interessata è assicurata la possibilità di conservare il proprio minimo esistenziale calcolato secondo il diritto esecutivo. Ne segue che, il reclamo è destinato all'insuccesso e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

                                   5.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili alla controparte, il reclamo non essendole stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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