Incarto n. 16.2018.31
Lugano 27 settembre 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 15 giugno 2018 presentato da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 16 maggio 2018 dal Giudice di pace del circolo di Locarno, nella causa SE.2017.8 (appalto) promossa nei suoi confronti con petizione del 18 dicembre 2017 dalla
CO 1 ,
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Tra il 10 e l'11 luglio 2014 la ditta CO 1, attiva nel settore dei pavimenti in legno, ha eseguito la riparazione, la lamatura e la laccatura dei pavimenti in parquet di due camere di un appartamento di proprietà della V__________ SA abitato da RE 1, alla quale era stato trasmesso il 4 luglio 2014 un preventivo di spesa di fr. 3326.40 (IVA inclusa). Il 15 luglio 2014 la locatrice ha riconsegnato l'appartamento alla proprietaria. Lo stesso giorno, la CO 1 ha trasmesso a RE 1 la fattura per il suo intervento di fr. 3326.40. Nonostante i solleciti di pagamento del 1° ottobre 2014 e dell'11 novembre 2014, la fattura in questione è rimasta impagata.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 18 dicembre 2017 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Locarno per ottenere il pagamento di fr. 3326.40 oltre interessi del 10% dal 15 luglio 2014, il rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Locarno e il rimborso della tassa di giustizia di fr. 100.– della procedura di conciliazione. All'udienza del 26 gennaio 2018, indetta per le prime arringhe, l'attrice ha confermato le proprie domande di pagamento salvo ritirare la richiesta di rigetto dell'opposizione al menzionato precetto esecutivo e la convenuta ha proposto di respingere la petizione sulla scorta di un memoriale scritto. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 5 marzo 2018 le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
C. Statuendo con sentenza del 16 maggio 2018 il Giudice di pace ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 3326.30 oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2014.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 giugno 2018, in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Invitata a presentare osservazioni al reclamo l'attrice è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 17 maggio 2018. Introdotto il 15 giugno 2018, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, riassunti i principi di interpretazione di un contratto, ha stabilito che “vi siano gli elementi sufficienti per considerare la nascita tra le parti di un contratto di appalto ai sensi dell'art. 363 CO”. Al proposito egli ha accertato che “l'attrice, dopo un sopralluogo nell'appartamento per visionare i lavori da effettuare, ha presentato alla convenuta un preventivo di spesa (offerta datata 4 luglio 2014) e, successivamente, su sollecitazioni, ha provveduto ad effettuare i lavori in un breve lasso di tempo in quanto la riconsegna dell'ente locato da parte della convenuta doveva avvenire entro la metà del mese di luglio 2014”. Inoltre, a suo parere, “dalla consegna del preventivo di spesa non sono state sollevate contestazioni di sorta fino al richiamo di pagamento notificato alla convenuta il 1° ottobre 2017 [recte 2014]”. Per il primo giudice, “l'attrice poteva pertanto e in buona fede, ritenere che la convenuta (in possesso ancora dell'ente locato quale inquilina), avesse acconsentito ad effettuare i lavori, vista inoltre la tempistica che tali lavori dovevano essere effettuati a motivo della imminente riconsegna dell'ente locato”. Per di più, egli ha soggiunto “a titolo abbondanziale”, in una lettera del 17 marzo 2014 la convenuta aveva comunicato alla locatrice l'intenzione di lasciare l'appartamento “in perfette condizioni” anche perché l'inquilina medesima aveva riconosciuto che i pavimenti presentavano dei difetti. Per il Giudice di pace, la stessa avrebbe dovuto eliminare tali difetti concordando, se del caso con la locatrice, la quota a carico di quest'ultima nel caso i difetti fossero dovuti a normale usura. Infine, egli ha epilogato, alla riconsegna dell'ente locato la locatrice non ha sollevato alcun difetto (almeno sui pavimenti), tant'è che la cauzione è stata liberata in favore della conduttrice “in quanto l'appartamento era in ordine e il lavoro al parquet era stato fatto bene”. Ciò posto, il Giudice di pace ha obbligato la convenuta a versare all'attrice fr. 3326.40 riducendo il tasso degli interessi moratori al 5% e fissando la loro decorrenza dal 26 luglio 2014.
4. La reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere apprezzato in modo errato i fatti e di avere di conseguenza applicato in modo errato il diritto. Essa evidenzia come l'attrice nemmeno sia stata in grado di indicare chi le avesse ordinato l'esecuzione dei lavori in questione, tant'è che in un primo momento aveva escusso la V__________ SA e aveva finanche avviato nei suoi confronti una procedura di conciliazione. A suo parere, agli atti non vi è alcuna prova, che incombeva all'attrice apportare, da cui risulti che l'incarico di sistemare i pavimenti sia stato da lei impartito anziché dalla proprietaria come avviene normalmente alla fine della locazione. Anzi, il fatto che il preventivo, da lei mai ricevuto, non rechi alcuna firma quale approvazione, dimostra che essa non aveva incaricato l'attrice e quindi non era sorto con lei un contratto d'appalto. Né questo poteva desumersi dal fatto che essa fosse a conoscenza dei lavori “ritenuto che essa pensava fossero stati richiesti dalla locatrice”. A suo dire, e come confermato dal marito, i lavori sono stati eseguiti dopo che la famiglia aveva già traslocato e ribadisce che, come in altre circostanze, l'ordinazione è stata data dalla proprietaria, la quale per altro non ha allestito alcun verbale d'uscita e ha acconsentito alla liberazione della cauzione proprio perché “non vi erano i presupposti per richiedere il pagamento di tali lavori”. Essa ricorda infine di avere consegnato una chiave all'amministratore già a fine giugno, che a momento le era stato detto “che era tutto a posto” e che la pulizia dell'appartamento è avvenuta prima dei lavori di parchettista. Per di più, essa epiloga, l'amministratore unico della Velker SA, senz'altro interessato all'esito della lite, non ha ricordato di avere constatato l'esistenza di danni al pavimento dichiarando solamente che alla riconsegna l'appartamento era in ordine.
a) Dagli atti risulta che il 4 luglio 2014 la ditta attrice ha intestato un preventivo di spesa per opere da parchettista al costo di fr. 3326.40 a RE 1 (doc. B), la relativa fattura del 15 luglio 2014, sempre indirizzata a RE 1 (doc. C), due richiami di pagamento (doc. D ed E), e una lettera dell'11 novembre 2014 in cui la ditta negava a RE 1 la sostituzione dell'intestazione della citata fattura (doc. G). Al proposito la reclamante sostiene di non avere ricevuto il citato preventivo, ma l'allegazione è nuova ed è quindi inammissibile in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), davanti al Giudice di pace essendosi limitata a rilevare di non averlo sottoscritto (osservazioni del 25 gennaio 2018 pag. 2). Essa ha altresì rilevato di avere sempre contestato l'intestazione della fattura, ma come accertato dal Giudice di pace, senza più essere stato contestato in questa sede, la reazione è avvenuta solamente nell'ottobre del 2014 (cfr. anche doc. 1).
b) Il Giudice di pace ha inoltre accertato che la convenuta è stata conduttrice dell'appartamento in cui sono stati effettuati i lavori da parchettista, che l'attrice ha effettuato i lavori “in breve tempo in quanto la riconsegna dell'ente locato da parte della convenuta doveva avvenire entro la metà del mese di luglio 2014” e che pertanto la convenuta era ancora in possesso dell'ente locato. Egli ha inoltre constatato che la convenuta aveva comunicato alla proprietaria la “sua intenzione di lasciare l'appartamento in perfette condizioni” (doc. F), e che in sede di interrogatorio, la stessa aveva ricordato che “i pavimenti presentavano difetti”. Al riguardo, la reclamante non pretende, né tantomeno dimostra, che tali accertamenti siano manifestamente errati.
Poco importa che la famiglia avesse già traslocato prima dei lavori (deposizione di __________ C__________ del 5 marzo 2018) o che la convenuta avesse consegnato una chiave dell'appartamento all'amministratore dello stabile, la restituzione completa e definitiva dell'ente locato avvenendo di principio con la consegna di tutte le chiavi (sentenza del Tribunale federale 4A_388/2013 del 7 gennaio 2014 consid. 2.1). Né è di rilievo il fatto che la proprietaria non abbia notificato difetti dell'ente locato e che la cauzione sia stata liberata in favore della convenuta. Con la riparazione dei pavimenti non è dato di vedere, né la reclamante spiega come la proprietaria avrebbe potuto avanzare pretese di risarcimento. Ne segue che le circostanze accertate dal Giudice di pace, così come quelle esposte in precedenza (sopra consid. a), vanno poste alla base del giudizio.
c) Relativamente alla formazione di un contratto la reclamante non contesta che per determinare l'esistenza di una relazione contrattuale, ove non sia possibile determinare la reale volontà delle parti (interpretazione soggettiva), si può far capo al principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva). Premesso ciò, alla luce dei fatti e degli indizi accertati senza arbitrio, ovvero il consenso all'esecuzione di lavori di ripristino di un pavimento danneggiato di un appartamento che l'inquilino avrebbe riconsegnato di lì a poco e del quale lo stesso era ancora in possesso delle chiavi, sulla scorta di un preventivo indirizzato al conduttore e da questi ricevuto e non contestato, la conclusione del Giudice di pace secondo cui tra le parti è sorto un contratto d'appalto non può ritenersi errata. Tanto meno ove si pensi che un tale contratto può sorgere anche tacitamente o per atti concludenti, donde l'inconcludenza dell'assenza di una firma per accettazione della convenuta sul preventivo della ditta attrice.
d) Certo, usualmente la riparazione dell'ente locato avviene su incarico del proprietario dopo la consegna dell'appartamento e l'allestimento di un verbale di riconsegna in cui si è constatata l'esistenza di danni a carico del locatario. Nel contesto qui in esame, ovvero dandosi lavori eseguiti prima della consegna dell'ente locato per riparare danni causati dal locatario, non appare tuttavia insostenibile ritenere che l'incarico sia stato conferito direttamente dall'inquilino, al quale incombeva ad ogni modo di restituire l'ente locato nello stato risultante da un uso conforme al contratto (art. 267 CO). Né si disconosce che in un primo momento la ditta attrice aveva promosso una procedura esecutiva, così come un tentativo di conciliazione, nei confronti della V__________ SA, dimostrando così una certa confusione nell'individuare la controparte contrattuale. Ma ciò non costituisce una controprova e non basta per ritenere errata conclusione del primo giudice in merito alla nascita di un contratto tra le parti.
5. Visto quanto precede, il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del Giudice di pace, vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– avv. ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.