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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 27.12.2012 16.2012.57

December 27, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·915 words·~5 min·4

Summary

Espulsione del conduttore - presupposti

Full text

Incarto n. 16.2012.57

Lugano 27 dicembre 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 23 novembre 2012 presentato da

RE 1 e RE 2  

contro la sentenza emessa il 15 novembre 2012 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SO.2012.678 (espulsione del conduttore) promossa con istanza 9 ottobre 2012 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

in fatto:                          che il 5 giugno 2009 i coniugi RE 1 hanno sottoscritto con __________ un contratto di locazione di un appartamento in uno stabile di proprietà di quest'ultima a __________, per una pigione mensile di fr. 1195.– oltre a fr. 280.– a titolo di acconto per le spese accessorie, aumentati successivamente a fr. 380.–;

                                         che visto il mancato pagamento della pigione da parte dei conduttori dal marzo del 2012, la locatrice ha notificato loro il 25 luglio 2012 la disdetta del contratto di locazione per il 30 settembre 2012;

                                         che non avendo i conduttori restituito l'ente locato, con istanza “di sfratto” del 9 ottobre 2012 CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere la liberazione dell'appartamento in questione;

                                         che all'udienza del 15 novembre 2012, indetta la discussione, i convenuti, pur non contestando “di essere in ritardo nel pagamento di diversi canoni di locazione“, hanno proposto di respingere l'istanza rilevando come la riduzione della rendita di invalidità percepita da uno di loro, impugnata davanti al competente tribunale, era all'origine delle loro difficoltà finanziarie;

                                         che con decisione 15 novembre 2012 il Pretore aggiunto, accertata la validità della disdetta per mora notificata ai conduttori, ha accolto l'istanza e ha ordinato l'espulsione dei conduttori dal 1° gennaio 2013;

                                         che con reclamo 23 novembre 2012 RE 1 e RE 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto:                        che il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 4318.40, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG);

                                         che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin  in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326);

                                         che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 321 pag. 1411);

                                         che in concreto nel loro scritto del 23 novembre 2012 i reclamanti si limitano a giustificare il loro stato di mora con le difficoltà finanziarie nelle quali si sono venuti a trovare per cause a loro non imputabili, ma tali argomentazioni non bastano per concludere in un'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice;

                                         che infatti, a fronte degli accertamenti del primo giudice circa la presenza di una valida disdetta per mora, mai contestata dai convenuti, questi ribadiscono il carattere temporaneo delle loro difficoltà finanziare;

                                         che pertanto, a fronte di un reclamo che non contiene nessuna  critica nei confronti della decisione del Pretore con riferimento all'accertamento dei fatti o all'applicazione del diritto, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, donde l'irricevibilità del reclamo;

                                         che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         che non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide:                    1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie.

                                   3.   Notificazione a:

–;

–.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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