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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.07.2017 16.2017.17

July 24, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,570 words·~13 min·2

Summary

Contratto di locazione: espulsione del conduttore per mora - facoltà del giudice di ingiungere a una parte manifestamente incapace di condurre la propria causa di far capo a un rappresentante - abitazione familiare

Full text

Incarto n. 16.2017.17

Lugano 24 luglio 2017/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 22 maggio 2017 presentato da

RE 1 (patrocinata dall' PA 1 e dalla,)  

contro la decisione emessa l'11 maggio 2017 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SO.2017.301 (espulsione del conduttore per mora) promossa con istanza del 4 aprile 2017 dalla  

CO 1;

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                A.  Il 19 novembre 2013 la società CO 1 ha concesso in locazione a RE 1 un appartamento adibito ad abitazione familiare per tre persone di 4.5 locali, in uno stabile in via __________ a __________, per una pigione mensile di fr. 1125.–, oltre a un acconto per le spese accessorie di fr. 290.– mensili, con conguaglio al termine del relativo esercizio. Il contratto, di durata indeterminata, ha avuto inizio il 1° dicembre 2013 ed era disdicibile con preavviso di tre mesi per la scadenza del 29 novembre, la prima volta per il 29 novembre 2015. La conduttrice ha preso in locazione anche un parcheggio per un canone di fr. 70.– mensili. La pigione è stata aumentata nel corso del 2015 a fr. 1150.– mensili e dal 1° luglio 2016 a fr. 1200.– mensili.

                            B.  Il 20 dicembre 2016 la CO 1 ha inviato a RE 1 una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d CO), invitandola a pagare, entro 30 giorni, fr. 8188.70, pari al saldo della pigione del mese di febbraio 2016 (fr. 20.–), alle pigioni e acconti spese da settembre a dicembre 2016 (4 x 1560.– = fr. 6240.–), al conguaglio delle spese accessorie al 30 giugno 2016 (fr. 1748.70) e all'acconto per l'elettricità del 15 novembre 2016 (fr. 180.–). Il 6 febbraio 2017 la locatrice ha inviato alla conduttrice, sull'apposito modulo ufficiale, la disdetta del contratto di locazione per il successivo 31 marzo. Con istanza del 3 marzo 2017 l'inquilina ha contestato la disdetta straordinaria davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio. Vista l'assenza della proprietaria all'udienza del 27 marzo 2017 a RE 1 è stata rilasciata l'autorizzazione ad agire.

                             C.  Con istanza del 4 aprile 2017, promossa nella procedura som­maria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno di inadempimento – l'espulsione di RE 1 dall'ente locato. Con osservazioni spontanee dell'11 aprile 2017 la convenuta, rappresentata dal marito A__________, ha proposto di respingere l'istanza, asserendo che “tutti gli affitti sono stati regolarmente pagati”. All'udienza dell'11 maggio 2017, indetta per la discussione, l'istante ha riaffermato le sue domande, rilevando che lo scoperto attuale ammontava a fr. 12 630.17, mentre la convenuta, sempre rappresentata dal marito, ha nuovamente concluso per il rigetto dell'istanza, ribadendo di avere pagato le pigioni con una serie di acconti versati negli ultimi due anni e che gli unici canoni non pagati erano quelli di aprile e maggio 2017.

                            D.  Statuendo l'11 maggio 2017 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento dell'istanza, ha ordinato a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di mettere a disposizione dell'istante l'ente locato dal 31 maggio 2017. Ha ingiunto altresì agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante, ha avvertito la convenuta che l'inesecuzione dell'ordine di espulsione avrebbe costituito un valido titolo per chiedere il risarcimento dei danni da liquidare in separata sede e che qualora non avesse ritirato mobili e oggetti di sua pertinenza, la forza pubblica avrebbe fatto depositare tali beni a sue spese in un luogo indicato dall'istante. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili.

                            E.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 maggio 2017, per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio impugnato. Con decreto del 30 maggio 2017 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, mediante appello se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC e art. 314 CPC) oppure mediante reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore aggiunto ha stabilito il valore litigioso in fr. 2641.35, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 12 maggio 2017 (cfr. tracciamento degli invii postali prodotto dalla Pretura n. 98.41.902926.00189402). Il reclamo, introdotto il 22 maggio successivo, ultimo termine utile, è tempestivo.                                

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

                              3.  Al reclamo RE 1 allega una lettera del 28 dicembre 2016 inviata dalla CO 1 al legale di suo marito (doc. B) e le ricevute dei versamenti da lei effettuati sul conto postale dell'istante dal 26 febbraio 2016 al 16 gennaio 2017 (doc. C). Tale documentazione, non sottoposta al Pretore aggiunto, è inammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Né si giustifica l'assunzione degli atti dall'Ufficio di conciliazione, di nessun rilievo ai fini del giudizio e nemmeno chiesti al primo giudice.

                             4.  Il Pretore aggiunto ha accertato l'esistenza di una valida disdetta straordinaria per mora, sottolineando in particolare che la convenuta, gravata dall'onere della prova, non ha dimostrato di avere pagato tempestivamente tutti i canoni di locazione scoperti di cui alla diffida del 20 dicembre 2016 o di avere ottenuto una dilazione di pagamento. Egli accertata altresì la sussistenza dei presupposti per decidere l'espulsione con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC), ha così accolto l'istanza, salvo la richiesta di condanna della convenuta al pagamento di fr. 500.– giornalieri per ogni giorno d'inadempimento all'ordine di espulsione.

                             5.  La reclamante si duole innanzitutto del fatto che il Pretore aggiunto non le ha impartito un termine entro cui affidare i suoi interessi a un rappresentante. Essa sostiene che in materia di locazione vige la massima inquisitoria sociale e la procedura di espulsione avrebbe potuto comportare per lei delle gravi conseguenze. A suo avviso, la mancanza del primo giudice costituisce una violazione dell'art. 69 CPC e lede gli articoli 9 e 29 Cost.

                                  a)  Giusta l'art. 69 cpv. 1 CPC se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d'ufficio. L'incapacità di condurre la causa cui si riferisce questa disposizione dev'essere manifesta e presuppone che la parte sia totalmente incapace di condurre la propria causa senza l'assistenza di un patrocinatore, così che questa disposizione deve applicarsi in maniera restrittiva. Costatata un'incapacità manifesta, il giudice dispone nondimeno di un margine di apprezzamento sull'opportunità di applicare tale norma (sentenza del Tribunale federale 5A_541/2015 del 14 gennaio 2016, consid. 4.1 con rinvii).

                                  b)  In concreto, davanti al Pretore aggiunto la convenuta era rappresentata da suo marito A__________, il quale ha agito come rappresentante non professionale ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 CPC. Ora, l'art. 69 cpv. 1 CPC prevede la possibilità per il giudice di ingiungere a una parte manifestamente incapace di condurre personalmente la propria causa di far capo a un rappresentante, ma non quella di ingiungere a una parte già rappresentata di scegliere un nuovo rappresentante perché il proprio è incapace di condurre la causa nel suo interesse. La norma, in cui senso letterale è indubbiamente chiaro, è concepita, infatti, per la parte e non per il suo rappresentate (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 69 pag. 258). Per di più quand'anche l'art. 69 cpv. 1 CPC fosse applicabile anche al rappresentante non professionale, ciò non gioverebbe alla reclamante, giacché nulla induce a pensare che il suo rappresentante fosse manifestamente incapace di condurre la causa. Posto che chi procede in giustizia da sé deve assumere i rischi inerenti alla propria scelta, non soccorrevano in concreto le premesse per dover far capo all'art. 69 cpv. 1 CPC. Su questo punto il reclamo è pertanto infondato.

                             6.  La reclamante lamenta poi il fatto che la disdetta del contratto di locazione sia stata notificata a lei soltanto, ancorché la locatrice sapesse che anche suo marito abiti nell'appartamento. Sulla questione il Pretore non si è espresso anche perché la convenuta non aveva fatto valere tale contestazione.

                                  a)   Ora, se la cosa locata è adibita ad abitazione familiare, giu­sta l'art. 266n CO la disdetta data dal locatore e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d CO) devono essere notificate separatamente a ognuno dei coniugi, anche qualora il contratto di locazione sia stato sottoscritto da uno soltanto dei due coniugi (Lachat, Le bail à loyer, Losanna 2008, pag. 666). Per abitazione familiare s'intende l'appartamento o la casa che serve da domicilio ai coniugi e ai loro eventuali figli, vale a dire il luogo dove essi stabiliscono in modo duraturo il loro centro della vita comune (CCR sentenza inc. 16.2013.46 del 14 gennaio 2014, consid. 4; Lachat, op. cit., pag. 121; Barrelet in: Bohnet/Carron/Montini [curatori], Droit du bail à loyer, Com­mentaire pratique, 2ª edizione, n. 4 ad art. 266m CO). La di­sdetta notificata ai due coniugi in un solo plico o a uno soltan­to di loro è nulla, ciò che il giudice deve accertare d'ufficio (art. 266o CO; Lachat in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 6 ad art. 266n CO).

                                  b)  Nella fattispecie, secondo le indicazioni risultanti dalla banca dati sui movimenti della popolazione (Movpop) A__________ è partito il 14 febbraio 2013 dal comune di N__________ alla volta di M__________. Dalla procura che sua moglie gli ha conferito il 20 aprile 2017 risulta inoltre che egli risiede a M__________ (in via __________) e che si è annunciato all'Ufficio controllo degli abitanti del comune di N__________ come turista soggiornante nell'appartamento oggetto della vertenza. In siffatte circostanze, il menzionato appartamento non può essere considerato il luogo ove entrambi i coniugi sono domiciliati in modo duraturo e dove hanno stabilito la loro comunione coniugale e domestica. Ne segue che la locatrice non doveva notificare la disdetta del contratto di locazione pure al coniuge della conduttrice né tanto meno promuovere anche contro di lui l'istanza di espulsione (Lachat in: Commentaire Romand, CO I, op. cit., n. 6 ad art. 273a CO).

                             7.  RE 1 sostiene che dal conteggio prodotto dall'istante (doc. D) emerge che tra il 1° marzo 2016 (data del primo acconto registrato dall'istante) e il 17 gennaio 2017 (data dell'ultimo acconto registrato nel periodo della disdetta) lei ha versato complessivi fr. 23 243.87, mentre dalle ricevute da lei prodotte in questa sede risulta che per quello stesso periodo ha versato acconti per complessivi fr. 26 241.–. A suo parere, la differenza tra i due importi mette in dubbio quanto asserito dalla locatrice. Se non che, a prescindere dal fatto che – come si è detto – il plico di ricevute prodotto in questa sede è irricevibile (sopra consid. 3), l'argomentazione non sussidia alla posizione del reclamante. L'importo complessivo che avrebbe dovuto pagare da agosto 2015 a dicembre 2016 secondo il menzionato conteggio ammontava in effetti a fr. 29 651.35 (fr. 7550.– canoni 2015, fr. 18 420.–canoni 2016, fr. 1420.90 conguaglio riscaldamento dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, fr. 1750.30 conguaglio riscaldamento dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, fr. 510.15 “elettricità economia dom. 2016”) di modo che, quand'anche avesse versato acconti per fr. 26 241.–, al momento della scadenza della diffida di pagamento vi era uno scoperto. L'obbiezione non appare così concludente al punto da impedire la tutela giurisdizionale in procedura som­maria. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

                             8.  Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema d'indennità all'istante, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese processuali di fr. 200.– sono a carico della reclamante.

                             3.  Notificazione a:

–e; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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