Incarto n. 16.2018.28
Lugano 12 novembre 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 25 maggio 2018 presentato dalla
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 27 aprile 2018 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, nella causa 35/B/16/PE (assunzione di debito interna) da lei promossa con petizione del 23 maggio 2016 nei confronti della
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 2014 E__________ C__________ ha incaricato l'impresa generale CO 1 di continuare la costruzione di un edificio su una sua proprietà a __________. Il 2 settembre 2014 la CO 1 ha noleggiato dalla ditta G__________ di F__________ C__________ (__________, __________) una gru per un canone di € 1200.– mensili. L'11 settembre 2014 F__________ C__________ ha chiesto alla CO 1 di pagargli € 3890.– (fattura n. 74/2014) corrispondenti al canone di locazione di settembre e alle spese di sdoganamento, trasporto e montaggio della gru mentre il 30 settembre successivo le ha inviato una richiesta di pagamento di complessivi € 29 000.– (fattura n. 78/2014) per la gru “in c/to noleggio e trasformata in vendita”, così come una nota di accredito per la restituzione di € 3890.–. A seguito del mancato pagamento delle proprie fatture, F__________ C__________ ha minacciato la CO 1 di riprendersi la gru. Il 2 marzo 2015 E__________ C__________ ha proceduto a saldare il prezzo della gru e il 26 maggio 2015 lo stesso è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione della CO 1.
B. Il 26 maggio 2015 F__________ C__________ ha chiesto alla CO 1 il pagamento di € 1700.– (fattura n. 30/2015) per un “kit di ruote” e la “sostituzione della fune” della gru. Il 29 maggio 2015 la RE 1, società di cui E__________ C__________ è socio e gerente, ha versato tale importo “a nome della CO 1”. Dal 31 agosto 2015 E__________ C__________ non è più presidente del consiglio di amministrazione della CO 1. Il 20 novembre 2015 la RE 1 ha chiesto alla CO 1 di restituirle fr. 1795.03. Preso atto del mancato pagamento, il 22 dicembre 2015 la RE 1 le ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di tale importo oltre agli interessi del 5% dal 29 giugno 2015, cui l'escussa ha interposto opposizione.
C. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 20 maggio 2016 la RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di € 1700.– oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2015 e di ripetibili per fr. 1050.–, così come delle spese per il precetto esecutivo (fr. 73.30) e per la procedura di conciliazione (fr. 100.–). Nelle sue osservazioni del 20 giugno 2016 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. In una replica del 28 luglio 2016 l'attrice ha confermato il suo punto di vista. All'udienza del 22 febbraio 2017, indetta per le prime arringhe, le parti hanno riaffermato le loro posizioni. Su invito del Giudice di pace la convenuta ha introdotto, il 28 febbraio 2017, una duplica scritta in cui ha confermato le sue posizioni. Raccolte informazioni scritte da F__________ C__________, nei “memoriali conclusivi” del 5 e del 7 aprile 2017 le parti hanno ribadito le loro posizioni.
D. Statuendo con sentenza del 27 aprile 2018 il Giudice di pace ha respinto la petizione e ha “mantenuto l'opposizione” al noto PE. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 maggio 2018, chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 9 agosto 2018 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 30 aprile 2018. Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale d'appello il 25 maggio 2018, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2. Al reclamo la RE 1 allega la decisione dell'11 maggio 2018 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha condannato la CO 1 a versare a E__________ C__________ € 22 613.36 oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2015 quale rimborso di quanto da lui versato alla G__________ di F__________ C__________ per l'acquisto della gru (inc. SE.2016.168). La CO 1 rileva che ove tale decisione fosse ammissibile in sede di reclamo, andrebbe altresì assunto l'appello da lei interposto contro la stessa. Sta il fatto che nel frattempo, il 6 settembre 2019, la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha statuito sull'appello presentato dalla convenuta, respingendolo (inc. 12.2018.88). Tale sentenza è passata in giudicato ed è, per questa Camera, notoria senza che ciò costituisca un fatto nuovo (sentenza del Tribunale federale 5A_610/2016 del 3 maggio 2017 consid. 3.1 con rinvii).
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
4. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha innanzitutto lasciato indecisa la questione della proprietà della gru, senza rilievo ai fini del giudizio, per poi evidenziare che il procedimento non ha permesso di chiarire quali fossero “i rapporti commerciali” tra l'attrice e la convenuta. A suo parere non è dato di capire perché dandosi problemi di liquidità “tanto da non potere pagare l'importo di euro 1700.– chiesto dalla G__________”, la convenuta “che stava lavorando per la RE 1” non si è fatta dare un acconto sui lavori che stava svolgendo, perché l'attrice è intervenuta direttamente nei rapporti commerciali tra la convenuta e la G__________ pagando “anticipatamente una fattura senza sapere […] se la fune era stata cambiata e bisognava pagarla o se le ruote erano state ritirate” e perché l'attrice ha pagato la G__________ “senza prendere accordi precisi e scritti con la CO 1”. Premesso ciò, per il primo giudice le pretese dell'attrice erano infondate anche perché essa, dato che non sono state ritirate le ruote, avrebbe tutt'al più diritto di essere rimborsata dalla G__________ mentre secondo la convenuta il costo della nuova fune era compreso nel canone di locazione della gru. Egli ha infine soggiunto che l'attrice “non ha prodotto nulla che confermasse che il pagamento fatto alla G__________ per la fune o per le ruote era a nome e conto della CO 1 a titolo di prestito, anticipo o per accordi presi indipendentemente da questi e dunque da rimborsare e non da conteggiare nella gestione del cantiere”. Donde, per finire, ha reiezione della petizione.
5. Secondo la reclamante, le affermazioni fuorvianti della convenuta hanno ingenerato nel Giudice di pace una confusione tale da ritenere che la convenuta “stesse lavorando” per lei anziché per E__________ C__________. A suo parere, se il Giudice di pace avesse valutato adeguatamente le prove, avrebbe dovuto accertare che la convenuta, dopo avere acquistato la gru dalla G__________, ha ordinato anche il “kit ruote” e la “sostituzione della fune” per un prezzo di € 1700.– che è stato da lei pagato alla G__________ a nome della CO 1 e avrebbe di conseguenza dovuto stabilire che la controparte ha l'obbligo di rimborsarle quanto da lei anticipato. Per contro, la resistente adduce nuovamente di non avere acquistato dalla G__________ né la gru né delle ruote e una fune, rilevando che nessuna analisi giuridica della fattispecie è stata svolta dall'attrice. A suo avviso, anche nella denegata ipotesi che si ritenesse che tra lei e la G__________ si sia perfezionato un contratto di compravendita avente per oggetto delle ruote e una fune per la gru, il reclamo andrebbe comunque respinto perché tra la G__________ e l'attrice non vi è stata né una cessione di credito (art. 1264 cpv. 1 CCit) né una surrogazione (art. 1201 CCit).
6. In concreto, con la reclamante si conviene che i lavori di carattere edile eseguiti a __________ dalla convenuta non le sono stati commissionati dall'attrice ma da E__________ C__________. Quest'ultimo, come già detto (cfr. consid. A e B), oltre a essere socio e gerente con firma individuale dell'attrice, era a quel momento anche presidente con firma individuale della convenuta. Premesso ciò, gli unici fatti debitamente accertati sono il pagamento di una fattura di € 1700.–, emessa dalla G__________ costruzioni macchine edili di C__________ F__________ intestata alla CO 1 (doc. D), da parte della RE 1 tramite bonifico bancario (doc. E) così come confermato dalla stessa G__________ (lettera del 13 marzo 2017). Dalle allegazioni dell'attrice e dalle altre prove da lei addotte, contrapposte alle contestazioni della convenuta, tuttavia, non è dato di appurare chi fosse proprietaria della gru, perché l'attrice abbia pagato una fattura intestata alla convenuta né quali accordi siano intercorsi tra le parti in merito a tale pagamento e, soprattutto, sulla base di quale fondamento giuridico essa ne rivendica la restituzione.
Se non che, come si è detto, con decisione del 6 settembre 2019 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto un ricorso della CO 1 contro la sentenza emessa l'11 maggio 2018 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, l'ha condannata a versare a E__________ C__________ € 22 613.36 da lui anticipati per il pagamento di una fattura della G__________ costruzioni macchine edili di C__________ F__________ in relazione alla vendita alla CO 1 della nota gru. In sostanza, con tale decisione, è stato ritenuto “correttamente” accertato che la CO 1 aveva “acquistato dalla G__________ la gru – di cui è rimasta proprietaria e di cui ha potuto disporre a suo piacimento impiegandola in un cantiere piuttosto che un altro – senza pagarne il saldo, dopo avere onorato due acconti per complessivi € 5500.–; saldo che per contro è stato corrisposto dall'attore [E__________ C__________] per suo conto”, mentre che le argomentazioni difensive della convenuta non potevano “essere seguite” (consid. 7).
In circostanze del genere, appare del tutto sostenibile ritenere che intervenendo la RE 1 per pagare in vece della CO 1 un debito per un “kit di ruote” e una fune della gru, appartenente a quest'ultima, essa abbia eseguito una prestazione dovuta dalla convenuta stessa, estinguendola con effetto liberatorio verso la sua creditrice. Si tratta quindi dell'adempimento di un'obbligazione da parte di una terza persona, che è stato accettato indiscutibilmente dalla parte debitrice. Ciò costituisce un'assunzione di debito interno quantomeno per atti concludenti (art. 175 cpv. 1 CO; DTF 121 III 258 consid. 3b; v. anche Probst in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 2 ad art. 175). In circostanze siffatte, l'attrice vanta un credito nei confronti della convenuta pari al versamento da lei effettuato per la sistemazione della gru. Quanto al fatto che la corda potesse essere già compresa nel contratto di noleggio e che le ruote della gru sarebbero rimaste in realtà presso la venditrice, basti ricordare che al momento del pagamento della fattura, E__________ C__________, a quel tempo amministratore unico della convenuta, non ha mosso obbiezioni. Ne discende che la conclusione del Giudice di pace, frutto di accertamenti di fatto manifestamente errati e di un'errata applicazione del diritto, non può essere condivisa.
7. Visto quanto precede il reclamo dev'essere accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la convenuta è obbligata a versare all'attrice € 1700.–. Quanto agli interessi, essi decorrono dal 29 giugno 2015, data di per sé non contestata dalla convenuta. In mancanza di una specifica domanda al riguardo nella petizione, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano non entra in linea di conto, ciò esclude altresì la reiezione della richiesta di rifusione delle spese esecutive.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La resistente rifonderà alla reclamante, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC). L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione delle ripetibili e degli oneri processuali di prima sede e quelli della procedura di conciliazione, che seguono la medesima ripartizione.
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è accolta e di conseguenza la CO 1 è obbligata a versare alla RE 1 € 1700.– più interessi al 5% dal 29 giugno 2015.
2. Le spese processuali di fr. 400.–, così come la tassa di giustizia e le spese di fr. 100.– della procedura di conciliazione, sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 1500.– per ripetibili.
II. Le spese processuali del reclamo di fr. 250.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1 che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.