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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.10.2012 16.2012.32

October 9, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,185 words·~6 min·4

Summary

Locazione - competenza per materia - presupposto processuale - esclusa la competenza dei giudici di pace per le controversie in materia di locazione

Full text

Incarto n. 16.2012.32

Lugano 9 ottobre 2012/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 3 luglio 2012 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro la sentenza emessa il 4 giugno 2012 dal Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa n. S1/2012 (locazione) promossa con istanza 23 aprile 2012 da  

 CO 1  (rappresentato dalla RA 1 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che l'11 marzo 2012 RE 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile di proprietà di quest'ultimo a __________;

                                         che tra le parti sono sorte contestazioni in merito all'uso dei sacchi ufficiali per la raccolta rifiuti nel Comune di __________, il cui mancato utilizzo da parte del conduttore ha causato al locatore un danno di fr. 200.– pari ai costi supplementari fatturati dal custode dello stabile per lo smaltimento di rifiuti non idonei,

                                         che la richiesta di pagamento di tale importo da parte del locatore è rimasta senza esito; 

                                         che per l'incasso di questa somma, oltre a fr. 40.– per spese di diffida, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio al quale l'escusso ha interposto opposizione;

                                         che il 23 aprile 2012 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale la convocazione di RE 1a un'udienza di conciliazione formulando nel contempo una domanda di giudizio volta alla condanna del convenuto al pagamento di fr. 640.– oltre accessori (fr. 240.– quale addebito sgombero rifiuti e spese di diffida, fr. 200.– quale onorario per la RA 1 e fr. 200.– per di ripetibili);

                                         che all'udienza di conciliazione del 21 maggio 2012 il convenuto non è comparso;

                                         che lo stesso giorno il Giudice di pace si è pronunciato sulla domanda di giudizio dell'istante, ha condannato RE 1 al pagamento di fr. 200.– oltre interessi del 7,5% dal 31 dicembre 2011, fr. 40.– di spese di diffida e fr. 38.– di spese esecutive, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo e ponendo la tassa di giustizia di fr. 60.– a carico del convenuto tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 200.– per ripetibili;

                                         che su richiesta del convenuto, il giudice di pace ha motivato il giudizio ritenendo “equo l'importo richiesto per il lavoro svolto dal custode”;

                                         che con reclamo 3 luglio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che il reclamante si duole innanzitutto dell'incompetenza per materia del giudice di pace, le controversie in materia di locazione esulando dalle sue competenze, lamenta la mancata comparsa personale dell'istante all'udienza di conciliazione, rimprovera al primo giudice di avere accolto l'istanza in assenza di prove così come di aver concesso il rigetto dell'opposizione ancorché non richiesto dall'istante;

                                         che invitato a presentare osservazioni CO 1 è rimasto silente;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che secondo l'art. 60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 60 CPC);

                                         che trattandosi del presupposto della competenza per materia del giudice, questo deve essere verificato sulla base dell'atto introduttivo della causa (Gehri in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 60 CPC; Zürcher in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 11 ad art. 60 CPC; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 60 CPC);

                                         che la competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione giudiziaria (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 59 CPC; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 17 ad art. 59 CPC);

                                         che l'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;

                                         che per tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio (RtiD I-2009 n. 11 c pag. 604; cfr. Cocchi, Uffici di conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le controversie in materia di locazione in: CFPG, Il Ticino e il diritto, collana blu, Lugano 1997 pag. 292) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla “locazione” (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 940 ad art. 404);

                                         che non rientrano invece in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione (Cocchi, op. cit., pag. 293), per le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;

                                         che in concreto l'istante ha promosso un'azione ordinaria intesa al risarcimento di danni che sarebbero stati cagionati dal conduttore nell'ambito dell'utilizzo dell'ente locato;

                                         che in circostanze siffatte il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma doveva dichiararsi incompetente per materia (RtiD I-2009 n. 11 c pag. 604; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC);     

                                         che la mancanza del presupposto della competenza per materia del giudice di pace comporta l'irricevibilità dell'istanza (Trezzini, op. cit., art. 60 pag. 199);

                                         che la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale, deve così essere annullata;

                                          che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese giudiziarie, ma l'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC).

Per questi motivi,

decide:                      I.   Il reclamo è accolto e la decisione 4 giugno 2012 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è così riformata:

                                         1.    L'istanza è irricevibile per carenza di competenza del giudice adito.

                                         2.    La tassa di giustizia di fr. 60.–, anticipata dall'istante, rimane a suo carico.

                                   II.   Non si riscuotono spese giudiziarie. CO 1 rifonderà al reclamante fr. 300.– per ripetibili.

                                   III.   Notificazione a:

–    ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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