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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.04.2012 16.2011.29

April 2, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,857 words·~9 min·6

Summary

Contratto di lavoro - infermiera - remunerazione lavoro notturno e festivo - parte integrante del salario - calcolo del salario durante le vacanze e la malattia

Full text

Incarto n. 16.2011.29

Lugano 2 aprile 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 21 aprile 2011 presentato dalla

RE 1  (patrocinata dall'  PA 2   

contro la sentenza emessa l'8 aprile 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa n. DI.2010.102 (contratto di lavoro) promossa con istanza 25 maggio 2010 da  

CO 1CO 1  (patrocinata dall'  PA 1 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 ha lavorato come infermiera alle dipendenze della RE 1 dal 10 dicembre 1990 al 30 novembre 2009, data per la quale le è stata notificata regolare disdetta del rapporto di lavoro. Durante tutta la durata del rapporto contrattuale la lavoratrice ha svolto lavoro notturno e festivo, percependo a tale titolo, tra il mese di maggio 2005 e il mese di novembre 2009, indennità per complessivi fr. 8053.60.

                                  B.   Con istanza 25 maggio 2010 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 4271.– oltre interessi, corrispondenti alla differenza tra quanto percepito a titolo di lavoro notturno e festivo tra maggio del 2005 e novembre 2009 (fr. 8053.60) e quanto avrebbe effettivamente avuto diritto (fr. 12 324.70). All'udienza dell'8 giugno 2010, indetta per la discussione, la convenuta, eccepita preliminarmente l'irricevibilità dell'istanza per incompetenza del giudice adito, ha proposto di respingere l'istanza contestando che le indennità versate alla dipendente per lavoro festivo e notturno, che la lavoratrice si era peraltro rifiutata di svolgere dal mese di aprile 2005, fossero parte integrante del salario, trattandosi piuttosto di indennità straordinarie ed eccezionali.        

                                  C.   Con sentenza 20 ottobre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza per carenza di competenza giurisdizionale. Adita da CO 1, questa Camera ha annullato, il 14 dicembre 2010, la decisione impugnata rinviando gli atti al Pretore perché statuisse nel merito della lite (inc. 16.2010.__________).

                                  D.   Statuendo l'8 aprile 2011 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento di fr. 2623.05 lordi oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2009.

                                  E.   Con reclamo 21 aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver applicato in modo errato il diritto ritenendo dovute le indennità rivendicate dalla lavoratrice per lavoro festivo quale parte integrante del salario, e di aver accertato in modo errato i fatti non considerando tutti i giorni  di vacanza effettivamente goduti dall'istante. Con decreto 26 aprile 2011 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni dell'11 maggio 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata l'8 aprile 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) il reclamo a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG), tempestivo, è ricevibile.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).

                                   3.   Il Pretore, premesso che nel salario sono comprese, oltre allo stipendio di base, anche le indennità supplementari versate per lavoro notturno e festivo svolto regolarmente e durevolmente, ha escluso sulla base dei tabulati di presenza degli ultimi quattro anni che la lavoratrice potesse rivendicare delle indennità supplementari per lavoro notturno, dalla stessa praticamente mai svolto. Per contro, egli ha accertato dai medesimi tabulati che l'istante aveva regolarmente e durevolmente svolto attività lavorativa festiva, donde il riconoscimento di un'indennità a tale titolo quale parte integrante del salario, dovutole anche durante le sue assenze per vacanze e malattia. Il primo giudice, per calcolare l'indennità, si è basato sul salario di base oltre al supplemento mensile medio relativo al lavoro festivo percepito dall'istante, con un saldo a suo favore di fr. 2623.05 lordi.

                                         La reclamante non condivide questa conclusione e rimprovera al Pretore di aver erroneamente applicato il diritto materiale riconoscendo alla lavoratrice delle indennità non dovute quale parte integrante del salario, la giurisprudenza richiamata dal primo giudice non essendo applicabile al caso concreto trattandosi di fattispecie diversa da quella in esame, l'istante non avendo svolto lavoro festivo in modo durevole e regolare.

                                   4.   L'art. 329d cpv. 1 CO richiamato dal Pretore, prevede che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. Scopo della norma è quello di garantire al lavoratore un ugual trattamento salariale quando presta lavoro e quando è assente per vacanze (DTF 132 III 172, 129 III 493; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n.1 ad art. 329d CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 3 ad art. 329d CO). In questo senso, il salario dovuto durante le vacanze, e del quale il CCL in oggetto non fornisce nessuna indicazione, è calcolato sulla base del salario completo che comprende, oltre al salario di base, anche le indennità versate al lavoratore che hanno carattere regolare e durevole, quali le indennità per lavoro notturno e festivo (Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag. 352; Favre/Munoz/Tobler, loc. cit.).

                                   5.   La reclamante censura l'accertamento del Pretore secondo cui l'attività svolta dall'istante nei giorni festivi, ovvero oltre il normale orario lavorativo, era durevole e regolare, rispettivamente il carattere durevole e regolare delle indennità supplementari versatele a questo titolo. Dai tabulati di presenza della dipendente relativi al periodo maggio 2005/novembre 2009 (cfr. doc. 8a–8e), così come dai conteggi salariali (doc. D I–D V), si evince che nel 2005 l'istante ha effettuato lavoro festivo tutti i mesi tranne aprile e maggio, ritenuta l'assenza per malattia di marzo e aprile, nel 2006 e 2007 essa ha svolto lavoro festivo tutti i mesi, nel 2008 l'ha svolto tutti i mesi tranne da ottobre a dicembre, ritenuta l'assenza per malattia da settembre a novembre, mentre nel 2009 essa l'ha effettuato tutti i mesi tranne novembre.

                                         Ciò posto, l'accertamento dei fatti operato del Pretore non può ritenersi manifestamente errato, negli ultimi quattro anni di attività la lavoratrice avendo svolto ore di lavoro festivo in maniera  durevole e regolare. Per il che, nella misura in cui il primo giudice ha accertato che i supplementi versati alla dipendente per lavoro festivo avevano carattere regolare e durevole, questi supplementi devono pure essere considerati nel calcolo del salario dovuto durante le assenze per malattia e vacanze della lavoratrice (DTF 132 III 172).

                                   6.   Per quanto attiene al calcolo delle spettanze salariali della lavoratrice durante le vacanze e le assenze per malattia, il primo giudice si è attenuto al salario medio da questa percepito nel periodo controverso (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 329d CO), considerando, oltre al salario di base, anche le indennità supplementari versate per compensare il lavoro svolto durante i giorni festivi (DTF 132 III 172; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2010, n. 23 ad art 324a CO e n. 2 e 3 ad art. 329d CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 9 ad art. 324a/b CO). La reclamante ritiene errato il calcolo delle vacanze effettuato dal Pretore, nel senso che questi non avrebbe considerato i giorni di vacanza effettivamente goduti dalla lavoratrice.

                                         Per il calcolo dell'indennità supplementare media mensile e giornaliera versata alla lavoratrice per lavoro festivo, il primo giudice si è basato sui mesi durante i quali la lavoratrice avrebbe dovuto lavorare da maggio 2005 a novembre 2009, deducendo le vacanze alle quali questa avrebbe avuto diritto sulla base del CCL. Ora, è vero che questo calcolo non tien conto dei giorni di vacanza effettivamente goduti dall'istante, tuttavia in concreto la pretesa dell'istante non era riferita al pagamento di un eventuale residuo di vacanze, bensì al pagamento delle indennità per lavoro festivo maturate anche nei periodi durante i quali la stessa era legittimata ad essere assente per vacanze. In altre parole, per calcolare le indennità per giorni festivi di spettanza della dipendente, il primo giudice si è basato su un calcolo teorico dei mesi durante i quali l'istante avrebbe dovuto lavorare, dedotte le vacanze alle quali aveva diritto e non quelle effettivamente consumate. In difetto di diversi parametri di calcolo forniti dal CCL o dalla legge, quello utilizzato dal primo giudice non appare insostenibile. Non si può quindi concludere in un'errata applicazione del diritto da parte del Pretore. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato né un'errata applicazione del diritto e neppure un  accertamento manifestamente errato dei fatti, deve essere respinto.

                                   7.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC) salvo in caso di malafede o temerarietà processuali estranee alla fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– ; – .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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