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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.11.2012 16.2012.34

November 26, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,432 words·~7 min·4

Summary

Contratto d'appalto - sopralluogo - obbligo di allestire il verbale e darne conoscenza alle parti - diritto di essere sentito - violazione e conseguenze

Full text

Incarto n. 16.2012.34

Lugano 26 novembre 2012/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 19 luglio 2012 presentato da

RE 1   

contro la sentenza emessa il 10 luglio 2012 dal Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa n. 71c/12 (contratto d'appalto) promossa con istanza 10 aprile 2012 da  

 CO 1  (rappresentato da  RA 1 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1, proprietario della particella n. 687 RFD __________, ha incaricato l'impresa di costruzione RE 1 di costruire dei muri di recinzione sul fondo e di realizzare un piazzale con sagomati. Per la realizzazione di tali opere l'appaltatrice ha trasmesso un preventivo di complessivi fr. 26'221.43, mentre per la realizzazione di un solo muro di confine essa ha formulato due offerte, una di fr. 8'134.61 e l'altra di fr. 10'583.90, quest'ultima accettata dal committente. L'impresa di costruzione RE 1 ha poi emesso una fattura di fr. 11'280.50 sui quali il committente ha versato, il 27 dicembre 2010, un acconto di

                                         fr. 10'260.–. In seguito alla sospensione dei lavori attuata dall'impresa di costruzione dopo il ricevimento dell'acconto, CO 1, contestando l'esecuzione di tutte le opere pattuite, le ha chiesto la restituzione di fr. 2'900.–, versati, a suo dire, in eccedenza rispetto al valore dell'opera effettivamente fornita. Visto il mancato pagamento di tale importo, CO 1 ha fatto notificare all'impresa di costruzione RE 1 il PE n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Biasca, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                                  B.   Ottenuta dal giudice di pace del circolo di Riviera l'autorizzazione ad agire, con istanza 10 aprile 2012 CO 1 ha convenuto RE 1davanti al medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr. 2'900.– quale “ristorno sulla liquidazione dei lavori eseguiti a __________” così come il rigetto dell'opposizione al citato precetto esecutivo. All'udienza del 15 maggio 2012, indetta per la discussione, l'istante, unico comparente, ha confermato la sua domanda. Con ordinanza 1° giugno 2012 il Giudice di pace ha comunicato alle parti che il 18 giugno successivo egli avrebbe effettuato – “accompagnato dal tecnico comunale di __________ signor __________ – un'ispezione oculare sul mappale 687”.

                                  C.   Con decisione del 10 luglio 2012 il Giudice di pace, basandosi sulle risultanze del sopralluogo dalle quali è emerso che non tutti i lavori preventivati e fatturati erano stati realizzati dalla convenuta e avendo il tecnico comunale quantificato in fr. 7'360.– il valore dell'opera effettivamente fornita dalla convenuta, ha riconosciuto all'istante il diritto alla restituzione di fr. 2'840.–. Egli ha così parzialmente accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento di tale importo e rigettando in egual misura l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.

                                  D.   Con reclamo 19 luglio 2012 Impresa di costruzione RE 1 è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato i fatti, contestando in particolare il valore probatorio dallo stesso attribuito al “sopralluogo svolto dal tecnico UTC del Comune di __________”. In uno scritto del 17 agosto 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246  consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

                                   2.   La reclamante si duole di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e, implicitamente, di un'errata applicazione delle norme di procedura, avendo questi assunto come prova le risultanze di un sopralluogo da lui svolto unitamente al tecnico comunale e del quale contesta il valore probatorio.

                                         a)   In merito al sopralluogo, va rilevato che l'art. 181 CPC permette al giudice, su istanza di parte o d'ufficio, di ordinare un'ispezione oculare per meglio comprendere le circostanze della causa o per avere una diretta percezione dei fatti, potendo invitare a tale ispezione testimoni o periti (cpv. 2). Tuttavia, secondo l'art. 182 CPC l'ispezione dev'essere verbalizzata, ciò che in concreto il primo giudice ha omesso. Per di più, a prescindere dal fatto che il primo giudice non ha emanato un'ordinanza sulle prove come previsto dall'art. 154 CPC, egli di fatto non ha dato alle parti la possibilità di partecipare alla loro assunzione ai sensi dell'art 153 cpv. 3 CPC. La mancata convocazione delle parti al sopralluogo, così come la mancata assunzione del tecnico comunale in qualità di perito (quindi secondo le modalità di cui agli art. 183 segg. CPC) e l'assenza di un verbale sulle risultanze del medesimo, ha impedito alle parti, in particolare alla convenuta, la possibilità di esprimersi su una prova, non solo non richiesta da nessuna parte ma assunta d'ufficio e quindi senza preavviso, sulla quale il giudice ha basato la sua decisione. In questo senso le violazioni procedurali commesse dal primo giudice, in particolare il fatto di non aver concesso alle parti la possibilità di partecipare all'assunzione della prova, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 282 consid. 2.3), hanno di fatto comportato una violazione del loro diritto di essere sentite (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 155 pag. 709 e art. 53 pag. 105).

                                         b)   Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii). In tali circostanze, il reclamo deve essere accolto senza che vi sia la necessità di esaminare le altre censure sollevate dalla convenuta circa la valutazione dei fatti da parte del primo giudice. La decisione impugnata va quindi annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché, dopo avere assunto correttamente la prova, emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di essere sentito delle parti.  

                                   3.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato soccorrono però giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Per quanto attiene all'eventuale riconoscimento di un'indennità di inconvenienza alla reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), si osserva che la redazione del reclamo non le ha causato presumibili costi apprezzabili, sicché si prescinde da qualsiasi attribuzione.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Riviera per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità               

                                   3.   Notificazione a:

-  ; -   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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