Incarto n. 16.2011.7
Lugano 24 maggio 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 17 dicembre 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 4 dicembre 2010 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa n. 24/Ordinaria (contratto d'appalto) promossa con istanza 25 agosto 2010 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che l'8 aprile 2009 RA 1 si è rivolta alla ditta CO 1 per la riparazione di un guasto all'impianto di sorveglianza installato nell'Hotel __________ da lei gestito;
che il 17 e il 22 aprile 2009 CO 1 è intervenuta, fatturando il 10 luglio 2009 le sue prestazioni (un'ora di lavoro) per un importo di fr. 188.30 (fattura n. 76192474) per il solo intervento del 17 aprile, regolarmente pagato, mentre per quello di due ore del 22 aprile non ha emesso nessuna fattura;
che in seguito a un nuovo intervento del 13 luglio 2009 CO 1 ha emesso il 4 agosto 2009 una fattura di complessivi fr. 376.60 (1 ora di lavoro e 1 ora di trasferta: fattura n. 76203834);
che il 24 luglio 2009 RI 1 ha avvisato CO 1 di essere disponibile a pagare la fattura del 4 agosto 2009 relativa all'intervento del 13 luglio 2009 (1 ora di lavoro per fr. 175.–) ma non quella concernente l'intervento del 17 aprile 2009, il guasto lamentato non essendo stato risolto;
che con istanza 25 agosto 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 376.60 oltre accessori così come il rigetto dell'opposizione da questa interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
che all'udienza dell'8 ottobre 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver già saldato la fattura posta in esecuzione, salvo le spese di trasferta di fr. 175.– non riconosciute poiché già comprese nell'importo orario e contestando le pretese per gli interventi rivelatisi inutili, ponendo infine in compensazione un suo credito di fr. 350.– per le spese legali da lei sostenute;
che statuendo il 4 dicembre 2010 il Giudice di pace del circolo di Balerna, accertata l'esecuzione degli interventi fatturati il 13 luglio 2009, ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare l’importo di fr. 376.60 oltre accessori, rigettando per tale somma l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
che con ricorso per cassazione del 17 dicembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo per il fondamento della pretesa avversaria;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata notificata prima del 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);
che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che il giudice di pace ha accolto l'istanza ritenendo provati sia gli interventi della ditta istante (due ore di lavoro compreso il tempo della trasferta) sia gli importi fatturati poiché conformi al tariffario noto alle parti;
che la ricorrente non condivide tale conclusione contestando di dover pagare quanto fatturato a titolo di “ore di viaggio tecnico di servizio” poiché già comprese nella tariffa oraria;
che il tariffario in vigore menziona un costo a regia di fr. 175.– l'ora per lavoro e trasferta (Arbeit und Reisezeit) inclusi Deplacement, Spesen, Kleinmaterial (doc. 1);
che la convenuta non ha contestato l'impiego di due ore di tempo da parte del tecnico utilizzate per il lavoro e per la trasferta;
che l'interpretazione del tariffario operata dal primo giudice, secondo cui la tariffa a regia oraria di fr. 175.– si riferisce sia al tempo impiegato dal tecnico per l'esecuzione del lavoro sia al tempo utilizzato per la trasferta, non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile, il tariffario menzionando appunto una tariffa di fr. 175.– l'ora per il lavoro e la trasferta;
che, per tacere del fatto che anche per altre categorie professionali non è inusuale fatturare il tempo di lavoro e quello di trasferta, la ricorrente si limita a una propria interpretazione a lei più favorevole, il Deplacement è compreso nella tariffa oraria, ma non spiega perché preferibile a quella fornita dal primo giudice;
che, inoltre, la contestazione della ricorrente sulla mancanza di un riconoscimento di debito è fuori tema, l'istante avendo introdotto un'azione creditoria e non una istanza di rigetto dell'opposizione;
che, infine, l'importo riconosciuto dal primo giudice corrisponde a quello oggetto della fattura in questione (fattura 4 agosto 2009 n. 76203834), successivamente posto in esecuzione;
che in merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza impugnata, nessun rimprovero può essere mosso al primo giudice giacché tale indicazione fino all'entrata in vigore del nuovo CPC il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 238 lett. f CPC), costituiva un presupposto formale unicamente nell'ambito della procedura amministrativa, ma non in quella civile (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 22 ad art. 285);
che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC ticinese
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 dicembre 2010 è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico della ricorrente. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.