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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.06.2013 16.2012.43

June 14, 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,747 words·~9 min·3

Summary

Violazione del diritto di essere sentito - Non trasmissione al convenuto di un allegato di causa e mancata citazione delle parti al dibattimento

Full text

Incarto n. 16.2012.43

Lugano 14 giugno 2013/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo 25 settembre 2012 presentato dall'

avv. dott. RE 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 1)  

contro la sentenza 18 settembre 2012 del Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 39.C.12.PE (azione creditoria) promossa con petizione 18 aprile 2012 da  

CO 1

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 18 aprile 2011 la ditta individuale CO 1 ha fatturato a RE 1 fr. 4750.– (fr. 3800.– per la fornitura di un robot tagliaerba, fr. 300.– per la sua copertura, fr. 400.– per la “posa prima parte giardino superiore” e fr. 250.– per “posa parte giardino inferiore”). L'8 settembre 2011 CO 1 ha sollecitato il pagamento di fr. 3600.–, corrispondente alla citata fattura di fr. 4750.– più fr. 50.– per spese, dedotti fr. 1200.– ottenuto dalla vendita di un trattorino tosaerba usato, consegnatole in conto vendita da RE 1. Visto il mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare il 27 settembre 2011 a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 3600.– oltre interessi e spese esecutive, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, il 18 aprile 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr. 3600.– oltre interessi. Nella sua risposta del 6 giugno 2012, il convenuto ha proposto di respingere la petizione, ritenendo l'attrice completamente tacitata dall'importo di fr. 1200.- da lei trattenuto. Replicando il 19 giugno 2012 l'attore ha confermato le sue domande. Duplicando il 4 luglio 2012 il convenuto ha riaffermato la sua posizione. Con ordinanza 5 luglio 2012 il Giudice di pace, nel notificare all'attore la duplica del convenuto, gli ha assegnato un termine fino al 25 luglio 2012 per presentare le “proprie eventuali conclusioni sui documenti allegati”. Il 9 luglio 2012 il convenuto ha contestato l'agire del Giudice di pace, chiedendo la revoca di tale termine, senza esito. Il 24 luglio 2011 (recte: 2012) l'attore ha trasmesso una sua presa di posizione. L'atto non è stato intimato al convenuto.

                                  C.   Statuendo il 18 settembre 2012 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato il convenuto a pagare fr. 3600.– oltre interessi e spese, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 300.–.

                                  D.   Con reclamo 25 settembre 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio, postulandone – in via principale – la riforma nel senso di respingere la petizione e in via subordinata l'annullamento con rinvio della causa al Giudice di pace. Nelle sue osservazioni 25 ottobre 2012 CO 1 si è sostanzialmente rimesso al giudizio della Camera.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 19 settembre 2012. Introdotto il 25 settembre 2012, il reclamo è tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

                                   3.   Il reclamante rimprovera al Giudice di pace la violazione della procedura, per avere concesso all'attrice un termine per presentare osservazioni alla sua duplica e la violazione dell'integrità del contraddittorio, per aver tenuto conto nella sua decisione del nuovo allegato dell'attrice, senza trasmettergliene una copia e concedergli il diritto di replica.

                                         a)   Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.) garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii). Tale censura deve essere esaminata in primo luogo.

                                               Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Comprende segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il diritto di replica fondato sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 138 I 485 consid. 2.1; 138 I 156 consid, 2.3; 137 I 197 consid. 2.3.1).

                                         b)   La procedura semplificata prevede che, se la petizione contiene una motivazione, il giudice prima di citare le parti al dibattimento assegna alla controparte un termine per presentare osservazioni scritte (art. 245 cpv. 2 CPC). Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare un ulteriore scambio di scritti (art. 246 cpv. 2 CPC). In concreto, il Giudice di pace, dopo aver ordinato un doppio scambio di allegati e segnatamente ricevuto la duplica del convenuto, ha assegnato all'attore un termine per presentare per iscritto le “proprie eventuali conclusioni sui documenti allegati”. E l'attore ha trasmesso una sua presa di posizione il 24 luglio 2012.

                                                Già ci si può chiedere se la possibilità offerta alle parti di replicare e duplicare in forma scritta sia compatibile con la procedura semplificata, basata sull'oralità (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 246, pag. 1089). Resta il fatto che lo scritto del 24 luglio 2012 non è stato notificato al convenuto e ciò è confermato dal fatto che l'incarto del Giudice di pace contiene tre esemplari originali di tale scritto. Così facendo ed emanando la sua decisione il Giudice di pace non solo non ha citato le parti al dibattimento – che deve sempre succedere alla fase degli allegati scritti (Haldy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 246) – ma nemmeno ha dato al convenuto la possibilità di esprimersi sulla presa di posizione dell'attore. E come si è visto (sopra consid. 3a) poco importa se per finire il Giudice di pace ha ritenuto che lo scritto e gli allegati prodotti il 24 luglio 2012 dall'attore “non avevano portato nulla di nuovo”, la parte beneficiando di tale prerogativa a prescindere dalla questione di sapere se l'atto contiene nuovi elementi (di fatto o di diritto) e se essi siano rilevanti ai fini del giudizio (DTF 138 I 157 consid. 2.3.3). Ne discende che il primo giudice ha violato il diritto di essere sentito del reclamante.                                         

                                   c)  Tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo atteso che questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197 consid. 2.3.2). Da quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dal convenuto. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché, dopo aver trasmesso al convenuto lo scritto 24 luglio 2012, indica il dibattimento ed emetta un nuovo giudizio.

                                   4.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza, ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle già per il fatto l'opponente, rimessosi al giudizio di questa Camera, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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