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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 05.03.2012 16.2011.76

March 5, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,250 words·~6 min·5

Summary

Contratto di mandato - procedura di conciliazione - richiesta di giudizio - facoltà dell'autorità di conciliazione di emanare o meno una decisione - decisione nei casi bagatella - autorizzazione ad agire non è una decisione

Full text

Incarto n. 16.2011.76

Lugano 5 marzo 2012/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 19 dicembre 2011 presentato da

RE 1  

contro la sentenza emessa il 25 novembre 2011 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa n. 28/11/O (mandato) promossa con istanza 8 giugno 2011 nei confronti di  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 29 settembre 2010 CO 1 si è rivolto a RE 1 per una consulenza giuridica, in esito alla quale egli ha emesso una nota di complessivi fr. 1772.–, sulla quale CO 1 ha versato acconti per fr. 840.–;

                                         che viste le resistenze di CO 1, RE 1 gli ha fatto intimare il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Goldach al quale l'escusso ha interposto opposizione;

                                         che con istanza 8 giugno 2011 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Capriasca di convocare CO 1 per un tentativo di conciliazione, formulando nel contempo una richiesta di giudizio intesa alla condanna di quest'ultimo al pagamento di fr. 932.– oltre interessi e spese;

                                         che con decisione 20 giugno 2011 il Giudice di pace ha accertato la propria incompetenza territoriale e ha invitato l'istante a ripresentare l'istanza alla giudicatura di pace competente;

                                         che accogliendo un reclamo presentato da RE 1 con sentenza del 3 agosto 2011 questa Camera ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti al Giudice di pace affinché sentisse le parti sulla questione (inc. __________); 

                                         che all'udienza dell'11 novembre 2011, indetta per la conciliazione, il convenuto non è comparso;  

                                         che il 25 novembre 2011 il Giudice di pace ha respinto la richiesta di giudizio formulata dall'attore, non potendosi qualificare la controversia in esame come “bagatella” e gli ha rilasciato l'autorizzazione ad agire;

                                         che con reclamo 19 dicembre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che con scritto 1° marzo 2012, in tedesco, CO 1 ha in sostanza eccepito l'incompetenza territoriale del giudice di pace, lo stesso essendo domiciliato a __________;

e considerando

in diritto:                        che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il reclamante lamenta la violazione di norme procedurali da parte del primo giudice il quale anziché esprimersi sulla sua richiesta di giudizio, come aveva anticipato all'udienza di conciliazione dell'11 novembre 2011, ha rilasciato l'autorizzazione ad agire respingendo nel contempo la sua richiesta di giudizio;

                                         che per l'art. 206 CPC in caso di mancata comparizione personale della parte convenuta, l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione e di conseguenza essa valuta se rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o se emanare una decisione nel merito (art. 212 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio federale in: FF 2006 pag. 6704);

                                         che in quest'ultima ipotesi, l'autorità di conciliazione può, se richiesta dall'attore, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC);

                                         che trattandosi in ogni caso di una facoltà riservata all'autorità di conciliazione (Gloor/Umbricht Lukas in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n.3 ad art. 212 CPC), essa conferisce all'autorità un largo potere di apprezzamento nel valutare se dar seguito o no alla richiesta di giudizio dell'attore (Rickli in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011,  n. 6 ad art. 212 CPC; Wyss in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozess­ordnung, Berna 2010, , n. 6 ad art. 212 CPC; Infanger in: Basler Kommentar ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 212 CPC);

                                         che scopo della norma è infatti quello di permettere all'autorità di conciliazione di emettere un giudizio solo nei casi bagatella, ovvero nelle vertenze semplici sia dal punto di vista dei fatti che del diritto, e che non necessitano quindi di un'istruttoria particolare

                                         (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 202 pag. 925 e art. 212 pag. 948; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 212 CPC);

                                         che, nondimeno, se l'autorità di conciliazione decide di pronunciarsi sul merito della vertenza essa è tenuta a emettere il suo giudizio anche se la fattispecie si rivela a posteriori più complicata del previsto (Infanger, op. cit., n. 4 ad art. 212 CPC);

                                         che, nella fattispecie, in calce al verbale 11 novembre 2011 il primo giudice “preso atto della richiesta presentata dall'istante si procederà a emettere una decisione”;

                                         che così esprimendosi non è dato di vedere quale altra decisione egli avrebbe potuto emettere se non quella sul merito della controversia, così come aveva richiesto l'istante, tanto più che una tale decisione è auspicabile in caso di assenza del convenuto all'udienza di conciliazione (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 212 CPC);

                                         che, per contro, l'autorizzazione ad agire oltre a configurare

                                         un'ordinanza e non una decisione (art. 136 lett. b CPC; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 136 CPC), va, di regola, rilasciata subito dopo l'udienza di conciliazione (loc. cit.);

                                         che, in tali circostanze, decidendo dapprima di pronunciarsi sul merito salvo poi rilasciare l'autorizzazione ad agire, il giudice di pace ha abusato del suo potere di apprezzamento incorrendo quindi in arbitrio;

                                         che, in definitiva, il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata;

                                         che la competenza territoriale del Giudice di pace del circolo di __________, contestata dall'opponente il 1° marzo 2012 è già stata esaminata e decisa da questa Camera nella sentenza 3 agosto 2011, passata in giudicato (inc. __________);

                                         che pertanto, la questione non merita ulteriore approfondimento;

                                         che visti i motivi dell'accoglimento del reclamo gli atti vanno rinviati al primo giudice affinché giudichi sulla lite (art. 327 cpv. 2 lett. a CPC), questa Camera non potendo statuire essa medesima per la prima volta sulla stessa lite (art. 327 cpv. 2 lett. b CPC);

                                         che non si riscuotono spese giudiziarie, le stesse dovendo seguire la vicendevole soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC) giacché il reclamante ottiene l'annullamento del giudizio impugnato ma non la riforma dello stesso;

                                         che, per le medesime ragioni, non si assegnano indennità di inconvenienza;

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di __________ per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–;   –.  

                                         Comunicazione al Giudice di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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