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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 27.11.2015 16.2015.81

November 27, 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·666 words·~3 min·5

Summary

Reclamo contro il dispositivo sulle spese giudiziarie

Full text

Incarto n. 16.2015.81

Lugano 27 novembre 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo 20 novembre 2015 presentato da

RE 1  

contro la sentenza 12 novembre 2015 del Giudice di pace del circolo delle Isole nella causa n. SE 11/2014 (compravendita) promossa con istanza 17 dicembre 2014 da  

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                      che con decisione del 12 novembre 2015 il Giudice di pace del circolo delle isole ha respinto un'istanza di CO 1 volta a ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 1998.– “corrispondenti al prezzo da lui pagato per un televisore risultato difettoso”;

                                  che contestualmente la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese peritali di fr. 440.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità d'inconvenienza di fr. 100.–;

                                  che contro il dispositivo sulle spese giudiziarie RE 1 è insorto a questa Camera chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di addebitarle alla controparte;

                                  che non sono state chieste osservazioni al reclamo;

e considerando

in diritto:                    che, in concreto, il Giudice di pace ha addebitato le spese giudiziarie al convenuto, richiamando il principio dell'art. 106 cpv. 1 CPC;

                                  che secondo tale norma, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente;

                                  che a ragione quindi il reclamante fa valere di non essere risultato soccombente, giacché l'istanza di CO 1 è stata respinta;

                                  che, nondimeno, dalla sentenza impugnata risulta con ogni evidenza come l'indicazione della norma di legge si riconduca a un palese errore di scrittura;

                                  che, in effetti, il primo giudice ha addebitato le spese giudiziarie al convenuto, poiché “non è stato in grado di aggiornare il televisore e non ne sarebbe stato direttamente capace visto il contenuto delle sua raccomandata ... e la sua mail...”;

                                  che con tale argomentazione, non contestata dal reclamante, il Giudice di pace ha prescisso dai principi della soccombenza e ha ripartito le spese giudiziarie secondo equità come previsto dall'art. 107 cpv. 1 CPC;

                                  che così decidendo il primo giudice non è incorso in un'errata applicazione del diritto ove si pensi che a fronte di un “difetto causato da un semplice problema di impostazione da cambiare senza spostamento del televisore”, l'istante vista la posizione del convenuto aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;

                                  che nelle circostanze descritte il reclamo deve essere respinto, ciò che rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo;

                                  che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv, 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                  che non si pone problema di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–; –.

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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