Incarto n. 16.2011.37
Lugano 24 luglio 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sui reclami presentati il 14 giugno 2011 da
RE 1 e il 16 giugno 2011 da CO 1 CO 1
contro la sentenza emessa il 7 giugno 2011 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 61 O – 2010 (rapporti di vicinato);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è proprietario della particella n. __________ RFD di __________ che confina con la particella n. __________ appartenente a AP 1. Con istanza 19 novembre 2010 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona perché ordinasse a CO 1 di allontanare le piante da frutta poste a confine con la sua proprietà in violazione delle distanze minime, e lo condannasse al pagamento di un risarcimento danni di fr. 100.– da devolvere in favore della Lega svizzera contro il cancro. Il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza del 16 dicembre 2011. Su richiesta del convenuto l'udienza è stata infine posticipata al 27 gennaio 2011. Il 24 gennaio 2011 CO 1, comunicando al giudice l'impossibilità a presenziare alla discussione, gli ha trasmesso un memoriale in cui ha proposto di dichiarare irricevibile l'istanza o, comunque, di respingerla. L'udienza del 27 gennaio 2011 si è così tenuta alla sola presenza dell'istante, che ha riconfermato le sue domande. Il Giudice di pace ha così dichiarato chiusa l'istruttoria.
Il 2 marzo 2011 l'istante, così invitato dal Giudice di pace, ha precisato in fr. 280.– il valore litigioso. Il 5 maggio 2011 il Giudice di pace “accertato che il valore di causa non supera l'importo di fr. 2000.–” ha citato le parti all'udienza del 26 maggio 2011. A tale udienza, denominata “di conciliazione”, egli ha proposto di “mantenere le piante con l'impegno del signor CO 1 di evitare qualsiasi tipo di trattamento con prodotti chimici affinché queste sostanze non cadano sul terreno del signor RE 1” e “proseguire la causa con la nomina di un perito esterno il quale dovrà stabilire l'età delle piante e la data della messa a dimora”. La proposta è stata rifiutata dall'istante il giorno successivo.
B. Statuendo il 7 giugno 2011 il Giudice di pace ha respinto l'istanza vietando nondimeno al convenuto “l'uso di prodotti chimici per il trattamento delle 5 piante da frutta oggetto della vertenza”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto.
C. Con reclamo del 14 giugno 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo accertato in modo errato i fatti ed erroneamente applicato il diritto procedurale. Il 16 giugno 2011 anche CO 1 ha introdotto reclamo chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato, il primo giudice avendo violato norme di diritto procedurale, esprimendosi su una domanda non formulata dall'istante. Nelle sue osservazioni 8 luglio 2011 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo avversario. RE 1 ha comunicato, il 15 luglio 2011, di rinunciare a formulare osservazioni al reclamo di controparte.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione del Giudice di Pace è stata emanata il 7 giugno 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
I. Sul reclamo di RE 1
3. Il giudice di pace ha sostanzialmente respinto l'istanza poiché non vi era la prova di quando le piante in questione erano state messe a dimora. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver accertato in modo errato i fatti e di aver violato norme di procedura.
a) Per quanto attiene alla lamentela circa la mancata indicazione dei rimedi di diritto nella decisione, è vero che dal 1° gennaio 2011 la decisione deve contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno rinunciato all'impugnazione medesima (art. 238 lett. f CPC). L'omissione di tale indicazione non deve però comportare nessun pregiudizio alla parte (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 238 pag. 1060). Ciò non è stato il caso in concreto, l'istante avendo impugnato la decisione nei termini e nei modi corretti, donde la mancanza di pregiudizio. La questione non merita ulteriore disamina.
b) Il reclamante si duole di una carente motivazione della decisione. Ora è indubbio che un tale obbligo era previsto dall'ordinamento processuale precedente (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC ticinese) così come lo è da quello nuovo (art. 238 lett. g CPC). Senza disattendere i requisiti minimi di motivazione, che discendono dal diritto federale, il giudice può dunque limitarsi a enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio. Essenziale è che il destinatario della sentenza possa capire perché il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). In concreto, la decisione impugnata, ancorché succinta e ponendosi ai limiti inferiori delle esigenze minime di motivazione, permette di capire perché l'istanza sia stata respinta tant'è che ha permesso al reclamante di valutare se fosse il caso di impugnare la decisione, come di fatto avvenuto. Anche al riguardo non occorre dilungarsi.
c) RE 1 rimprovera al primo giudice di aver violato norme di procedura assumendo agli atti lo scritto 24 gennaio 2011 con relativa documentazione del convenuto e di aver indetto una seconda udienza per il 26 maggio 2011. Ora, l'art. 101 CPC ticinese vietava al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge. In concreto, ci si può chiedere se l'assenza del convenuto all'udienza del 27 gennaio 2011 ne abbia comportato la preclusione processuale con conseguente perenzione del suo diritto di discutere la causa (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 295 e Rep. 1996 n. 62), o se il giudice, constatata l'impossibilità del convenuto a presenziare, potesse tenere conto delle allegazioni contenute nel memoriale prodotto in precedenza. Per di più, non è altresì dato di capire perché il Giudice di pace, dopo avere dichiarato il 27 gennaio 2011 “l'istruttoria è chiusa”, ha nuovamente citato le parti per un'altra udienza. I quesiti possono rimanere indecisi, quand'anche si volesse tenere conto delle allegazioni e delle eccezioni formulate nel memoriale del 24 gennaio 2011, ivi compresi i documenti annessi, il reclamo – come si vedrà in appresso – va accolto per altri motivi.
4. a) Il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver accolto l'istanza, le piante poste sul fondo del vicino non rispettando le distanze minime dal suo confine. Il convenuto, dal canto suo, ha eccepito che le piante sono state messe a dimora nel 1997. Ora, l'art. 156 LAC vieta di piantare o di lasciar crescere alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta se non alla distanza di 4 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 3 m da altri fabbricati e fondi coltivi. Qualora però le piante siano state allocate o lasciate crescere a una distanza inferiore, il vicino deve tollerarle senza indennità se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160 LAC). Ciò premesso, chi vuol dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve recarne la prova (art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC). Chi vanta il diritto di mantenere alberi piantati o cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare pertanto che tali alberi si trovano sul luogo da almeno dieci anni. Chi chiede la rimozione delle piante deve dimostrare, da parte sua, di avere sollevato opposizione nel termine di dieci anni (RtiD I-2005 pag. 744 n. 30c).
b) In concreto l'istante ha comprovato di avere chiesto la rimozione di cinque piante da frutta con lettera del 28 dicembre 2009 (doc. B). Ch'egli sia diventato proprietario della particella n. 1145 solo nel marzo del 2006 non importa. Nelle circostanze descritte incombeva al convenuto dimostrare che gli alberi erano stati piantati o lasciati crescere sul posto prima del 28 dicembre 1999. In realtà nulla conforta un'ipotesi del genere. Certo, il convenuto ha presentato una dichiarazione scritta della __________ secondo cui le stesse sono state messe a dimora nel 1997. Sennonché, una dichiarazione scritta non può sostituire l'audizione di un testimone (Rep. 1983 pag. 69 e 70). In quanto tale, il documento in questione configura perciò un mero indizio, che non ha da solo forza probante se non è sorretto da altre prove o da altri indizi chiari e concordanti. E, in concreto, il titolare della ditta, che ha sottoscritto la nota dichiarazione, non è stato sentito come testimone. Ne discende che non vi è alcuna prova di tolleranza decennale da parte dell'istante.
c) CO 1 lamenta il fatto che l'istante non abbia identificato con precisione quali siano le piante poste a una distanze inferiore dal confine. Ora, è vero che nelle domande di giudizio l'istante non ha specificato quali piante e di che genere egli chiedeva l'allontanamento. Sennonché, dalle motivazioni del memoriale e dalla documentazione allegata non può esservi dubbio sul fatto che si tratti di un pesco e di quattro meli. E che tali alberi non rispettino le distanze minime di quattro metri dal confine previsti dall'art. 156 LAC può essere ammesso. Intanto il convenuto non ha contestato il fatto addotto con l'istanza che le piante “sorgono a meno di due metri dal confine” (pag. 1), né egli ha mai preteso che sulla sua proprietà vi fossero altri alberi da frutta. La planimetria e le fotografie prodotte dal convenuto medesimo, poi, evidenziano sia le piante sia il fatto che le stesse siano poste effettivamente a ridosso del confine con la proprietà dell'istante (doc. 1). Infine, nella misura in cui il convenuto già nel 2010 sosteneva di avere messo a dimora le piante da più di 10 anni, egli ammette che le stesse non rispettano le distanze minime previste dalla LAC. Nelle circostanze descritte, il reclamo si rivela fondato e la decisione impugnata va annullata.
5. Accogliendo il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso dell'accoglimento dell'istanza e conseguente obbligo per il convenuto di allontanare le piante alla distanza minima dal confine dell'istante. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). CO 1 rifonderà alla controparte un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
II. Sul reclamo di CO 1
6. L'esito del reclamo di RE 1 rende senza oggetto il reclamo di CO 1. Resta da esaminare l'esito delle spese processuali. In concreto, il reclamante si lamentava di una violazione dell'art. 86 CPC ticinese da parte del primo giudice che lo ha condannato ad eseguire una prestazione neppure richiesta dall'istante. A ragione. Secondo l'art. 86 CPC ticinese il giudice doveva pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa ovvero non poteva concedere alla parte più di quanto da questa richiesto (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 e 3 ad art. 86).
Nella fattispecie, l'istante aveva chiesto di “accertare che le piante da frutto ……non rispecchiano le distanze minime di legge“ e che venga ”fatto ordine al signor CO 1, Arbedo, di estirpare le piante da frutto di cui al punto 1”, così come di condannare il convenuto al versamento di un risarcimento simbolico. La lamentela sull'utilizzo di prodotti chimici per la cura delle piante da parte del vicino è stata semplicemente allegata a comprova dell'esistenza di problemi di vicinato, senza che l'istante ne abbia
dedotto nessuna richiesta specifica. Non fosse diventato privo d'oggetto, il reclamo sarebbe stato fondato.
Resta il fatto che RE 1 non ha chiesto di respingere il reclamo e non può quindi essere considerato soccombente. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso può essere tenuto a pagare spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC). In tali circostanze si giustifica di rinunciare a qualsiasi prelievo e dall'assegnare un'indennità di inconvenienza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il reclamo di RE 1 è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza è accolta e di conseguenza è ordinato a CO 1 di arretrare immediatamente ad almeno 4 m dal confine
– il pesco e
– i quattro meli messi a dimora sulla sua particella n. __________ RFD di __________ a confine con la particella n. 1145, proprietà RE 1.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese per fr. 50.– sono a carico del convenuto.
II. Le spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 150.– sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 un'indennità di inconvenienza di fr. 100.–.
III. Il reclamo di CO 1 è dichiarato privo d'oggetto.
IV. Non si riscuotono spese giudiziarie per questo reclamo.
V. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.