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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.10.2019 16.2018.29

October 7, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,242 words·~11 min·5

Summary

Contratto di mandato - remunerazione dell'avvocato - onere dell'allegazione e della contestazione

Full text

Incarto n. 16.2018.29

Lugano 7 ottobre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 1° giugno 2018 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'avv. dott.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 30 aprile 2018 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, nella causa 142/C/16/PE (mandato) promossa nei suoi confronti con petizione del 14 dicembre 2016 dall'  

  CO 1 ,  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 20 febbraio 2015 RE 1 ha conferito all'CO 1 un mandato avente per oggetto la tutela dei suoi interessi nell'ambito di un “contratto di cessione azio­ni” riferito alla I __________ Sagl di __________. L'onorario del man­datario era stato pattuito secondo il dispendio di tempo, alla tariffa di fr. 240.– l'ora. Per le sue prestazioni, il 1° aprile 2016 il legale ha inviato al clien­te una nota professionale di complessivi fr. 4931.28 (onorario fr. 2700.–, spese fr. 1866.– e IVA fr. 365.28). La nota è rimasta impagata.

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, l'CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento della sua nota professionale di fr. 4931.28 più interessi al 5% dal 16 aprile 2016. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2016 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Invitato a presentare una replica scritta, il 6 marzo 2017 l'attore ha confermato la sua posizio­ne. Il 20 giugno 2017 il Giudice di pace, preso atto della mancata presentazione di una duplica, ha assegnato al convenuto un termine suppletorio per presentare un tale allegato e ha avvertito le parti che in difetto di ciò e ove non gli fosse stato chiesto di indire il dibattimento, avrebbe deciso sulla base degli atti. Il 12 luglio 2017 il con­venuto ha comunicato di rinunciare a duplicare.

                                  C.   Statuendo con sentenza del 30 aprile 2018 il Giudice di pace ha accolto la petizione, obbligando il convenuto a versare all'attore fr. 4931.28 più interessi al 5% dal 16 aprile 2016. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore un'indennità di fr. 500.–.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 1° giugno 2018, in cui chie­de, in via principale, di riformare il giudizio impugnato nel senso di dichiarare irricevibile o di respingere la petizione e, in via subordinata, di annullarlo e di rinviare gli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 9 agosto 2018 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 2 maggio 2018 (cfr. tracciamento degli invii prodotto dalla Giudicatura di pace, numero dell'invio __________). Introdotto il 1° giugno 2018 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha innanzitutto accertato che il 20 febbraio 2015 il convenuto aveva conferito all'attore il mandato di occuparsi di una pratica riguardante la società I__________ Sagl e avente per oggetto un contratto di cessione di azioni. Per il primo giudice “dalla documentazione allegata non risulta cosa di fatto fu svolto da parte dello studio legale, non essendo stato prodotto il dossier relativo, ma dalla fattura si evince sia per descrizione che per le ore svolte, che qualche cosa sia stato fatto”. Egli ha poi accertato che il convenuto non aveva sollevato alcuna contestazione in merito alle prestazioni fornite dall'attore o alla loro durata. Certo, nelle osservazioni il mandante aveva sostenuto che “non fu fatto nulla”, ma tale allegazione non era “supportata da documenti” ed era “priva di fondamento”. Ciò premesso ed evidenziato come l'atteggiamento del convenuto fosse pretestuoso, il Giudice di pace ha accolto la petizione.

                                   4.   RE 1 fa valere anzitutto che il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare irricevibile l'azione poiché la petizione non contiene alcuna domanda. Ora, a prescindere dal fatto che davanti al pri­mo giudice il convenuto non ha formulato alcuna obbiezione al riguardo tant'è che ha proposto di respingere la petizione, l'esemplare di quest'ultimo memoriale contenuto nel fascicolo trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera, di 5 pagine, contiene tutte le prescrizioni imposte dall'art. 244 cpv. 1 CPC, compresa la domanda (lett. b). Certo, al reclamo l'interessato allega unicamente tre pagine, corrispondenti a quelle dispari del memoriale agli atti. Se non che, già di primo acchito, risulta evidente che l'esemplare in suo possesso non è completo ove appena si pensi che quell'allegato è sprovvisto della firma. Conformemente all'onere di diligenza processuale (art. 52 CPC) egli avrebbe dovuto segnalare al primo giudice eventuali mancanze e non attendere l'emanazione della decisione per invocare carenze formali. Sulla questione non occorre dilungarsi.

                                   5.   Il reclamante rimprovera al Giudice di pace un'errata applicazione dell'art. 8 CC per non avere posto a carico dell'attore l'onere di provare la fondatezza della sua azione. A suo parere, il primo giudice avrebbe dovuto accertare che l'attore, non essendo notaio, non poteva pretendere una mercede per avere “disposto un rogito” tanto meno ove si pensi che un contratto di cessione di azioni non necessita della forma autentica. Il legale, dal canto suo, ritiene di avere dimostrato la sua pretesa sulla scorta del contratto di mandato e della nota dettagliata da lui prodotti in causa. Egli rileva inoltre di avere redatto il contratto di cessione delle azioni in forma semplice e di avere unicamente predisposto la documentazione necessaria per le modifiche societarie e l'aumento di capitale appoggiandosi per la confezione dell'atto pubblico a un notaio esterno.

                                         a)  Con il reclamante si può convenire che incombe all'avvocato che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni provare l'esistenza dell'asserito mandato – in concreto incontestata – così come la congruità della sua pretesa (art. 8 CC). Allo stesso incombe altresì dimostrare il corretto adempimento del mandato, segnatamente che la pre­stazione fornita corrisponde a quanto effettivamente pattuito (RtiD I-2014 pag. 779 n. 24c consid. 5; CCR, sentenze inc. 16.2014.7 del 22 aprile 2015 consid. 6a e inc. 16.2012.44. del 25 febbraio 2014 consid. 3 con rinvii).

                                         b)  Parallelamente, per l'art. 150 cpv. 1 CPC oggetto della prova sono i fatti controversi se giuridicamente rilevanti. In sintesi, è controverso un fatto che è stato debitamente allegato e specificato nonché dettagliatamente contestato in causa nei termini dell'art. 55 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_719/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 6.2). Nelle cause rette dal principio dispositivo, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande (onere di allegazione; art. 55 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. d CPC). I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati affinché, da un lato, il convenuto possa specificare quali fatti riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice possa stabilire quali fatti sono riconosciuti da entrambe le parti e quali sono invece contestati dal convenuto (per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove) e poi applicare la regola di diritto sostanziale determinante (DTF 144 III 522 consid. 5.2.1.1). La contestazione del convenuto deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attore di capire quali sia­no le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da pro­vare. Le esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno severe di quelle che vigono per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate: più quest'ultime sono dettagliate, più la controparte deve specificare concretamente quali sono i singoli fatti che contesta (onere di contestazione). Ove l'attore adduca nella sua petizione l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e completa, questa si considera ammessa e non deve essere provata se il convenuto non concretizza la sua contestazione indicando con precisione le posizioni della stessa che contesta (DTF 144 III 525 consid. 5.2.2.3). Contestazioni globali non bastano (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.1).

                                         c)  In concreto, l'attore ha sostenuto che nell'am­bito del mandato ricevuto dal convenuto ha “visionato i bilanci della società, redatto un contratto di compravendita di azioni e disposto il rogito per le modifiche societarie e l'aumento di capitale” (petizione, pag. 3). Al proposto egli ha prodotto il contratto di mandato del 20 febbraio 2015 (doc. A), la sua nota professionale del 1° aprile 2016 di complessivi fr. 4931.28 (doc. C) e la specifica delle spese e delle prestazioni eseguite tra il 20 febbraio 2015 e il 1° aprile 2015 con l'indicazione di una tariffa oraria di fr. 240.– (doc. D). Le prestazioni indicate nella specifica sono “colloquio cliente”, diverse telefonate e e-mail al cliente, “redazione contratto di compravendita azioni”, “e-mail a revisore”, “colloquio revisore + colloquio __________”, “e-mail a notaio”, “e-mail a G__________ A__________” per complessivi fr. 2700.–. Le spese e gli esborsi sono “apertura incarto” (fr. 100.–), “costo revisione” (fr. 1620.–) e “chiusura incarto” (fr. 100.–) per complessivi fr. 1820.–. Si tratta di indicazioni sufficientemente chiare e precise da non lasciare spa­zio a interpretazioni.

                                         d)   Nelle osservazioni, il convenuto si è limitato a indicare che “dopo il conferimento del mandato l'avvocato non ha fatto nulla”, che l'attore non ha mai ricevuto il “mandato di visionare bilanci e preparare rogiti poiché non è neppure notaio” di modo che “nulla è dovuto” (osservazioni, pag. 1 e 2). Così argomentando, tuttavia, non si può ritenere che la contestazione fosse sufficientemente motivata per ammettere la mes­sa in discussione delle specifiche allegazioni dell'attore. A fronte di una nota dettagliata il convenuto non poteva limitarsi a contestare genericamente la mancata esecuzione di prestazioni da parte del mandante ma avrebbe dovuto precisare quale posizione della specifica contestava e per quale motivo. In tali circostanze, le prestazioni dell'attore elencate nel dettaglio allegato alla nota professionale potevano essere considerate come non controverse e dunque non necessitavano di essere dimostrate.

                                         e)   Premesso, ciò, che l'attore non sia notaio è vero, ma non con­sta, né dalla nota dettagliata emerge diversamente, che egli abbia allestito atti pubblici. L'unico contratto è quello di cessione di quote sociali, che come ammette il reclamante, non necessita della forma autentica ma solo di quella scritta (art. 785 cpv. 1 CO con rinvio all'art. 165 cpv. 1 CO). E per la preparazione di un tale contratto non appare insostenibile ritenere che l'esame dei bilanci della società rientri in una diligente conduzione del mandato svolto nell'interesse del mandante. In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

                                   6.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). All'opponente, avvocato di professione che ha agito in cau­sa propria, non si assegnano ripetibili, la procedura non aven­do ad ogni modo comportato un dispendio particolare (DTF 144 V 298 consid. 8.2).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 550.– sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

– avv. dott.   ; – avv. dott.   .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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