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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.02.2019 16.2017.5

February 26, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,877 words·~9 min·5

Summary

Spese ripetibili

Full text

Incarto n. 16.2017.5

Lugano 26 febbraio 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 6 marzo 2017 presentato da

RE 1  (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro il dispositivo sulle spese processuali della decisione emessa il 31 gennaio 2017 dal Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco nella causa 00023-2015-O promossa nei suoi confronti con petizione del 17 dicembre 2015 dal  

 CO 1 ,

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 1° luglio 2013 CO 1 ha incaricato l'impresa di costruzioni RE 1 di ristrutturare e ampliare una casa posta sulla particella n. 192 RFD di __________, a quel tempo di sua proprietà, per una mercede forfettaria di fr. 160 000.– (IVA inclusa). Nel corso dei lavori, l'allacciamento delle canalizzazioni alla rete comunale, previsto in un primo tempo attraverso la particella n. 193, ha dovuto essere eseguito lungo la particella n. 187. Per l'esecuzione di tale opera l'impresa di costruzioni ha emesso il 15 aprile 2014 una fattura di fr. 7272.70, importo che è stato pagato per metà da CO 1 e per l'altra metà dal proprietario di un altro fondo. Il 14 gennaio 2015 il committente ha scritto all'appaltatore lamentandosi di avere pagato le opere di canalizzazione in doppio, gran parte dei costi essendo già inclusi nel contratto d'appalto principale e chiedendo la restituzione di fr. 2916.–. Preso atto del mancato pagamento, il 18 febbraio 2015 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona per l'incasso di fr. 2916.– (IVA inclusa) oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2015, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Il 10 agosto 2015 lo studio di ingegneria L__________ AG, così incaricato da CO 1, ha confermato che i lavori di canalizzazione sono stati effettivamente fatturati in doppio.

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 17 dicembre 2015 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Giubiasco per ottenere la condanna della RE 1 al pagamento di fr. 2916.–, oltre ai costi delle prestazioni dello studio di ingegneria L__________ AG di fr. 432.–, per complessivi fr. 3348.– più interessi al 5% dal 14 gennaio 2015 e il rigetto dell'opposizione al citato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni del 5 febbraio 2016 la convenuta ha proposto di dichiarare irricevibile la domanda di pagamento di fr. 432.– e di respingere le altre domande della petizione. In via riconvenzionale essa ha chiesto di accertare l'inesistenza del debito di fr. 2916.– e di ordinare all'Ufficio di esecuzione di Bellinzona di annullare l'esecuzione n. __________. All'udienza del 24 giugno 2016, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Non essendoci altre prove da assumere oltre ai documenti prodotti con i rispettivi memoriali, il Giudice di pace supplente ha assegnato alle parti un termine per presentare conclusioni scritte. Nel suo memoriale dell'8 luglio 2016 l'attore ha ridotto a fr. 2916.– oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2015 la sua pretesa. Nel suo allegato dell'11 luglio 2016 la convenuta ha riaffermato le proprie domande.

                                  C.   Statuendo con decisione del 31 gennaio 2017 il Giudice di pace supplente ha respinto la petizione (dispositivo 1), accolto la domanda riconvenzionale, accertando “l'inesistenza del debito verso la ditta RE 1 vantato da CO 1”, ordinato all'Ufficio di esecuzione di Bellinzona di annullare l'esecuzione n. 2001511 (dispositivi 2 e 3) e posto le spese processuali di fr. 260.– a carico dell'attore (dispositivo 4).

                                  D.   Contro il dispositivo sulle spese della decisione appena citata, la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2017, chiedendone la riforma, nel senso di obbligare la convenuta a versarle fr. 670.– quale indennità per ripetibili dell'azione principale e fr. 437.– di ripetibili dell'azione riconvenzionale. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.

Considerando

in diritto:                 1.   Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura semplificata, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 3 febbraio 2017. Il termine di reclamo è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto domenica 5 marzo 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 6 marzo 2017, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

                                   3.   Il reclamante rimprovera al Giudice di pace di non avergli assegnato ripetibili e chiede un'indennità di fr. 670.– per l'azione principale (20% per un valore litigioso di fr. 3348.–) e di fr. 437.– (15% per un valore litigioso di 2916.–) per l'azione riconvenzionale.

                                         a)   Per l'art. 106 cpv. 1 prima frase CPC le spese giudiziarie, che comprendono le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 CPC), sono poste a carico della parte soccombente, mentre in caso di soccombenza parziale reciproca, esse sono ripartite secondo l'esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). In determinati casi il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire i costi secondo equità (art. 107 cpv. 1 CPC). Per quel che riguarda le ripetibili a favore della parte vincente, il giudice le assegna secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). Nel Canton Ticino, l'indennità è calcolata in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310).

                                         b)   In concreto, è incontestato che la convenuta è risultata vittoriosa sia in esito all'azione principale sia in esito all'azione riconvenzionale. Essa avrebbe pertanto avuto diritto a ottenere un'indennità per ripetibili per le due azioni. Il primo giudice, che non ha peraltro spiegato il motivo della mancata assegnazione dell'indennità, ha applicato erroneamente l'art. 106 cpv. 1 CPC. Il dispositivo impugnato, frutto di un'errata applicazione del diritto, deve così essere annullato e il reclamo va pertanto accolto.

                                   4.   Ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima riformando il dispositivo n. 4 della decisione impugnata.

                                         a)   Di principio, in presenza di un'azione principale e di una domanda riconvenzionale l'art. 106 CPC è applicabile a titolo individuale (in base al valore litigioso fissato secondo l'art. 94 CPC), tanto che il relativo dispositivo va tenuto separatamente anche in punto alle spese giudiziarie (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 12 ad art. 106). In realtà, nell'ambito di un'azione creditoria alla quale il convenuto si oppone chiedendo l'accertamento negativo del credito, non si è in presenza di una vera domanda riconvenzionale “poiché si riduce in definitiva a un meccanismo difensivo volto a ottenere la reiezione dell'azione principale e non ad affermare una propria pretesa differente rispetto a quella principale (Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 106 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A_80/2013 del 30 luglio 2013). In concreto, si giustifica di formulare un dispositivo unico in materia di spese giudiziarie.

                                         b)   Nella fattispecie, dandosi un valore litigioso di fr. 3348.– l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 15% al 25% del valore medesimo. L'ammontare minimo per ripetibili sarebbe di fr. 502.20 e quello massimo di fr. 837.—. Tra il minimo e il massimo l'indennità va poi fissata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 Rtar). L'art. 13 cpv. 1 del Regolamento dispone inoltre che “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.

                                         c)   In concreto, la patrocinatrice della convenuta ha risposto il 5 febbraio 2016 alla petizione con un memoriale di sei pagine, ha partecipato al dibattimento del 24 giugno 2016 e ha presentato delle conclusioni di una pagina oltre a una lettera di osservazioni al memoriale conclusivo avversario. La causa in esame non accusava complessità specifiche, né in fatto né in diritto, né è risultata particolarmente impegnativa, la legale indicando il proprio dispendio in 4.5 ore. Nelle circostanze descritte, si giustifica di applicare l'aliquota del 20% e riconoscere un'indennità di fr. 670.–. Tenuto poi conto delle spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e dell'IVA (8%: art. 14 del regolamento), le ripetibili in favore del convenuto possono in definitiva essere stabilite in complessivi fr. 800.–.

                                   5.   Le spese processuali del giudizio odierno seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106 cpv, 2 CPC). Il resistente, tuttavia, non ha presentato osservazioni e non può essere considerato soccombente di modo che non può essere tenuto al pagamento di spese (CCR, sentenze 16.2015.38 del 25 ottobre 2017 consid. 6 con rinvio; v. anche DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In condizioni del genere tanto vale rinunciare in questa sede al prelievo di oneri e all'assegnazione di ripetibili. Allo Stato del Cantone Ticino, poi, possono essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 4 della decisione impugnata è così riformato:

                                         Le spese per la presente procedura di fr. 260.– sono poste a carico di CO 1, tenuto a rifondere alla RE 1 complessivi fr. 800.– per ripetibili.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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