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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.05.2012 16.2012.21

May 4, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·990 words·~5 min·3

Summary

Rapporti di vicinato - reclamo contro decreto di stralcio - mancata partecipazione del convenuto all'udienza di conciliazione - rilascio autorizzazione ad agire e non stralcio - indicazione valore litigioso non necessaria nell'istanza di conciliazione ma nella petizione - quantificazione valore

Full text

Incarto n. 16.2012.21

Lugano 4 maggio 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 4 aprile 2012 presentato da

RE 1 (patrocinati dal dott. iur., studio legale PA 1)  

contro il decreto di stralcio 28 marzo 2012 del Giudice di pace del circolo di Giornico nella causa n. 6/2012 (rapporti di vicinato) promossa con istanza 26 febbraio 2012 nei confronti di  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con istanza 26 febbraio 2012 i coniugi RE 1 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo di Giornico chiedendo la convocazione di CO 1 per un tentativo di conciliazione in relazione a problemi di vicinato;

                                         che con ordinanza 1° marzo 2012 il giudice di pace ha citato le parti per “procedere al tentativo di  conciliazione” il 27 marzo 2012;

                                         che il 21 marzo 2012 la convenuta ha comunicato di non voler partecipare all'udienza;

                                         che con decreto 28 marzo 2012 il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli;

                                         che con reclamo del 4 aprile 2012 RE 1 sono insorti contro il decreto appena citato postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente applicato il diritto procedurale;

                                         che in uno scritto del 2 maggio 2012 CO 1 ha contestato gli addebiti mossigli dagli istanti;

e considerando

in diritto:                        che, contrariamente all'assunto dei reclamanti, il decreto di stralcio in esame non costituisce una disposizione ordinatoria processuale ma una decisione finale per la quale è data la competenza di questa Camera a decidere il reclamo, il valore della pretesa turbativa essendo inferiore a fr. 10 000.–;

                                         che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che i reclamanti lamentano la violazione di norme procedurali da parte del primo giudice il quale, anziché rilasciare loro l'autorizzazione ad agire, ha stralciato la causa dai ruoli;

                                         che, in concreto il primo giudice, considerato lo scritto 26 febbraio 2012 degli attori quale richiesta di tentativo di conciliazione, ha correttamente convocato le parti a un'udienza di conciliazione, alla quale la convenuta non ha però inteso partecipare;

                                         che per l'art. 206 CPC, espressamente richiamato dal primo giudice unitamente alla citazione all'udienza, in caso di mancata comparizione personale della parte convenuta, l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione e di conseguenza essa valuta se rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o se emanare una decisione nel merito (art. 212 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio federale in: FF 2006 pag. 6704);

                                         che nella fattispecie, anziché rilasciare agli attori l'autorizzazione ad agire, il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli;

                                         che il primo giudice ha motivato il mancato rilascio dell'autorizzazione ad agire “in quanto, non vi era valore di causa ma unicamente una domanda di mediazione e non si è conciliato“ (cfr. osservazioni al reclamo 10 aprile 2012 del Giudice di pace);

                                         che siffatta argomentazione non può esser condivisa;

                                         che, intanto, ancorché gli istanti avessero chiesto al giudice di pace “la sua mediazione per far cessare immediatamente qualsiasi pratica” pregiudizievole alla loro proprietà, a ragione il primo giudice ha considerato la richiesta degli attori quale istanza per un tentativo di conciliazione, nessuna richiesta congiunta di mediazione essendo stata formulata (art. 213 CPC);

                                         che inoltre l'art. 202 cpv. 2 CPC non prevede, quale contenuto necessario dell'istanza di conciliazione, l'indicazione del valore litigioso, il quale deve invece essere menzionato successivamente nella petizione (art. 244 cpv. 1 lett. d CPC);

                                         che peraltro, secondo l'art. 91 CPC il valore litigioso è determinato dalla domanda oppure, se questa non verte su una determinata somma e le parti non si accordano in merito, è il giudice a determinarlo (cpv. 2);

                                         che, in tali circostanze, procedendo alla stralcio della procedura anziché rilasciare agli attori l'autorizzazione ad agire, il giudice di pace ha erroneamente applicato il diritto procedurale;

                                         che il reclamo va quindi accolto e la decisione impugnata annullata;

                                         che visti i motivi dell'accoglimento del reclamo gli atti vanno rinviati al primo giudice affinché proceda al rilascio dell'autorizzazione ad agire;

                                         che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che, tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo di spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         che la convenuta, avendo implicitamente concluso alla reiezione del reclamo, rifonderà agli istanti, che hanno agito per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili;

per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è accolto e il decreto di stralcio 28 marzo 2012 è annullato. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Giornico affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie. CO 1 rifonderà ai reclamanti fr. 300.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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