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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.11.2011 16.2011.45

November 22, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·918 words·~5 min·3

Summary

Rigetto dell'opposizione - richiesta di giudizio con la domanda di conciliazione - rilascio autorizzazione ad agire esclude giudizio dell'autorità di conciliazione

Full text

Incarto n. 16.2011.45

Lugano 22 novembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

 Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 11 luglio 2011 presentato da

RE 1 (patrocinata dall' PA 1)  

contro la sentenza emessa il 22 giugno 2011 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa n. 31-O-11 (rigetto dell’opposizione) promossa con istanza 29 aprile 2011 da  

CO 1  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che CO 1 ha lavorato alle dipendenze del dott. med. CO 1 quale assistente di studio medico dal 17 agosto 2009 all'8 ottobre 2010;

                                         che in una lettera del 15 ottobre 2010 il datore di lavoro ha chiesto alla ex dipendente di reintegrare nella cassa dello studio      fr. 101.80 e le ha chiesto informazioni sul danneggiamento di alcune lastre Rx mentre il 3 dicembre 2010 egli ha preteso il pagamento dalla stessa di complessivi fr. 582.– (fr. 480.20 per il danneggiamento delle lastre e fr. 101.80 per un ammanco di cassa);

                                         che viste le resistenze di RE 1, CO 1 le ha fatto notificare il PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, al quale l'escussa ha interposto opposizione:

                                         che “con istanza di rigetto dell'opposizione” del 29 aprile 2011RI 1CO 1 al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento del citato importo;

                                         che il Giudice di pace, trattata la richiesta come istanza di conciliazione, ha citato le parti all'udienza del 25 maggio 2011, alla quale è comparso unicamente l'istante;

                                         che, preso atto della mancata intesa, il Giudice di pace ha rilasciato quello stesso giorno all'istante l'autorizzazione ad agire;

                                         che con “richiesta di azione semplificata (art. 240 CPC)” del 26 maggio 2001 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace “la prosecuzione della procedura”;

                                         che con decisione del 22 giugno 2011 il Giudice di pace, accertato che la convenuta, assente alla discussione, non aveva contestato la pretesa dell'istante, l'ha condannata al pagamento di fr. 582.– oltre interessi e spese;

                                         che con reclamo 11 luglio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento e l'accertamento secondo cui essa non era responsabile dell'ammanco di cassa e del danneggiamento delle lastre Rx;

                                         che nelle sue osservazioni del 25 luglio 2011 l'istante ha proposto il rigetto del reclamo;

e considerando

in diritto:                        che la documentazione prodotta con il reclamo e con le osservazioni (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                          che, nella fattispecie, il giudice di pace ha statuito sull'istanza presentata da CO 1 il 29 aprile 2011;

                                          che al riguardo, nella decisione impugnata il primo giudice si è riferito all'art. 212 CPC;

                                          che secondo tale disposizione se l'attore ne fa richiesta, l'autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–;

                                          che in concreto, né nell'istanza del 29 aprile 2011, né nel verbale d'udienza del 25 maggio 2011 vi è un accenno a una richiesta di decisione in tale senso formulata dall'istante;

                                          che, per di più, il Giudice di pace aveva già rilasciato l'autorizzazione ad agire, condizione di ricevibilità per una successiva

                                          azione (art. 244 cpv. 3 lett. b CPC);

                                          che, quindi, come autorità di conciliazione il Giudice di pace non poteva più statuire nel merito della controversia, tanto meno se si pensa che l'attore ha introdotto, il 26 maggio 2011, un'azione semplificata sulla base dell'art. 240 CPC;

                                          che in tali circostanze la decisione deve essere annullata;

                                          che, invero, l'istanza del 26 maggio 2011 non adempie manifestamente i requisiti dell'art. 244 CPC;

                                          che rinviando gli atti al Giudice di pace, questi assegnerà a CO 1 un breve termine per sanare l'istanza, dopo di ché seguirà la procedura semplificata degli art. 245 segg. CPC;

                                          che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese giudiziarie;

                                          che, in merito alle ripetibili, la reclamante ottiene causa vinta sul principio, ma non sul formale accertamento chiesto alla Camera circa l’inesistenza di una sua responsabilità;

                                          che, quindi, equitativamente appare giusto compensare le ripetibili.

per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è accolto nel senso che la decisione 22 giugno 2011 del Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona è annullata e gli atti ritornati al primo giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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