Incarto n. 16.2017.8
Lugano 24 agosto 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 30 marzo 2017 presentato da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro la decisione emessa il 1° marzo 2017 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 80/B/16/CO (appalto) promossa con istanza 1° dicembre 2016 dalla
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 26 marzo 2016 la ditta CO 1, specializzata in impianti elettrici, ha trasmesso alla società RE 1, una fattura di fr. 1126.95 (IVA inclusa), per lavori di elettricista svolti nel bar __________ a __________;
che la RE 1 ha contestato l'ammontare della mercede, ritenuto eccessivo;
che la CO 1 ha fatto notificare il 20 ottobre 2016 alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 1237.25 oltre interessi al 7% dal 26 aprile 2016 indicando quale motivo del credito “fattura no. 20081716 datata 26.03.2016 per lavori Bar __________ in Via __________, smontaggio e rimontaggio lampade + forniture lampade + vari + spese amministrative per ricerche”, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che il 1° dicembre 2016 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare la RE 1 a un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata intesa, di pronunciare una decisione sulla base dell'art. 212 CPC volta a ottenere il pagamento di complessivi fr. 1237.25 (mercede di fr. 1126.95 e spese esecutive di fr. 110.30) più “interessi, spese esecutive e spese giudiziali”, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE;
che all'udienza del 25 gennaio 2017 l'istante, unica comparente, ha confermato le sue domande;
che statuendo il 1° marzo 2017 il Giudice di pace in accoglimento dell'istanza, ha condannato la convenuta a pagare all'istante complessivi fr. 1237.25 oltre interessi al 5% dal 21 giugno 2016, ha rigettato per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo e ha posto le spese processuali di fr. 140.– a carico della convenuta tenuta a rifondere all'istante fr. 150.– di indennità;
che contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 30 marzo 2017 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al primo giudice affinché indica una nuova udienza di conciliazione o rilasci l'autorizzazione ad agire oppure di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza;
che con decreto del 23 maggio 2017 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dai giudici di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212);
che il reclamo, introdotto il 30 marzo 2017, è senz'altro tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);
che per Giudice di pace la convenuta, ancorché avesse contestato la mercede richiesta perché la riteneva eccessiva, non comparendo all'udienza, non ha confermato in causa questa contestazione, ragion per cui ha accolto l'istanza per complessivi fr. 1237.25 più interessi al 5% dal 21 giugno 2016, data della prima messa in mora agli atti;
che la reclamante rimprovera al primo giudice di non avere attribuito alle ammissioni dell'istante, ovvero che lei aveva “reclamato per i lavori”, un corretto valore procedurale e probatorio e di avere applicato in maniera errata l'art. 212 CPC, perché “a fronte della [sua] contestazione ammessa dall'attrice”, l'autorità di conciliazione doveva ritenere necessario “assumere le prove quo al buon fondamento della pretesa dell'attrice” e “non poteva in alcun modo optare per la procedura decisionale di cui all'art. 212 CPC, la quale appunto non consente di assumere le prove necessarie”;
che così argomentando, essa dimentica che per l'art. 222 cpv. 2 CPC, applicabile giusta l'art. 219 CPC per analogia anche alla procedura orale dell'art. 212 CPC, la parte convenuta deve muovere le proprie contestazioni con la risposta, ciò che esclude si possano tenere in considerazione eventuali contestazioni risalenti alla fase preprocessuale;
che, pertanto, lo stato di fatto determinante ai fini del giudizio è quello risultante dall'eventuale scambio di scritti (art. 202 cpv. 4 CPC) e dalle allegazioni e contestazioni delle parti verbalizzate nella procedura dell'art. 212 CPC;
che in tale misura, la convenuta, non comparendo all'udienza, non ha contestato i fatti allegati dall'istante né ha sollevato obiezioni o eccezioni volte a inficiare la pretesa fatta valere in giudizio;
che secondo la reclamante, l'autorità di conciliazione non poteva inoltre seguire la procedura decisionale dell'art. 212 CPC, perché non ha preliminarmente disposto uno scambio di scritti ai sensi dell'art. 202 cpv. 4 CPC;
che giusta l'art. 202 cpv. 4 CPC l'autorità di conciliazione può eccezionalmente disporre uno scambio di scritti qualora entri in linea di conto una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o una sua decisione nel merito (art. 212 CPC);
che per il citato articolo, non è dunque una condizione di applicazione dell'art. 212 CPC ma soltanto una possibilità concessa all'autorità di conciliazione, quella di assegnare alla parte convenuta un termine per presentare per iscritto le proprie osservazioni all'istanza;
che la reclamante sostiene infine di non essersi presentata all'udienza perché il 25 gennaio 2017 la gerente era inabile al lavoro al 100%, così come attestato dal certificato medico allegato al reclamo;
che tale censura fonderebbe piuttosto una richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 148 cpv. 1 CPC, la quale però andava proposta al Giudice di pace;
che, comunque sia, per tacere del fatto che un certificato medico non basta da sé solo per sorreggere un'istanza di restituzione del termine l'istante dovendo pur sempre spiegare e rendere verosimile il genere di malattia o la tipologia dell'infortunio, come pure la relativa incidenza sull'impossibilità di agire per tempo (Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in: RDS 2015 I pag. 158 con rinvii), l'impedimento della socia e gerente della società convenuta è cessato il 26 gennaio 2017;
che dalla cessazione dell'impedimento, essa avrebbe dovuto chiedere al Giudice di pace di essere nuovamente citata a un'udienza di conciliazione entro il termine di 10 giorni (art. 148 cpv. 2 CPC);
che introdotta il 30 marzo 2017 l'istanza si rivela perciò di primo acchito tardiva sicché una sua trasmissione al Giudice di pace non entra in linea di conto poiché manifestamente irricevibile;
che in definitiva il reclamo, non avendo evidenziato nessuna errata applicazione del diritto né manifesta errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, deve essere respinto e può essere decisio in virtù dell'art. 48b lett. b n. 3 LOG;
che le spese giudiziarie seguono soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema d'indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– avv.; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.