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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.03.2020 16.2019.1

March 18, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,173 words·~11 min·4

Summary

Azione fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC e azione fondata sull'art. 671 cpv. 3 CC – condizioni alle quali è subordinato il diritto del proprietario di esigere la rimozione di opere costruite e materiale depositato sul proprio fondo senza il suo consenso

Full text

Incarto n. 16.2019.1

Lugano 18 marzo 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 20 dicembre 2018 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 25 novembre 2018 dal Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella causa PS-02-18 #050 (azione negatoria) promossa nei suoi confronti con petizione del 23 agosto 2018 da  

 CO 1 ,

Ritenuto

in fatto:                   A.   CO 1 è proprietario delle particelle non contigue n. 5260 (53 m²) e n. 5261 (42 m²) RFD di __________, situate nel nucleo di __________ sui monti di __________. Sul secondo fondo sorge un fabbricato che è utilizzato da RE 1, comproprietario in ragione di quattro quinti della vicina particella n. 5257, per il deposito di legna e di altro materiale. Le richieste di CO 1 volte alla liberazione di tale fondo sono rimaste senza esito.

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 23 agosto 2018 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Malvaglia per ottenere la “restituzione del terreno sgombro dalle strutture nel frattempo abusivamente costruite sul fondo di mia proprietà [particella n. 5261]”. Nelle sue osservazioni del 3 ottobre 2018 il convenuto ha riconosciuto di occupare il fabbricato posto sul fondo dell'attore, acconsentendo a liberarlo, ma ha contestato di esserne il costruttore. L'attore ha replicato il 15 ottobre 2018 mantenendo il suo punto di vista. Il convenuto non ha duplicato. All'udienza del 22 novembre 2018, indetta per il dibattimento, le parti hanno riaffermato le loro posizioni.

                                  C.   Statuendo con decisione del 25 novembre 2018 il Giudice di pace ha accolto la petizione obbligando il convenuto a sgomberare “ogni e qualsiasi struttura” dalla particella n. 5261 RFD di __________ e a procedere alla “relativa completa pulizia” entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della decisione (dispositivo 1.1), con l'avvertimento che in caso di trasgressione dell'ordine l'attore potrà procedere a sue spese allo sgombero e alla pulizia secondo il preventivo allestito il 14 agosto 2018 dalla ditta __________ SA di fr. 10 770.– (dispositivo 2). Non sono state prelevate spese processuali.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2018 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata e la riforma della stessa nel senso di respingere la petizione. Con decreto dell'8 gennaio 2019 il presidente di questa Camera ha dichiarato senza interesse la richiesta di effetto sospensivo. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il Giudice di pace non ha fissato il valore litigioso, ma data la sua competenza a giudicare le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.– (art. 31 cpv. 1 lett. a LOG), si può ritenere che il valore litigioso non superi tale cifra, circostanza che le parti non contestano. Ne segue la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 27 novembre 2018 (cfr. tracciamento dell'invio postale n. 98__________ agli atti). Introdotto il 20 dicembre 2018, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esau­stiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, accertato che il convenuto, come peraltro da lui stesso ammesso, utilizza il fon­do dell'attore senza il suo consenso e senza che nessun contrat­to sia mai stato concluso tra le parti, ha stabilito che il suo agire è illecito e costituisce un manifesto abuso della proprietà altrui. Dopo aver “accettato” che il convenuto è “in buona fede affermando di non avere costruito il manufatto”, egli ha rilevato che “una mutazione dell'azione in corso di causa non può essere ammessa (art. 227 CPC)”, che l'art. 125 CPC dispone di “limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni” e di non entrare “nel merito a sapere chi di fatto ha costruito il manufatto, con quale domanda di costruzione e con quale permesso a costruire venne autorizzato tale fabbricato (sono altre le autorità preposte che devono intervenire secondo i propri ruoli di competenza)”. Ricordato, infine, che l'attore ha asserito che è da dieci anni che sta cercando invano di ottenere la liberazione del proprio fondo occupato illegalmente dal convenuto “attraverso la costruzione di una baracca-legnaia”, il Giudice di pace ha accolto la petizione.

                                   4.   Il reclamante rimprovera al Giudice di pace di non avere considerato che l'edificio posto sulla particella n. 5261 non è stato da lui costruito e che pertanto, non essendone il costruttore, non può essere obbligato a rimuoverlo. Per di più, egli soggiunge, l'attore non ha recato alcuna prova a sostegno della sua allegazione secondo cui sarebbe stato il vicino a realizzare la costruzione oggetto della vertenza.

                                         a)  Nella fattispecie, l'attore ha postulato la “restituzione del terreno sgombro dalle strutture nel frattempo abusivamente costruite sul fondo di mia proprietà [particella n. 5261]”. Non è ben chiaro sulla base di quale norma egli fonda la sua pretesa. Ad ogni modo, per l'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. A tale scopo per ottenere la restituzione della cosa di cui è spossessato egli dispone dell'azione di rivendicazione, mentre per fare cessare una turbativa pregiudizievole per il suo dominio sulla cosa egli ha a disposizione l'azione negatoria (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 401 n. 1397).

                                              Trattandosi di una costruzione edificata interamente su un fondo altrui, l'art. 671 cpv. 1 CC prescrive che ove taluno adoperi materiale proprio per costruire su fondi altrui, il materiale diviene parte costitutiva del fondo (principio dell'accessione). Il proprietario del fondo può, dal canto suo, esigere la rimozione della costruzione eseguita senza il proprio consenso, in quanto ciò si possa fare senza danno sproporzionato (art. 671 cpv. 3 CC combinato con l'art. 671 cpv. 2 CC). La natura dell'azione dell'art. 671 cpv. 3 CC è invero controversa. Per alcun autori si tratta di un caso di applicazione dell'azione negativa dell'art. 641 cpv. 2 CC (Steinauer, op. cit., pag. 409 n. 1429 e vol. II, 4ª edizione, pag. 133 n. 1640a con rinvio ad Haab in: Zürcher Kommentar, 1977, n. 23 ad art. 671-673 CC; Marchand in: Commentaire Romand, CC II, Basilea 2016, n. 27 ad 671; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. I, Basilea 1990, pag. 155, n. 44), mentre per altri si tratta di una pretesa di natura obbligatoria (Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 13 ad art. 671 con rinvio a Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 26 ad art. 671 CC; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_719/2015 del 1° marzo 2016 consid. 2.2 con rinvii).

                                               Ad ogni modo, l'edificazione di un manufatto su un fondo altrui senza il consenso del proprietario del fondo è qualificata come un'usurpazione, ovvero una turbativa pregiudizievole alla proprietà in virtù dell'art. 641 cpv. 2 CC. Il proprietario del fondo può quindi chiedere la rimozione del manufatto con una tale azione. L'azione negatoria va quindi diretta contro il perturbatore, ovvero colui che è all'origine della turbativa sul fondo altrui (DTF 145 III 121 consid. 4.1 con rinvii) e segnatamente l'autore della costruzione.  

                                         b)  Nella fattispecie, il convenuto ha ammesso sì di utilizzare il fabbricato posto sulla particella n. 5261 appartenente all'attore per depositarvi della legna e del materiale vario ma ha sempre contestato di essere l'autore della costruzione. Essendo controversa quest'ultima circostanza andava pertanto provata dall'attore (art. 8 CC; art. 150 cpv. 1 CPC). In realtà, agli atti non figura alcuna prova su chi abbia costruito tale fabbricato, di modo che RE 1 è finanche sprovvisto della legittimazione passiva. Egli non può dunque essere tenuto a demo­lire un'opera da lui non costruita. La decisione del Giudice di pace si rivela errata e deve quindi essere annullata.

                                   5.   Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. Ora, l'uso dell'immobile posto sul fondo dell'attore da parte del convenuto senza alcun diritto costituisce una turbativa, onde il diritto di CO 1 di esigere la rimozione del materiale ivi depositato. Del resto, RE 1 aveva manifestato la sua disponibilità ad asportare “quanto di sua proprietà” dal noto fabbricato (osservazioni del 3 ottobre 2018, pag. 2; verbale del 22 novembre 2018). Ne segue che la decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che al convenuto dev'essere ordinato di sgomberare il materiale da lui depositato nell'immobile posto sulla particella n. 5261. Misure di esecuzione non sono state richieste (art. 236 cpv. 3 CPC).

                                   6.   Le spe­se processuali dell'odierno giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene causa vinta sulla revoca dell'ordine di demolire l'immobile ma non l'integrale reiezione della petizione. Tutto sommato egli esce vittorioso per due terzi e deve sopportare di conseguenza un ter­zo degli oneri processuali, mentre l'attore andrebbe chiamato ad assumere la rimanenza, con obbligo di rifondere un'indennità per ripetibili ridotta. CO 1, tuttavia, si è astenuto dal proporre a questa Camera di respingere il reclamo, rinunciando a formulare osservazioni. Egli non può essere ritenuto soccomben­te e non può essere tenuto ad assumere costi né a rifondere indennità (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Né l'interessato può ritenersi avere indotto il primo giudice in errore, ciò che avrebbe giustificato di addebitargli le spese (sentenza del Tribunale federa­le 5A_932/2016 del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503). Ne segue che, in definitiva, conviene riscuotere unicamente la quota di oneri processuali a carico del reclamante.

                                         Quanto agli oneri di primo grado, non si pone problema di spese processuali, il Giudice di pace non avendole riscosse. Per quel che è delle ripetibili, l'attore dovrebbe versare al convenuto un'indennità per ripetibili ridotte. In realtà quest'ultimo si limita a “protestare spese, tasse e ripetibili” e non indica quale cifra gli andrebbe riconosciuta ciò che rende inammissibile la richiesta (DTF 143 III 112 consid. 2.1).

Per questi motivi,

decide:                      I.   Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.   La petizione è accolta nel senso che è ordinato a RE 1 di liberare entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione l'immobile posto sulla particella n. 5261 RFD di __________ da tutto il materiale, di qualsiasi natura, ivi depositato.

                                         2.   Non sono prelevate spese processuali.

                                   II.   Le spese del reclamo, ridotte, di fr. 165.– sono poste a carico di RE 1.

                                  III.   Notificazione a:

– avv.   ; –   .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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