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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.10.2012 16.2012.37

October 9, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·886 words·~4 min·5

Summary

Contratto di compravendita - ricevibilità del ricorso per cassazione

Full text

Incarto n. 16.2012.37

Lugano 9 ottobre 2012/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 19 agosto 2012 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa il 16 ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa IU.2008.117 (contratto di compravendita) promossa con istanza 30 aprile 2008 da  

CO 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 10 aprile 2007 la società CO 1 ha acquistato sul sito internet __________ una pietra preziosa denominata “diamant bleu véritable 2,15 ct” al prezzo di fr. 909.– oltre fr. 10.– per spese di porto, la cui proprietaria risultava essere RI 1 residente a __________;

                                         che ricevuta la merce, l'acquirente dopo avere constatato la mancanza delle qualità promesse, ha notificato l'8 maggio 2007  il difetto alla venditrice chiedendone la sostituzione o la restituzione del prezzo pagato;

                                         che con istanza 30 aprile 2008 CO 1 ha convenuto __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 3132.50 (corrispondenti al prezzo pagato oltre alle spese peritali e legali), così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al  precetto esecutivo n. 1265194 e l'autorizzazione a depositare la pietra preziosa presso la Pretura;

                                         che all'udienza del 16 maggio 2008 indetta per la discussione, l'istante, unica comparente, ha riconfermato le sue domande;

                                         che con decisione 16 ottobre 2010 il Pretore ha condannato la convenuta a pagare fr. 3132.50 oltre interessi del 5 % dal 1° marzo 2007, ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo e ha ordinato il deposito della pietra presso la Pretura;

                                         che il 19 agosto 2012 RI 1, alla quale il Pretore ha intimato la sentenza per rogatoria internazionale, è insorta contro il predetto giudizio;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata comunicata alle parti prima del 1° gennaio 2011 (DTF 137 III 130) sicché il procedimento di cassazione è quello ordinario degli art. 327 segg. CPC ticinese), fermo restando la nuova denominazione di questa Camera;

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC ticinese il ricorso per cassazione deve contenere, pena nullità (cpv. 3), i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda (lett. e) precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato;

                                         che in concreto il contenuto dello scritto 19 agosto 2012 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                         che a prescindere dall'irricevibilità delle contestazioni sollevate per la prima volta con il ricorso (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese) la ricorrente invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore si limita a sostenere di aver fornito alla controparte un diamante in perfetto stato e munito di regolare certificato di autenticità;

                                         che per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato, spiegazioni che la ricorrente nemmeno ha ventilato;

                                         che pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e  giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, donde l'irricevibilità del reclamo;

                                         che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC ticinese

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–   ); –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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