Incarto n. 16.2017.13 16.2017.14
Lugano 29 settembre 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 24 aprile 2017 (inc. 16.2017.13) presentato da
RE 1
contro la decisione emessa l'8 aprile 2017 dal Giudice di pace del Circolo della Verzasca nella causa SE.2016.6 (appalto) promossa con petizione dell'11 luglio 2016 da
CO 1 ;
così come sul reclamo del 25 aprile 2017 (16.2017.14) presentato da CO 1 contro la medesima decisione;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 luglio 2015 si è verificato a __________ un incidente della circolazione, risoltosi con soli danni materiali, che ha coinvolto RE 1 e __________ G__________. Il 29 luglio 2015 CO 1, titolare della ditta individuale A__________, __________, ha stimato in complessivi fr. 1642.50 i costi della riparazione dei danni al veicolo appartenente a RE 1 (fr. 1512.50 per la riparazione e fr. 130.– per il noleggio di un veicolo sostituito per due giorni). Il 9 settembre 2015 il perito incaricato dalla A__________ AG, compagnia d'assicurazione RC del veicolo di __________ G__________, ha stimato in complessivi fr. 2269.– i costi di riparazione e quelli per il noleggio di un veicolo sostitutivo. Il 14 ottobre 2015 CO 1 ha emesso una fattura di complessivi fr. 2269.– (fr. 2074.– per la riparazione e fr. 195.– per il noleggio per tre giorni di un veicolo sostitutivo). Il 9 novembre 2015 la A__________ AG ha versato tale importo a RE 1. Al sollecito di pagamento inviatole l'11 dicembre 2015 da CO 1, il 18 dicembre 2015 RE 1 gli ha comunicato che i lavori di riparazione non erano stati eseguiti a regola d'arte e completamente e che avrebbe pagato soltanto dopo un esame da parte di un perito della società __________ SA, incaricato della A__________ AG, sui lavori eseguiti. Il medesimo giorno __________ F__________, esperto della __________ SA, ha stimato i costi della riparazione in fr. 1524.65 (IVA inclusa). Il 7 giugno 2016 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il percetto esecutivo n. __________ delI'Ufficio di esecuzione di Locarno per fr. 1900.– oltre interessi del 5% dall'8 marzo 2016, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione (“istanza”) dell'11 luglio 2016 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del Circolo della Verzasca, per ottenere il pagamento di fr. 1900.– oltre interessi al 5% dall'8 marzo 2016 e spese, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE. Invitata a presentare osservazioni, RE 1 è rimasta silente. All'udienza del 28 settembre 2016, indetta per il dibattimento, l'attore ha ridotto la sua pretesa a complessivi fr. 1774.65 più interessi al 5% dal 15 ottobre 2015 (fr. 1524.65 per la riparazione del veicolo, fr. 130.– per il noleggio di un'auto sostitutiva per due giorni e fr. 120.– per l'allestimento del preventivo dei costi di riparazione), mentre la convenuta ha chiesto di respingere la petizione. Esperita l'istruttoria, alle arringhe finali del 25 gennaio 2017 l'attore, sulla base di un memoriale scritto, e la convenuta hanno confermato le rispettive posizioni.
C. Statuendo l'8 aprile 2017 il Giudice di pace, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta a versare all'attore complessivi fr. 1550.– (fr. 1300.– per la riparazione, fr. 130.– per il noleggio di un auto e fr. 120.– per l'allestimento di un preventivo) oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2015 e ha rigettato per tale importo in maniera definitiva l'opposizione al citato PE (dispositivi 1.1 e 3). La convenuta è stata inoltre condannata a ritornare alla A__________ AG fr. 709.– (dispositivo 1.2). Le spese della procedura di conciliazione di fr. 200.– e le spese processuali di fr. 280.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 200.– di indennità (dispositivi 1.4, 2 e 1.3).
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 aprile 2017 in cui dichiara di non accettare il giudizio impugnato. Il 25 aprile 2017 anche CO 1 ha interposto reclamo chiedendo in riforma della decisione impugnata di accogliere interamente la petizione. I memoriali non sono stati notificati per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le impugnazioni in esame sono dirette contro la stessa decisione e vertono sull'identico oggetto. Si giustifica così di congiungere le due cause e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alle parti al più presto il 9 aprile 2017. Introdotti il 24 e il 25 aprile 2017 i reclami sono pertanto entrambi tempestivi.
3. La petizione è stata presentata da “A__________”. Se non che una ditta individuale è sprovvista della personalità giuridica e non ha la capacità di essere parte. Legittimato ad agire è solo il suo titolare, quale persona fisica (Chaudet/Cherpillod/ Landrove, Droit suisse des affaires, 3ª edizione, pag. 22 n. 85; Jörg in: Kunz/Jörg/Arter [curatori], Die Einzelunternehmung, in Entwicklungen in Gesellschaftsrecht VII, Berna 2012, pag. 88). Premesso ciò, in concreto, non sussistono confusione o dubbi in merito all'istante, CO 1, titolare della ditta, avendo egli stesso sottoscritto tutti gli atti della procedura. Ne segue che la denominazione della parte istante “nel rubrum” va corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).
4. Nella procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la documentazione allegata da RE 1 al suo reclamo (accordo di liquidazione del 26 ottobre 2015 [doc. 1], lettere del 15 aprile 2016 e del 18 dicembre 2015 da A__________ AG a RE 1 [doc. 3], seconda pagina della perizia del 9 settembre 2015 dell'esperto __________ F__________ [doc. 4]), non presentata al primo giudice è irricevibile.
5. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
6. Il Giudice di pace, accertato che la convenuta aveva “contestato tardivamente i lavori eseguiti” e che non aveva “richiesto [all'attore] che i lavori venissero rifatti”, ha tenuto conto “del fatto che il colore della riparazione non è uguale all'originale”, riducendo la mercede di fr. 224.65. Per il primo giudice “le prove non sono sufficienti per capire se [la rigatura su di una portiera] era già presente o avvenuta in seguito”. Ciò posto egli ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all'attore “fr. 1300.–, oltre fr. 130.– per noleggio auto e fr. 120.– per allestimento preventivo” più interessi al 5% dal 29 luglio 2015.
I. Sul reclamo di RE 1
7. La reclamante dichiara di non accettare la decisione del Giudice di pace perché “non ha tenuto conto dei miei incartamenti”. Così argomentando, essa non specifica tuttavia quali sarebbero le prove che a suo avviso il primo giudice ha erroneamente omesso di considerare, né spiega quale incidenza le stesse avrebbero ai fini del giudizio. La censura, insufficientemente motivata, è pertanto inammissibile (art. 321 cpv. 1 CPC).
8. RE 1 fa valere che i considerandi 2 e 3 della decisione impugnata “non corrispondono al vero”. Semplice allegazione, nemmeno sostanziata, essa non costituisce una censura motivata nei confronti del giudizio suscettibile di essere esaminata da questa Camera. Anche su questo punto il reclamo, carente di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), si rivela dunque irricevibile.
9. La reclamante sostiene che il 20 aprile 2017 __________ M__________, dipendente dell'A__________ AG, le ha riferito “di aver parlato con il direttore [dell'assicurazione], il quale non si spiega la decisione del Giudice di pace, visto che loro avevano fatto fare una seconda perizia dalla quale risultavano dei lavori non eseguiti per un importo di fr. 1524.60”. Ci si può chiedere, una volta di più, se la doglianza adempia i requisiti di motivazione, l'interessata non spiegando quale incidenza abbia ai fini del giudizio. Sia come sia, agli atti vi è una perizia, allestita il 18 dicembre 2015 dalla __________ SA, denominata “calcul coûts de réparation” che quantificava in fr. 1524.65 i prevedibili costi di riparazione (“coûts prévisibles de réparation”: doc. B prodotto all'udienza del 28 settembre 2016). Perché il primo giudice non potesse ritenere che tale importo corrispondesse all'ammontare delle riparazioni eseguite dall'attore, la reclamante non spiega. Tanto più che essa non aveva contestato l'allegazione dell'istante secondo cui tale referto era stato allestito per “stabilire il valore dell'operato che la ditta istante ha eseguito all'autovettura della convenuta” (petizione, pag. 2). L'allegazione secondo cui in realtà la perizia in questione evidenzia i lavori che non sono stati eseguiti, oltre che nuova, si fonda su documenti nuovi e quindi inammissibili in questa sede (sopra consid. 4). Anche in proposito il reclamo è dunque destinato all'insuccesso.
10. Nelle circostanze descritte, questa Camera confrontata con un reclamo sprovvisto di critiche ammissibili nei confronti della decisione del Giudice di pace sull'accertamento dei fatti o sull'applicazione del diritto, è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 321), donde l'irricevibilità del suo reclamo.
II. Sul reclamo di CO 1
11. Il reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere ridotto la mercede da lui richiesta di fr. 224.65 “per la lieve differenza di colore riscontrata” asseverando che la convenuta, a sua insaputa è “andata personalmente nella carrozzeria mia partner a pagare il lavoro da loro svolto (verniciatura delle parti riparate)”. Egli ritiene che RE 1, avendo pagato tale intervento, non ha mosso contestazioni sul lavoro eseguito al momento della riconsegna del veicolo sicché essa aveva accettato il lavoro. Così argomentando, tuttavia, il reclamante non spiega perché egli dovrebbe vedersi pagare una prestazione che in realtà è già stata pagata. Nel risultato, la decisione impugnata resiste alle critiche e il reclamo è dunque destinato all'insuccesso.
III. Sull'ordine di rifusione all'assicurazione
12. Il Giudice di pace ha condannato, infine, RE 1 a “ritornare” all'assicurazione A__________ AG fr. 709.– (dispositivo n. 1.2). Se non che, una tale conclusione non formava oggetto di nessuna richiesta di giudizio. Al riguardo, il primo giudice ha pertanto statuito extra petita, violando così l'art. 58 cpv. 1 CPC, secondo cui il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte. Affetta da un vizio particolarmente grave e manifesto, riconoscibile con evidenza, il dispositivo n. 1.2 va dichiarato nullo, sanzione che deve essere rilevata in ogni momento e d'ufficio dall'autorità adita, e quindi pure da questa Camera (DTF 139 II 260 consid. 11.2; 138 II 503 consid. 3.1 con rinvii).
IV. Sulle spese e le ripetibili
13. Le spese giudiziarie, commisurate alle rispettive contestazioni, di entrambi i reclami seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità, i reclami non essendo stati notificati per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 16.2017.13 e 16.2017.14 sono congiunte.
2. Nella misura in cui sono ricevibili, i reclami sono respinti.
3. È constatata la nullità del dispositivo n. 1.2 della decisione.
4. Le spese processuali del reclamo di RE 1 di fr. 250.– sono poste a carico della reclamante.
5. Le spese processuali del reclamo di CO 1 di fr. 150.–, sono poste a carico del reclamante.
6. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.