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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.08.2012 16.2012.10

August 31, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,159 words·~11 min·5

Summary

Tutela giurisdizionale casi manifesti - presupposti - valore litigioso - rimedio di diritto - estensione della servitù - possibilità di replica nella procedura sommaria e di tutela dei casi manifesti

Full text

Incarto n. 16.2012.10

Lugano 31 agosto 2012/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 3 febbraio 2012 presentato da

RE 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro la sentenza emessa il 24 gennaio 2012 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa n. SO.2011.622 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) promossa con istanza 19 agosto 2011 da  

CO 1 CO 2 CO 3  CO 4   (patrocinati dall'avv.  PA 2 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 sono comproprietari della particella n. 2091 RFD di __________, a favore della quale, il 13 novembre 1980, è stato iscritto nel Registro Fondiario un diritto di passo pedonale a carico della particella n. 1150 RFD di cui la società RE 1 è divenuta proprietaria il 26 aprile 2010. L'oggetto della servitù è costituito da un sentiero sul fondo serviente delimitato alle estremità da due cancelli, posati dall'allora proprietario di quel fondo, il quale aveva consegnato ai beneficiari del diritto di passo sei copie delle chiavi dei cancelli. Dopo l'acquisto della proprietà, RE 1 ha sostituito i cancelli posti alle estremità del noto sentiero e ha consegnato  a CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 una sola chiave che essi non hanno potuto duplicare trattandosi di una chiave protetta dal sistema __________ la cui duplicazione necessita della presentazione di un foglio di sicurezza/distinta delle firme.

                                  B.   CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno presentato il 19 agosto 2011 un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere che AP 2fosse obbligata a rimetter loro la documentazione necessaria alla duplicazione delle chiavi d'accesso al passo pedonale. Nelle sue osservazioni del 7 settembre 2011 la convenuta ha proposto di dichiarare irricevibile l'istanza o comunque sia di respingerla, contestato trattarsi di un caso di applicazione dell'art. 257 CPC. Essa ha poi fatto valere che davanti al medesimo Pretore era pendente un'azione volta alla cancellazione della servitù di passo. Replicando il 2 novembre 2011 gli istanti hanno ribadito il loro punto di vista, così come ha fatto la convenuta nella sua duplica 28 novembre 2011.

                                  C.   Con decisione del 24 gennaio 2012 il Pretore ha accolto l'istanza ordinando alla convenuta di consegnare entro trenta giorni agli istanti la documentazione necessaria “affinché sia possibile far eseguire cinque ulteriori copie della chiave che serve ad aprire i due cancelli situati alle estremità del diritto di passo gravante il fondo part. n. 1150 RFD di __________”. Le spese giudiziarie di fr. 350.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli istanti fr. 500.– per ripetibili.

                                  D.   Con reclamo 3 febbraio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di avere istruito la causa secondo la procedura sommaria applicabile ai casi manifesti, nonostante il litigio non potesse essere considerato tale. Con decreto 6 febbraio 2012 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 23 febbraio 2012 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 concludono per il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono impugnabili con reclamo se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è inferiore a fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). A tale esigenza non sfuggono le decisioni prese con la procedura sommaria (art. 314 CC), come la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) e l'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 261 segg. CPC). In concreto il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 2000.– sicché è dato reclamo a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 CPC). Introdotto entro il termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) il reclamo, sotto questo profilo, è ricevibile.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246  consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

                                   3.   La reclamante contesta il fatto che il primo giudice ha accordato alla domanda degli istanti la tutela giurisdizionale nei casi manifesti applicando quindi la procedura sommaria dell'art. 257 CPC, nonostante non ne fossero date le premesse.

                                         a)   Per l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito (art. 257 cpv. 3 CPC).

                                         b)   Per quanto attiene all'accertamento dei fatti, il Pretore basandosi sui documenti agli atti dai quali si evince l'estensione del diritto di passo pedonale a carico del fondo della convenuta (doc. C e D), sull'ammissione delle parti circa la presenza di due cancelli chiusi a chiave alle estremità del sentiero oggetto della servitù, e sul fatto che agli istanti fosse stata consegnata una sola chiave per l'apertura dei medesimi, ha ritenuto la fattispecie chiara e non tale da richiedere ulteriori accertamenti. Dal canto suo la reclamante non condivide questi accertamenti ma non pretende che tali fatti sarebbero diversi. La sola divergenza sul numero di chiavi in possesso degli istanti (6 per questi ultimi, meno secondo la convenuta), non basta per non ritenere liquida la situazione. Per di più gli atti dimostrano che prima dell'acquisto del fondo da parte della convenuta, gli istanti disponevano di più chiavi, che il primo giudice ha ritenuto poter quantificare in sei in base alla dichiarazione di __________, precedente proprietaria dei fondi, che ha confermato di avere consegnato agli istanti due o tre chiavi (doc. H), della produzione da parte degli istanti di cinque copie della chiave __________ (doc. M), del foglio di sicurezza/distinta delle firme della società __________ che autorizza la duplicazione della chiave __________ (doc. I) e della fattura della __________ di __________ che attesta l'avvenuta riproduzione di due copie della chiave RA9843 (doc. L). Ne discende che senza incorrere in un accertamento manifestamente errato il Pretore poteva ritenere che i fatti fossero incontestati o facilmente comprovabili (sulla nozione: Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 257 CPC; Hofmann in: Basler Kommentar ZPO, Basilea 2010, n. 19 ad art. 257 CPC). Su questo punto il reclamo si appalesa infondato.  

                                         c)   In merito alla situazione giuridica, il primo giudice l'ha ritenuta chiara trattandosi di un caso di applicazione dell'art. 737 CC che disciplina l'estensione della servitù (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 257 CPC; Hofmann, op. cit., n. 11 ad art. 257 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 257 pag. 1141). Di diverso avviso la reclamante secondo cui le peculiarità del caso concreto, in particolare l'utilizzo sporadico del fondo dominante da parte degli istanti (membri della stessa famiglia), e il fatto che questi abbiano potuto utilizzare il sentiero per oltre un anno con la sola chiave in loro dotazione, escludono che si tratti di una situazione giuridica chiara.

                                         d)   Secondo l'art. 737 cpv. 3 CC il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio della servitù. In concreto, non è in discussione la presenza di cancelli chiusi a chiave, ciò che di per sé già costituisce una restrizione del diritto di passo come correttamente accertato dal primo giudice. Litigiosa è la questione di sapere se gli istanti debbano accontentarsi di una sola chiave del cancello loro consegnata dalla convenuta o se possano rivendicare la consegna di più chiavi di accesso come in precedenza. Ora, come si è detto, senza incorrere in un accertamento manifestamente errato dei fatti, il Pretore ha appurato che prima della loro sostituzione da parte della convenuta gli istanti disponevano di più chiavi dei cancelli. In tali circostanze la consegna di un'unica copia della chiave e il rifiuto di concedere la documentazione necessaria alla sua riproduzione costituisce una restrizione ingiustificata nell'esercizio delle prerogative conferite dal diritto di passo.

                                         e)   La convenuta, dal canto suo, non può opporre il rischio generico e astratto per la perdita delle chiavi per limitare l'esercizio del diritto di passo né, tantomeno, sostenere l'abuso di diritto degli istanti a dipendenza della presenza di un sentiero pubblico e della richiesta di cancellazione della servitù di passo. In definitiva contrapponendo in modo sostenibile i diversi e contrapposti interessi delle parti alla regolamentazione dell'uso del passo pedonale, non si può concludere a un applicazione erronea del diritto da parte del Pretore.

                                   4.   La reclamante intravvede infine una violazione degli art. 254 cpv. 2 e 257 CPC il giudice avendo concesso all'istante il diritto a una replica, ciò che dimostrava la mancanza di presupposti per concedere una tutela giurisdizionale, e avendo statuito subito dopo la duplica senza concederle la possibilità di fornire ulteriori prove. Ora che una procedura sommaria di stampo sommario debba essere celere è indubbio. Che di principio in tale procedura non sia previsto un doppio scambio di allegati è altresì vero (Messaggio pag. 6722). Resta il fatto che la facoltà di replica è ammessa in virtù del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 133 I 102 consid, 4-3 a 4.6; cfr. anche Mazan  in: Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 15 ad art. 253; Chevalier in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2010, n. 12 ad art. 253; Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 254). Per di più, anche nell'ambito della tutela giurisdizionale il giudice ha la facoltà di concedere una replica ove possa contribuire a rendere manifesta una fattispecie che all'atto introduttivo d'istanza non lo era o non lo era a sufficienza (cfr. Trezzini, op. cit., pag. 1132). Non si può pertanto dire che il Pretore sia incorso in un'applicazione erronea del diritto.

                                         Quanto al fatto che la convenuta non abbia potuto offrire ulteriori mezzi di prova è vero che la procedura sommaria per la tutela giurisdizionale non limita le prove ai soli documenti (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 257). Sennonché, in concreto, per tacere del fatto che la reclamante nemmeno in questa sede indica quali altre prove essa avrebbe potuto offrire, nulla impediva al Pretore di ritenere la causa matura per il giudizio, nessuna parte avendo chiesto l'assunzione di altre prove al di fuori di quelle documentali. Ne discende, in ultima analisi, che il reclamo, infondato, deve essere respinto.

                                   5.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alle controparti, che hanno formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante, che rifonderà agli istanti fr. 400.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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