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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 27.12.2019 16.2018.48

December 27, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,141 words·~11 min·3

Summary

Contratto di lavoro - licenziamento immediato ingiustificato

Full text

Incarto n. 16.2018.48

Lugano 27 dicembre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 18 settembre 2018 presentato dalla

RE 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 30 luglio 2018 dal Pretore del Distretto di Riviera nella causa SE.2014.9 (contratto di lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 19 maggio 2014 da  

 CO 1  (rappresentato da RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 1° febbraio 2010 RE 1 ha assunto CO 1 come manovale per un salario di fr. 4572.– mensili. Il 25 novembre 2013 la datrice di lavoro ha notificato al dipendente la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro per il 31 gennaio 2014. CO 1, non avendo ricevuto lo stipendio di ottobre 2013, non si è presentato al lavoro venerdì 29 novembre 2013, così come aveva preannunciato nelle sue lettere del 21 e del 28 novembre precedenti. Lo stesso giorno la datrice di lavoro gli ha assicurato di avergli versato lo stipendio e lo ha avvisato che un'al­tra sua assenza ingiustificata avrebbe comportato il suo licenziamento immediato. Il lunedì successivo il dipendente ha ripreso il lavoro, salvo poi interromperlo nuovamente il 6 dicembre seguente, i salari di ottobre e di novembre non essendogli stati versati. Ricevute le due mensilità arretrate, con lettera del 13 dicembre 2013 il lavoratore è stato licenziato in tronco perché “da venerdì 06.12.2013 non si è presentato al lavoro”. Nonostante il dipendente abbia contestato il licenziamento immediato, la datrice di lavoro ha mantenuto la sua posizione, liquidando le spettanze salariali del lavoratore fino al 5 dicembre 2013.

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 19 maggio 2014 CO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere la condanna dell'RE 1 al pagamento di fr. 8731.93 lordi oltre interessi del 5% dal 10 gennaio 2014 corrispondenti allo stipendio dal 14 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014, la quota di tredicesima e a un'indennità per licenziamento ingiustificato pari a una mensilità. Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2014 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 18 giugno 2014, indetta per le prima arringhe, le parti hanno confermato le proprie domande. Esperita l'istruttoria, la quale è stata congiunta con altre procedure introdotte contro la convenuta da RA 1 (inc. SE.2014.8) e da un altro dipendente (inc. SE.2014.5), le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 23 e del 25 settembre 2014 in cui hanno mantenuto i loro punti di vista.

                                  C.   Statuendo con decisione del 30 luglio 2018 il Pretore ha accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all'attore fr. 3728.93, oltre a oneri sociali salvo la LPP, e fr. 5003.–, più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014. Non sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è stata tenuta a rifondere all'attrice fr. 850.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 settembre 2018, in cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio e la sua riforma nel senso di respingere la petizione. Con decreto del 24 ottobre 2018 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Il 26 ottobre 2018 CO 1 ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la deci­sione impugnata, datata 30 luglio 2018 ma spedita il 17 agosto 2018, è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 20 agosto 2018 (cfr. tracciamento dell'invio n. 98.__________ agli atti). Introdotto il 18 settembre 2018, il reclamo in esame è tem­pestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore, richiamati i presupposti per una disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro in applicazione dell'art. 337 CO, ha accertato che con lettera del 13 dicembre 2013 la convenuta ha licenziato il dipendente con effetto immediato poiché dal 6 dicembre 2013 questi non si era presentato sul posto di lavoro. Egli ha poi ritenuto che fino al 12 e 13 dicembre 2013 la convenuta era in mora con il pagamento dei salari di ottobre e di novembre, che l'assenza dal posto di lavoro del dipendente era pertanto legittima e che il dipendente, intenzionato a riprendere il lavoro dopo avere ricevuto gli arretrati, era stato licenziato in tronco il 13 dicembre 2013 di modo che non aveva potuto riprendere il lavoro lunedì seguente. Per di più, ha soggiunto il primo giudice, l'assenza dal lavoro del 29 novembre 2013 era legittima giacché la diffida di quel giorno non era valida vista la mora della convenuta con il pagamento dello stipendio di ottobre. Per il Pretore le condizioni per una risoluzione immediata del rapporto di lavoro non erano date di modo che le pretese salariali del lavoratore erano fondate donde la condanna della convenuta a versare all'attore fr. 3728.93 (fr. 8566.70 [stipendio lordo dal 14 dicembre al 31 gennaio 2014] -  fr. 1691.92 [oneri sociali] – fr. 3145.85 [indennità disoccupazione percepite per gennaio 2014]) “oltre agli oneri sociali salvo la LPP” e fr. 5003.– di indennità per licenziamento ingiustificato ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO, più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014.

                                   4.   La reclamante ribadisce la legittimità della disdetta con effetto immediato del contratto in applicazione dell'art. 337 CO, facendo valere che il Pretore non doveva esaminare la fattispecie sotto il profilo dell'art. 337d CO, riferito all'abbandono ingiustificato del lavoro ma dell'art. 337 CO, ovvero secondo la norma generale relativa alla risoluzione immediata per cause gravi. A suo parere, inoltre, il primo giudice “ha attribuito un'importanza eccessiva” alla dicitura “abbandono ingiustificato del posto di lavoro” riportato sulla lettera del 13 dicembre 2013, ciò che l'ha indotto ad applicare l'art. 337d CO, mentre avrebbe dovuto “procedere con un'approfondita disamina di tutti gli aspetti senza limitarsi al cam­po di applicazione dell'art. 337d CO”. In realtà, il Pretore ha esaminato se fossero dati i presupposti per un licenziamento immediato (art. 337 CO), trattando solo in modo marginale il tema dell'abbandono ingiustificato dell'impiego (art. 337d CO). Non si può pertanto ritenere che egli non abbia tenuto conto dei presupposti dell'art. 337 CO. La censura si rivela così inconsistente.

                                   5.   L'impresa di costruzione ritiene che la sospensione dell'attività la­vorativa da parte dell'attore non fosse stata legittima giacché a quel momento questi aveva ricevuto sufficienti rassicurazioni sul fatto che le sue pretese salariali sarebbero state onorate. Ora, per tacere del fatto che l'incontro con __________ U__________, durante il quale l'attore ha ricevuto determinate garanzie sul pagamento del salario è avvenuto successivamente all'interruzione del lavoro (il 9 dicembre 2013), fintanto che perdura il ritardo nel pagamento dei salari scaduti il dipendente ha il diritto di rifiutarsi di lavorare (art. 82 CO per analogia; CCR, sentenza inc. 16.2014.6 del 3 marzo 2015 consid. 7a; cfr. Gloor in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 29 ad art. 337 CO). E in concreto, fino al 12/13 dicembre 2013 non è controverso che i salari non fossero stati versati. Per di più, la reclamante non mette in discussione di avere comunicato al rappresentante sindacale dell'attore il fatto che il dipendente avrebbe potuto ricominciare a lavorare il lunedì 16 dicembre 2013, salvo scrivere il 13 dicembre 2013 la lettera di licenziamento immediato. Ne segue che al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.

                                   6.   La reclamante rimprovera altresì al Pretore “una manifesta insufficiente considerazione del contesto generale in cui si è sviluppata l'intera vicenda” e in particolare di non aver considerato “la dimensione della ditta”, il fatto che l'attore e il suo collega __________ D__________ (che a sua volta, a causa del mancato pagamento del salario, aveva sospeso il lavoro e era stato licenziato in tronco, cfr. inc. SE.2014.5) erano i suoi unici dipendenti, il fatto che tra il suo socio e gerente della ditta e il lavoratore, correligionari, si era creato uno stretto legame personale, così come “il grado di conoscenza del dipendente circa eventuali difficoltà riscontrate dalla ditta nel far fronte ai propri obblighi salariali come pure circa le possibili conseguenze di un mancato ritorno al lavoro per la ditta stessa”. A suo avviso, il primo giudice avrebbe anche dovuto considerare che il dipendente ha dimostrato un'“insensibilità nei confronti del datore di lavoro” e che il suo atteggiamento “è stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia che deve necessariamente esserci tra datore di lavoro e lavoratore”. Tali argomentazioni, fors'anche soggettivamente comprensibili, non impedivano tuttavia al lavoratore, al quale non era stato tempestivamente corrisposto il salario, di far valere i propri diritti, ovvero di sospendere la sua attività lavorativa fintanto che perdurava la mora. Anche su questo punto il reclamo vede dunque la sua sorte segnata.

                                   7.   La reclamante si duole infine del fatto che il Pretore abbia riconosciuto al dipendente un'indennità per licenziamento ingiustificato in applicazione dell'art. 337c cpv. 3 CO, evidenziando come es­sa, allora priva di liquidità si sia trovata “in un vicolo cieco senza alcuna alternativa”, rimanendo senza maestranze nell'imminenza delle ferie natalizie. Ora, secondo l'art. 337c cpv. 3 CO il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave un'indennità ch'egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze, la quale non può però superare l'equivalente di sei mesi di salario. Nella fattispecie, il primo giudice ha già sostanzialmente tenuto conto delle circostanze del caso concreto, segnatamente della situazione e del comportamento della ditta, la quale aveva comunque “dimostrato buoni propositi nei confronti dei dipendenti”. Le argomentazioni della reclamante non bastano per ritenere che il Pretore, nel riconoscere al convenuto un'indennità peraltro pari a una sola mensilità, abbia abusato del suo potere di apprezzamento.

                                   8.   In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. Il reclamo, che non pone questioni di principio o di importanza rilevante, può essere dunque deciso dalla Camera nella composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

                                   9.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; –  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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