Incarto n. 16.2012.31
Lugano 26 marzo 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
cancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 27 giugno 2012 presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 30 maggio 2012 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa n. 572-70/2010 (contratto d'appalto) promossa con istanza 18 novembre 2010 da
CO 1 (rappresentata da RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 23 dicembre 2008 RE 1 si è rivolto alla ditta CO 1 per la sostituzione di un ventilatore di aspirazione dei servizi in uno stabile di sua proprietà a __________. Effettuati gli interventi necessari alla rimozione del vecchio ventilatore e alla posa di quello nuovo e alla sostituzione, proposta dalla ditta appaltatrice il 9 febbraio 2009 e accettata dal committente, del “teleruttore e termico del ventilatore aspirazione bagni nel quadro elettrico”, il 25 marzo 2010 l'appaltatrice ha emesso una fattura di complessivi fr. 3521.75, sulla quale il committente ha versato unicamente fr. 2000.–. Viste le resistenze di CO 1 la RE 1 gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________dell'UE di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Con istanza 17 novembre 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 1521.75 oltre interessi e spese esecutive così come il rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo citato. All'udienza del 14 dicembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver versato all'istante la mercede concordata e contestando di aver pattuito con l'istante l'esecuzione di lavori supplementari non compresi nella mercede pattuita di
fr. 2000.–.
C. Statuendo il 30 maggio 2012 il Giudice di pace, accertata la pattuizione tra le parti di una mercede iniziale di fr. 2800.–/3000.– così come l'esecuzione di lavori supplementari, ha accolto l'istanza condannando il convenuto a versare fr. 1521.75 oltre interessi del 5% dal 25 giugno 2010 e rigettando per tale somma l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.
D. Con reclamo del 27 giugno 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice essendosi erroneamente basato sulle deposizioni testimoniali dei dipendenti della ditta istante per concludere al fondamento della pretesa avversaria. La CO 1 non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata comunicata il 30 maggio 2012 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.
2. La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova.
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
4. Nella fattispecie non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto d'appalto ai sensi dell'art. 363 e segg. CO e che l'appaltatore ha eseguito a regola d'arte tutte le opere oggetto della sua fattura 25 marzo 2010. È altresì incontestato che incombe all'appaltatore – che chiede il pagamento della propria mercede – l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità del vantato diritto (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 21 ad art. 372 CO). Litigioso è per contro sapere se l'accertamento del primo giudice, il quale in assenza di un accordo scritto sulla mercede ha accertato sulla base di due testimonianze che le parti avevano inizialmente pattuito una mercede di fr. 2800.–/3000.–, sia manifestamente errato. Al riguardo il reclamante contesta la valenza delle testimonianze, “non suffragate da documenti scritti” e quindi l'insufficiente efficacia probatoria stabilita dal primo giudice in relazione alle sue dichiarazioni.
a) __________, tecnico della ditta istante, ha affermato di essere stato interpellato dal convenuto “per avere un preventivo per la sostituzione di un ventilatore montato sul torrino” e di ricordare “di aver detto al telefono che il costo sarebbe stato di circa fr. 2800/3000.– ” e che al momento della comunicazione del preventivo, il convenuto “mi ha detto di eseguire il lavoro” (cfr. deposizione del 15 febbraio 2011). Ora, il fatto per il Giudice di pace di aver ritenuto provata la versione dell'istante circa la pattuizione di una mercede iniziale di fr. 2800.–/3000.– sulla base di questa deposizione testimoniale e non sulla base delle allegazioni del convenuto, non può essere considerato manifestamente errato, ovvero arbitrario.
Intanto le semplici allegazioni di una parte – fossero anche plausibili – non sono sufficienti a provare un fatto, a meno che non siano corroborate da documenti che ne accreditino la tesi. Inoltre la diversa opinione del reclamante secondo cui il Giudice di pace non avrebbe considerato con le dovute cautele la deposizione resa dal dipendente dell'istante, non basta per inficiare la medesima giacché ove l'attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l'esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità della sua deposizione può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 90), ciò che non è il caso in concreto. Anche perché il convenuto, ricevuta la fattura 25 marzo 2010 che indica un'offerta telefonica del 23 dicembre 2008 di fr. 2900.– (cfr. doc. G), si è limitato a sostenere di aver ricevuto “un'offerta di CHF 2000.00 tutto compreso” (cfr. lettera 31 marzo 2010) senza fornire il minimo indizio di tale offerta. Quanto alla valenza dello scritto 31 marzo 2010, il primo giudice non gli ha attribuito alcun valore probatorio, tantomeno equiparabile a quello della deposizione testimoniale, trattandosi di semplice allegazione di parte.
b) Relativamente all'aumento della mercede per i lavori supplementari, a dire del reclamante compresi nella mercede iniziale di fr. 2000.–, il primo giudice, in assenza di accordi scritti, ha ritenuto provata la pretesa dell'istante sulla base delle dichiarazioni di __________. Dalla deposizione di quest'ultimo, anch'egli dipendente della ditta istante, si evince che dopo la sostituzione del ventilatore nell'abitazione appartenente al convenuto, egli ha consigliato anche quella delle parti elettriche esterne al motore. Al che il convenuto, ottenuta la disponibilità della ditta a eseguire il lavoro, “mi ha detto di pure procedere alla sostituzione delle parti elettriche“ (cfr. verbale 15 febbraio 2011). Ora, ancora una volta, il reclamante oppone la sua versione e le sue perplessità in merito all'attendibilità della deposizione in questione, senza però nemmeno pretendere che sia inveritiera e in grave discordanza con altri elementi di fatto desumibili da altre prove. L'accertamento del primo giudice non può così ritenersi manifestamente errato.
c) Ne discende che il giudizio impugnato, frutto di una sostenibile lettura delle risultanze istruttorie e corretta applicazione del diritto sostanziale, senza che si possa rimproverare al giudice la mancata applicazione dell'art. 374 CO, non può essere censurato e il reclamo deve quindi essere respinto.
5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
-; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.