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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.01.2013 16.2012.60

January 14, 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·962 words·~5 min·4

Summary

Contratto di carta di credito - ricevibilità del reclamo - contenuto - conoscenza della lingua

Full text

Incarto n. 16.2012.60

Lugano 14 gennaio 2013/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

cancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo del 12 settembre 2012 presentato da

RE 1  

contro la sentenza emessa il 5 settembre 2012 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 37/B/12/Co (contratto di carta di credito) promossa con istanza 18 giugno 2012 dalla  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che CO 1 ha rilasciato a RE 1 una carta di credito __________ n. __________ e una carta di credito __________ n. __________, dall'utilizzo delle quali è risultato uno scoperto di fr. 1366.80 oltre interessi del 15% dal 26 luglio 2010;

                                         che per l'incasso di tale importo l'istituto bancario ha fatto notificare al cliente il PE n. __________dell'Ufficio esecuzione di Niederhelfenschwil, al quale l'escusso ha interposto opposizione;

                                         che il 18 giugno 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare le parti  a un tentativo di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata conciliazione, una proposta di giudizio volta alla condanna di RI 1 al pagamento di fr. 1366.80 oltre interessi così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;

                                          che all'udienza del 25 luglio 2012 l'istante, unico comparente, ha ribadito le sue domande;

                                          che con decisione 5 settembre 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha obbligato il convenuto a versare fr. 1366.80 oltre interessi del 15 % dal 26 luglio 2010, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;

                                         che con scritti del 12 settembre e 2 ottobre 2012, indirizzati alla Giudicatura di pace, RE 1 lamentando l'utilizzo della lingua italiana a lui sconosciuta, contesta la pretesa dell'attrice rilevando come questa avesse acconsentito al superamento del limite di spesa pattuito;

                                         che gli scritti, trasmessi a questa Camera per essere trattati quale reclamo, non sono stati oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), ovvero il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 134 III 245 consid. 2.1 et 2.2; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

                                         che in concreto il contenuto degli scritti 12 settembre e 2 ottobre 2012 del reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come reclamo;

                                         che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, il reclamante si limita a rimproverare all'istante di non essersi attenuta al limite di credito allo stesso concesso;

                                         che, per altro, tale motivazione è irricevibile in questa sede, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che pertanto, a fronte di un reclamo che non concretizza nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dal reclamante (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321);

                                         che per quanto attiene alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del convenuto, secondo l'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino;

                                         che il tedesco non essendo lingua ufficiale nel Cantone, il ricorrente non può quindi pretendere di usare tale idioma nei rapporti con le autorità;

                                         che in definitiva il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC, si rivela manifestamente irricevibile;

                                         che di regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                          che non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide:                    1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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