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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.01.2020 16.2018.66

January 13, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,218 words·~11 min·3

Summary

Diritto di essere sentito e buona fede processuale

Full text

Incarto n. 16.2018.66

Lugano 13 gennaio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo del 7 dicembre 2018 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 27 ottobre 2018 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa E18-034 (prestazioni mediche) promossa con istanza del 22 agosto 2018 dalla  

CO 1  (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Dal 18 ottobre al 3 novembre 2015 RE 1 è stato degente alla CO 1, la quale, il 12 novembre 2015, per le sue prestazioni ha emesso una fattura di fr. 1950.–. L'importo, malgrado vari richiami, è rimasto impagato. Il 13 aprile 2018 la CO 1 ha fatto notificare al paziente il precetto esecutivo n. __________5 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1950.– più interessi al 5% dal 12 aprile 2018, di fr. 227.32 per interessi conteggiati fino all'11 aprile 2018 e di fr. 195.– di tassa di diffida oltre alle spese del precetto esecutivo di fr. 73.30, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

                                  B.   Il 22 agosto 2017 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso per un tentativo di conciliazione, chiedendo la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 1950.– oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2018, fr. 227.32 per interessi di mora conteggiati fino all'11 aprile 2018 e spese varie, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Il Giudice di pace ha fissato l'udienza di conciliazione al 25 settembre 2018 salvo poi rinviarla al 23 ottobre 2018 su richiesta dell'istante. Il 14 settembre 2018 RE 1 ha comunicato al Giudice di pace che, per problemi di salute, egli non avrebbe presenziato personalmente all'udienza ma che sarebbe stato rappresentato dalla sua patrocinatrice. All'udienza di conciliazione del 23 ottobre 2018, tenutasi alla presenza dell'istante e della legale del convenuto, la prima, dopo aver evidenziato l'assenza ingiustificata della controparte, ha confermato la sua richiesta di decisione. Non consta che la rappresentante del convenuto abbia potuto esprimersi. Il Giudice di pace ‟visti gli atti di causa prodottiˮ ha comunicato che avrebbe proceduto a emanare la sentenza. Quel medesimo giorno RE 1 ha scritto al Giudice di pace rimproverandogli una violazione del diritto di essere sentito per avere rifiutato alla sua rappresentante di presentare una risposta e di addurre mezzi di prova a sostegno della sua opposizione all'istanza.

                                  C.   Statuendo il 27 ottobre 2018 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando il convenuto a versare all'istante fr. 1950.– oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2018 e fr. 227.32 a titolo d'interessi di mora conteggiati fino all'11 aprile 2018 e rigettando in via definitiva per tale importo l'opposizione al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2018 con cui chiede di annullare il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2019 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 25 febbraio 2019 il reclamante ha ribadito il suo punto di vista.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla rappresentante del convenuto il 7 novembre 2018 (cfr. tracciamento dell'invio n. 98.__________ agli atti). Introdotto il 7 dicembre 2018 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

                                   3.   Al reclamo RE 1 allega la sua lettera del 23 ottobre 2018 inviata al Giudice di pace, con allegate la risposta e svariata documentazione (doc. D). Tali documenti sono però già contenuti nel fascicolo trasmesso a questa Camera di modo che la loro produzione è superflua.

                                   4.   Il Giudice di pace ha innanzitutto stabilito che l'assenza del convenuto all'udienza di conciliazione era giustificata e ha preso atto che per il tramite della propria legale egli aveva contestato la pretesa dell'istante. Ciò premesso il primo giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'istante, in particolare la fattura del 12 novembre 2015, ‟attesta il ben fondato della richiesta di parte attrice e prova l'esistenza del creditoˮ. Donde l'accoglimento dell'istanza.

                                   5.   Dal profilo formale RE 1 lamenta il fatto che il Giudice di pace abbia deciso in applicazione dell'art. 212 CPC “quando ciò non era possibile visto che i mezzi di prova non erano limitati a documenti e l'istruzione non era basata su una cooperazione volontaria delle parti”. Egli rimprovera inoltre al primo giudice di non avere accettato la risposta scritta e ammesso i mezzi di prova che la sua patrocinatrice intendeva presentare all'udienza di conciliazione, limitandosi solamente a verbalizzare la posizione dell'istante e dare atto solo nella decisione impugnata della sua opposizione all'istanza.

                                         a)   Ora, secondo l'art. 212 cpv. 1 CPC, nel caso le parti non giungano a un'intesa, l'autorità di conciliazione può, se richiesta dall'attore, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. Scopo della norma è di permettere all'autorità di conciliazione di emettere un giudizio nelle vertenze semplici sia dal punto di vista dei fatti che del diritto, e che non necessitano quindi di un'istruttoria particolare (CCR sentenza inc. 16.2014.54 del 14 aprile 2016 consid. 5 con rinvii). Indispensabile è la richiesta di decisione da parte dell'istante senza che la parte convenuta possa opporvisi, quantunque questa possa pronunciarvisi al riguardo (Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 e 9 ad art. 212). L'autorità di conciliazione non è ad ogni modo vincolata dalla richiesta, e a lei incombe di valutare se il caso si presta a una decisione. Essa può finanche rinunciare alla sua competenza decisionale secondo l'art. 212 cpv. 1 CPC quantunque abbia formalmente aperto una procedura decisionale e lasciato perorare le parti in questo ambito (DTF 142 III 648). Contrariamente a quanto crede il reclamante, poi, la procedura decisionale è prospettabile anche nei casi in cui la parte convenuta sia assente all'udienza di conciliazione (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212), mentre l'assunzione di altri mezzi di prova in tale contesto non è limitata ai soli documenti ma è possibile se il procedimento non ne risulti ritardato (art. 203 cpv. 2 CPC; CCR sentenza inc. 16.2015.56 del 26 ottobre 2016 consid. 6b). Sotto questo profilo nulla impediva al Giudice di pace, debitamente richiesto dall'istante, di decidere la controversia.

                                         b)   Più delicata è la questione di sapere se vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito del convenuto. Dagli atti risulta che dopo aver ricevuto la convocazione a comparire all'udienza di conciliazione del 25 settembre 2018 (citazione del 27 agosto 2018) RE 1 ha chiesto di essere esentato dalla comparsa personale poiché impedito per problemi di salute (lettera del 5 settembre 2018). Dopo l'aggiornamento dell'udienza al 23 ottobre 2018, il convenuto ha nuovamente comunicato al Giudice di pace che all'udienza sarebbe stata presente solo la sua patrocinatrice giustificando la sua assenza per problemi di salute (lettera del 14 settembre 2018). All'udienza di conciliazione del 23 ottobre 2018 sono così comparsi il direttore della clinica accompagnato dall'avv. PA 2, e la MLaw __________ V__________ in rappresentanza del convenuto assente. Dal verbale d'udienza si evince che l'istante, dopo aver confermato le richieste di giudizio, ha lamentato l'assenza ingiustificata del convenuto “in contrasto con i disposti di legge” e ha chiesto di emanare una decisione. Il Giudice di pace ha acconsentito alla richiesta e ha indicato che avrebbe proceduto a “intimare la decisione di merito nei prossimi giorni”.

                                         c)   Ora, che una parte impedita a seguito di malattia possa essere esentata dalla comparsa personale e farsi rappresentare è indubbio (art. 204 cpv. 3 lett. b CPC). E in concreto, il convenuto ha previamente informato il Giudice di pace della sua assenza all'udienza per motivi di salute e della sola presenza del suo avvocato. Il primo giudice, tuttavia, non ha statuito sulla dispensa dalla comparsa e l'ammissibilità della rappresentanza richiesta dal convenuto, tant'è che la rappresentanza non è stata comunicata alla controparte (art. 204 cpv. 4 CPC).

                                               Dagli atti si evince così che all'udienza di conciliazione, preso atto della contestazione dell'istante, il Giudice di pace abbia per finire ritenuto inammissibile la rappresentanza del convenuto e considerato quest'ultimo assente ingiustificato tant'è che il verbale non riporta l'esito della conciliazione (art. 209 cpv. 1 CPC) né la posizione del convenuto, quantunque non sia contestato che la sua patrocinatrice intendesse presentare in tale ambito un allegato di risposta scritto e addure mezzi di prova propri. Se non che, nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che il convenuto aveva “giustificato la propria assenza all'udienza di conciliazione per motivi mediciˮ.

                                         d)   Premesso ciò, delle due l'una: o la parte che si fa rappresentare senza che soccorrano le condizioni dell'art. 204 cpv. 3 lett. b CPC è assente ingiustificata e quindi il suo rappresentante non è autorizzato a rappresentarla esponendo le ragioni del proprio assistito oppure se le condizioni dell'art. 204 cpv. 3 CPC sono adempiute il rappresentante sostituisce a pieno titolo la parte assente giustificatamente e può presentare le sue argomentazioni. Nel caso in esame, come si è visto, in un primo momento il Giudice di pace, senza una decisione previa, ha trattato il convenuto come assente ingiustificato, negando quindi alla rappresentante di esprimersi in sua vece, salvo riconoscere nella decisione finale validi motivi di dispensa. Ciò ha impedito però la rappresentante del convenuto di esporre, in sede di udienza, la posizione del proprio assistito. In siffatte circostanze si può ritenere che il suo diritto di essere sentito sia stato violato.

                                         e)   Non si disconosce che la rappresentante del convenuto ha sottoscritto il verbale d'udienza senza nulla eccepire sicché la sua contestazione potrebbe urtare il precetto della buona fede (art. 52 CPC). In realtà, visto quanto precede, tutto lascia presumere che la rappresentante del convenuto abbia sottoscritto il verbale senza riserve nella consapevolezza che il proprio assistito fosse ormai stato ritenuto assente ingiustificato e che, sorprendentemente, solo al momento della lettura della decisione impugnata essa abbia preso atto che in realtà il Giudice di pace aveva ammesso la dispensa dalla comparsa personale. Tale confuso e contraddittorio agire non può pregiudicare la posizione della parte.

                                         f)    Visto quanto precede, in presenza di una violazione del diritto di essere sentito del convenuto, garantito dall'art. 53 CPC, la decisione impugnata deve essere annullata. Una tale lesione non può, per altro, essere sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo, questa Camera non disponendo dello stesso potere cognitivo dell'autorità cui viene imputata la violazione. Gli atti vanno rinviati al primo giudice affinché giudichi nuovamente sulla lite previo il tentativo di conciliazione, e in caso di mancata conciliazione, dando la possibilità al convenuto di esporre la sua posizione.

                                   6.   Le spese processuali seguono la soccombenza della CO 1 che ha proposto di respingere il reclamo (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante, patrocinato da un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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